CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2026
Cassazione n. 15175/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04ZQOZE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];35344/25 Ritenuto che con sentenza del 2 aprile 2025 il Tribunale di Bologna ha pronunciato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] condanna per il reato di cui all'art. 5, lett. b) , in relazione all'art. 6 I. 30 aprile 1962, n. 283; commesso in Bologna sino al 24 marzo 2023; che avverso la predetta sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, l'imputato, articolando due motivi di impugnazione con i quali sono stati lamentati: 1) erronea esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancato contenimento della pena entro il minimo edittale. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo il Tribunale, con motivazione logica, rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. poiché la condotta dell'imputato, consistita nel detenere e utilizzare, per la farcitura delle pizze da porre in vendita, degli alimenti che risultavano in pessimo stato di conservazione (muffe sui friarelli) e contaminati dalla presenza di insetti (quanto alle mozzarelle), ha cagionato rischio per la salute degli avventori; che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo il Tribunale, in maniera pertinente, rimarcato, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'irrilevanza della condotta collaborativa dell'imputato e avendo il Tribunale, nell'esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena, considerato, ai fini del discostamento dal minimo edittale, le plurime contaminazioni degli alimenti; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.M35344/25 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A drea g_entili DEPOSITATAtr.s4 CAN 2 R 2026 ti Fumi ria••;;') Mal, a [OSCURATO:PERSONA]