CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41291/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 / RG 21393 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con cui veniva condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. del 09 ottobre 1990, n. 309; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; lette le memorie presentate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso è inammissibile posto che : a) il primo motivo- in punto di an della responsabilità - riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2 della sentenza quanto alla valutazione del dedotto stato di incapacità di intendere e volere dell'imputato e alla valutazione dell'elemento soggettivo del reato); b) il secondo motivo — in punto di trattamento sanzionatorio e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, avendo i Giudici di appello , anche mediante un congruo richiamo alla trama motivazionale della sentenza di primo grado (doppia conforme), ritenuto congrua la pena in ragione della gravità oggettiva dei fatti alla luce del dato ponderale e dell'elevato principio attivo dello stupefacente nonché della personalità negativa del ricorrente ad onta del curriculum vitae ( pag. 2 della sentenza) ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novemb