CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 31147/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt.337, 635 e 582 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, alla stregua della compiuta disamina rrrpi dal giudice di appello (O) delle ragioni che giustificavano la responsabilità dell'imputato, sulla base dell'accertamento condotto dai verbalizzanti ricostruendone il contributo, materiale e psicologico, rilevante ai fini della responsabilità. Né il ricorso evidenzia aspetti particolari rilevanti ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto valorizzando concreti aspetti della condotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]