CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01693/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22534/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro Ministero Della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale d ello Stato -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1824/2023 depositata i l 03/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] ammesso al patrocinio a spese dello Stato, incolpato sia per l’illecito di guida senza patente sia per aver condotto un’auto che avrebbe dovuto essere sottoposta a revisione, con conseguente fermo amministrativo, aveva chiesto al Giudice di Pace di Modena la liquidazione del compenso. Questa gli era stata negata per mancanza di certificazione del reddito relativo al 2021, che aveva determinato la revoca del beneficio. Proposta opposizione, con integrazione documentale, il Tribunale di Modena aveva rilevato che il Giudice di Pace avrebbe dovuto chiedere l’integrazione della documentazione ritenuta insufficiente ed effettivamente tale (trattandosi di dichiarazione sostitutiva di certificazione per i redditi del 2021, dato che l’art.76 DPR n.115/2002 fa riferimento al reddito imponibile ai fini IRPEF “risultante dall’ultima dichiarazione”) e che la produzione integrativa (CU 2022 per i redditi del 2021) effettuata in sede di opposizione era da ritenere ammissibile ed adeguata; aveva liquidato quindi il compenso individuando il valore della controversia in base al minimo della sanzione irrogata per la violazione contestata, come fissata in € 2.257,00 dal GdP -che aveva rigettato l’opposizione con sentenza in data 20.3.2023, “determinando le sanzioni nel minimo edittale” (cfr. la sentenza impugnata, a pag.4)-, secondo lo scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00, nei minimi e con l’ulteriore riduzione di legge; quanto alle spese dell’opposizione, ne era stata disposta la compensazione in ragione del fatto che l’idonea documentazione attestante la sussistenza dei requisiti reddituali non è stata prodotta avanti al Giudice di Pace ma soltanto nel presente procedimento di opposizione . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongonoricorso per cassazione, affidato a due motivi. Vi è controricorso del Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1.Occorre premettere che il ricorso censura la sentenza del Tribunale di Modena solo relativamente alla individuazione dei criteri di liquidazione del compenso al difensore e alla sua quantificazione: non si discute più, invece, dell’esistenza dei presupposti per l’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Si deve rilevare che, in ipotesi di patrocinio a spese dello Stato, unici soggetti legittimati a proporre impugnazione avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi sono il difensore della parte ammessa al patrocinio e il Ministero della Giustizia. I compensi dei difensori dei soggetti patrocinati a spese dello Stato non gravano infatti sulle parti del giudizio presupposto, ma tendono, per definizione, ad incidere sullo Stato (cfr. Cass. S. U.n. 8516/2012, Cass. N.22281/2020, Cass. N.15669/2020, Cass. N.5318/2023). In concreto sono pertanto inammissibili le critiche al deciso del Tribunale di Modena svolte con il presente ricorso da [OSCURATO:PERSONA] - vittorioso in ordine all’esistenza dei presupposti per la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato- in relazione alla sola liquidazione del compenso operata a favore del difensore, mentre i rilievi proposti con i due motivi di ricorso devono essere esaminati in quanto articolati in proprio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con un primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art.91 c.p.c., dell’art.5 DM n.55/2014, errata applicazione dello scaglione di riferimento per valore della controversia avanti al GdP – Errata motivazione della decisione – violazione del DM n.55/2014 in relazione all’art.360 co 1 n.3 c.p.c. – liquidazione inferiore ai minimi tabellari . Secondo il ricorrente il Tribunale di Modena non avrebbe tenuto conto nella determinazione del valore della causa che l’ammenda da € 2.257,00 a € 9.032,00, inizialmente prevista dall’art.116 comma 15 CdS, era stata sostituita, a seguito dell’art.1 comma 5 lett.b) del d. lgs. n.8/2016 che ha depenalizzato la fattispecie di guida senza patente, dalla previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.100,00 ad € 26.000,00, con sanzione in misura ridotta pari appunto ad € 5.100,00 come risultante dal verbale di contestazione; ad essa si andava ad aggiungere la violazione dell’art.80 CdS, del valore di € 173,00. Il valore della controversia sarebbe stato pertanto da individuare in € 5.273,00 e lo scaglione di valore preso a riferimento dal Tribunale per la liquidazione dei compensi sarebbe pertanto errato. Il motivo è fondato. I verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada contestate in data 15.10.2022, oggetto dell’opposizione proposta avanti al Giudice di Pace, prevedevano il primo il pagamento in misura ridotta di una sanzione pari ad € 5.100,00 per la violazione dell’art.116 CdS, il secondo il pagamento in misura ridotta di una sanzione pari ad € 173,00 per la violazione dell’art.80 CdS. A [OSCURATO:PERSONA] era stato quindi richiesto il pagamento di complessivi € 5.273,00 a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni contestate. Fermi i rilievi svolti dalle SU nella sentenza n.2019/2018, individuante principi ai quali si sono attenute le pronunce successive di questa Corte, per l’identificazione dei criteri per la determinazione delvalore della controversia ai fini dell'attribuzione al Giudice di Pace della competenza per le opposizioni allesanzioni amministrative pecuniarie divalore fino ad euro 15.493 ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011 (occorre avere riguardo, a tal fine, al massimo edittale dellasanzione prevista per ciascuna violazione, non rilevando che il provvedimento sanzionatorio abbia ad oggetto una pluralità di contestazioni e che, per effetto della sommatoria dei relativi importi, venga superato il suddetto limite divalore), lo scaglione da prendere a riferimento, ex DM n.55/2014 e s.m.i. per la quantificazione delle spese processuali all’esito del giudizio di opposizione deve tenere conto dell’effettivo ammontare del credito controverso. Deve essere considerata a tal fine la somma richiesta in sede amministrativa e oggetto di contestazione, rappresentante il credito che la PA ha fatto valere nei confronti dell’incolpato, rispetto al quale questi si è difeso con l’assistenza del legale: il minor importo accertato dal Giudice di Pace riduce la pretesa creditoria della PA a vantaggio dell’incolpato opponente e non può pertanto essere utilizzato per abbassare lo scaglione di riferimento per la liquidazione del compenso al difensore di quest’ultimo. Gli stessi criteri indicati debbono essere utilizzati per individuare lo scaglione di valore da considerare per la liquidazione delle spese a favore del difensore dell’incolpato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. 3. Con un secondo motivo di critica il ricorrente lamenta la violazione dell’art.91 c.p.c. in ordine all’omessa liquidazione delle spese legali di opposizione in favore dell’opponente –Erronea motivazione della decisione – violazione dell’art.127 co 4 DPR n.115/2022, violazione del DM n.55/2014 in relazione all’art.360 co 1 n.3 c.p.c. – mancata liquidazione del compenso nella fase di opposizione avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente, la pronuncia contestata non avrebbe tenuto conto che il Giudice di Pace non aveva chiesto alcuna integrazione documentale e che quanto in quel momento disponibile era stato considerato idoneo e sufficiente in sede di iniziale ammissione al patrocinio: non ci sarebbe stato motivo, quindi, perché l’interessato integrasse di propria iniziativa la documentazione. Il motivo in esame -che appare peraltro contestare il merito della valutazione del Tribunale in punto compensazione delle spese- rimane assorbito. In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve essere accolto il primo motivo delricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , con assorbimento del secondo; la sentenza del Tribunale di Modena deve essere cassata con rinvio allo stesso Giudice che, in diversa composizioneunipersonale, dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], assorbito il secondo, cassa e rinvia al Tribunale di Modena che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]