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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07665/2023

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ngiuntivo - ORDINANZA Mancata impugnazione sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8142/2018) proposto da: dell bere [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via G. Zanardelli n. 34, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69M26 C351A), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC del difensore; - controricorrente - e Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 46 in Catania ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro - tempore, e [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 27/2018, pubblicata il 10 gennaio 2018, notificata il 26 febbraio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell'interesse del controricorrente, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con atto di citazione notificato il 22 gennaio 2009 (e successiva comparsa in riassunzione notificata il 5 giugno 2009), la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva, davanti al Tribunale di Catania, il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 46 in Catania, in persona del suo amministratore pro - tempore, quale committente dei lavori di ristrutturazione e recupero conservativo dello stabile condominiale, nonché la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, quale ditta appaltatrice, e [OSCURATO:PERSONA], quale direttore dei lavori, al fine di sentire accertare che vi erano state delle difformità qualitative e quantitative nell'esecuzione dei lavori rispetto a quelli contabilizzati, dai quali sarebbe risultato un esubero di spesa pari ad euro 19.098,07, con la conseguente non tenutezza della quota addebitata all'istante, pari ad euro 2.469,46.

Si costituivano in giudizio il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 46, la Costredil e [OSCURATO:PERSONA], i quali resistevano alle domande avversarie.

Quindi, con sentenza n. 2688/2013, depositata in data 11 luglio 2013, il Tribunale adito dichiarava l'inammissibilità delle domande spiegate, in ragione della incontestata esistenza del decreto ingiuntivo n. 2424/2007 del 23 ottobre 2007, passato in giudicato per difetto di opposizione dell'ingiunto, il quale aveva disposto il pagamento, a carico della [OSCURATO:SOCIETA], della quota ad essa spettante in ordine ai costi relativi ai lavori oggetto di controversia.

Inoltre, evidenziava che non erano state impugnate neanche le delibere condominiali con le quali erano stati approvati i lavori, i costi di detti lavori, la contabilità e il consuntivo finale, sicché, alla stregua della conoscenza delle difformità contestate già al momento in cui era stato notificato il provvedimento monitorio, doveva ritenersi che l'esame delle obiezioni articolate in giudizio, quanto alle difformità dei lavori rispetto alla contabilizzazione approvata, fosse precluso dalla formazione del giudicato sostanziale. 2.- Con atto di citazione notificato il 21 gennaio 2014, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello, lamentando che il giudicato derivante dal decreto ingiuntivo non opposto non si estendeva ai fatti successivi, come sarebbe accaduto nel caso di specie, stante che il petitum dell'azione intrapresa sarebbe stato assolutamente differente da quello vantato con la pretesa monitoria.

Decidendo sul gravame interposto, con la resistenza del Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 46, della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Catania, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.

A sostegno dell'adottata pronuncia il Giudice d'appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che, con delibera del 2 marzo 2006, il Condominio aveva approvato il preventivo presentato dalla Costredil per euro 59.734,31, oltre IVA al 20%, al fine di eseguire i lavori di ristrutturazione dell'edificio condominiale; b) che, con successiva delibera del 29 giugno 2006, era stata approvata la modifica dei lavori, con l'eliminazione di alcune lavorazioni e l'aggiunta di altre, rimanendo tuttavia inalterato l'importo totale dell'appalto, pari ad euro 80.000,00; c) che, con ulteriore delibera condominiale dell'8 marzo 2007, erano stati approvati, all'unanimità, i lavori eseguiti nonché la contabilità finale per l'importo complessivo di euro 82.314,38 ed, inoltre, l'amministratore era stato autorizzato a riscuotere le quote a saldo e ad esperire le azioni legali verso i condomini morosi; d) che nessuna di tali delibere era stata impugnata; e) che in data 23 ottobre 2007 il Tribunale di Catania aveva emesso decreto ingiuntivo n. 2424/2007, immediatamente esecutivo, a carico della [OSCURATO:SOCIETA], per l'importo di euro 5.059,06, comprensivo della quota dovuta di euro 4.516,99 a saldo per i menzionati lavori, nonché a titolo di conguagli dell'anno 2006 e quote condominiali per l'anno 2007, avverso cui non era stata proposta opposizione e al quale era seguita la notificazione del precetto e del pignoramento, anch'essi senza alcuna opposizione dell'intimato; f) che l'oggetto del procedimento monitorio e l'oggetto dell'azione intrapresa con l'odierno giudizio erano, nella sostanza, del tutto sovrapponibili, sicché doveva ritenersi coperta da giudicato ogni censura relativa alle lamentate differenze qualitative e quantitative dei lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale nonché all'errata esecuzione e contabilizzazione dei lavori stessi. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la [OSCURATO:SOCIETA].

Ha resistito con controricorso l'intimato [OSCURATO:PERSONA].

Sono rimasti intimati il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 46 in Catania e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 4.- Il controricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente si rileva che la ricorrente ha prodotto due relate di notifica della sentenza impugnata, una perfezionata il 22 gennaio 2018, nei confronti della parte personalmente, e l'altra perfezionata il 26 febbraio 218, nei confronti del procuratore nel domicilio eletto.

Ora, l'avvenuta notificazione della sentenza d'appello personalmente alla parte, giusta gli artt. 170, primo comma, 285, 325, secondo comma, e 326, primo comma, c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 455 del 10/01/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 4374 del 21/02/2017; Sez.

L, Sentenza n. 10026 del 27/04/2010).

Sicché, ai fini della tempestività del ricorso in cassazione, deve considerarsi il termine breve decorrente dalla notifica effettuata presso il procuratore domiciliatario, termine in concreto osservato, considerato che il ricorso per cassazione è stato notificato il 12-14 marzo 2018.1.1.- Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità, nel giudizio di legittimità, delle eccezioni sollevate nel giudizio di gravame, non esaminate o assorbite in tale giudizio e reiterate dal controricorrente nel corpo del suo atto di costituzione, con le quali si contesta: a) l'inammissibilità della modifica della domanda attorea, nella parte in cui, in sede di appello, essa è stata qualificata come mero accertamento dell'esistenza di difformità qualitative e quantitative dei lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale (e non già di accertamento dell'errata contabilizzazione dei lavori stessi per un esubero di euro 19.098,00 e di verifica della minor quota dovuta dalla [OSCURATO:SOCIETA] per euro 2.469,00); b) la mancata rilevazione dell'eccepito difetto di ius postulandi dell'appellante nel giudizio di gravame, per carenza di procura alle liti allegata alla comparsa di riassunzione in appello; c) il difetto di legittimazione passiva del direttore dei lavori.

E ciò perché, rispetto a tali censure, vi è carenza di interesse della parte, interamente vittoriosa nel giudizio di merito, a risollevare questioni già prospettate in appello, e non esaminate o ritenute assorbite dal Giudice, né il controricorrente ha dichiarato di aver sollevato dette eccezioni al solo fine di sottoporle all'esame nell'eventuale giudizio di rinvio, nell'ipotesi di annullamento della pronuncia impugnata, senza la necessità della proposizione di apposito ricorso incidentale condizionato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11270 del 12/06/2020; Sez. 5, Sentenza n. 22095 del 22/09/2017; Sez.

L, Sentenza n. 4130 del 21/02/2014). 2.- Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 116, 163, n. 3, e 345 c.p.c. nonché degli artt. 324 e 647 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che vi fosse identità tra l'oggetto del decreto ingiuntivo e l'oggetto dell'azione intrapresa in via ordinaria, mentre il provvedimento monitorio avrebbe, in realtà, riguardato l'omesso pagamento di quote condominiali ordinarie, con esclusione di quelle relative ai lavori, nonché di quote straordinarie per i lavori eseguiti nel Condominio, rimanendo estranei, in ordine a tale rapporto tra il Condominio e il condomino, sia la ditta appaltatrice sia il direttore dei lavori.

Ad avviso dell'istante, solo nell'odierno giudizio sarebbero state, invece, mosse obiezioni sulla quantità e congruità dei lavori effettivamente svolti in sede di appalto. 2.1.- La censura è infondata.

In primo luogo, il ricorso difetta di autosufficienza, nella parte in cui si contesta che il decreto ingiuntivo - divenuto definitivo - riguardasse le quote dovute dal condomino in ragione dell'appalto relativo ai lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale, non essendo stato riportato il contenuto dell'atto introduttivo del procedimento monitorio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17310 del 19/08/2020; Sez.

L, Sentenza n. 5508 del 08/03/2018; Sez.

L, Sentenza n. 26627 del 13/12/2006).

Sicché deve ritenersi che tale provvedimento, conformemente alle risultanze della pronuncia impugnata, avesse ad oggetto proprio la tenutezza al pagamento dei contributi condominiali dovuti dalla [OSCURATO:SOCIETA] per l'esecuzione dei lavori di rifacimento della struttura condominiale.

Del resto, nella stessa articolazione della doglianza, la ricorrente non nega che almeno una parte delle somme richieste (e successivamente corrisposte) attenesse alle quote straordinarie per i lavori eseguiti nel Condominio. 2.2.- Per l'effetto, la mancata opposizione avverso il provvedimento monitorio - unitamente alla mancata impugnazione delle deliberazioni di affidamento dell'appalto, di approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria di cui è causa e di contabilizzazione dell'importo dell'appalto nonché di ripartizione della spesa tra i condomini - precludeva all'istante di intraprendere altro giudizio, atto ad accertare la qualità, quantità, esecuzione e corretta contabilizzazione dei lavori appaltati, questioni sulle quali si è formato il giudicato sostanziale.

Infatti, il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22465 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 28318 del 28/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 18725 del 06/09/2007).

D'altronde, il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 19113 del 18/07/2018; Sez. 3, Sentenza n. 11360 del 11/05/2010; Sez. 3, Sentenza n. 6628 del 24/03/2006).

Né si pone, nella fattispecie, un problema di tutela del consumatore a fronte della ricorrenza di potenziali clausole abusive, tale da superare l'efficacia del giudicato implicito formatosi con riferimento al provvedimento monitorio non opposto (Corte di Giustizia UE, 17 maggio 2022), atteso che nella vicenda specifica si contesta la debenza, a cura del condomino (rappresentato, peraltro, da una società), delle somme dovute al Condominio per i lavori di manutenzione straordinaria deliberati ed eseguiti e non viene, viceversa, in rilievo alcuna clausola del contratto d'appalto stipulato tra il Condominio e l'appaltatore (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 10679 del 22/05/2015; Sez. 3, Ordinanza n. 452 del 12/01/2005; Sez. 3, Ordinanza n. 10086 del 24/07/2001).

Ne discende che, una volta che il decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali è divenuto definitivo e che le deliberazioni assembleari poste a fondamento dell'ingiunzione non sono più impugnabili, ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, c.c., per decorso del termine perentorio di decadenza ivi previsto, il condomino non può più contestare in un autonomo giudizio le difformità e l'indebita contabilizzazione dei lavori perché sia scomputata dal contributo dovuto la quota a suo dire non spettante al Condominio (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021). 2.3.- Si rileva, inoltre, che la pretesa di restituzione del contributo versato, sulla scorta della natura vincolante del decreto ingiuntivo non opposto e delle delibere non impugnate, non può essere fatta valere nei confronti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, quali soggetti terzi rispetto al creditore che ha ricevuto la somma imputabile alla causale innanzi descritta.

E ciò perché la domanda proposta attiene, non già all'accertamento delle difformità in sé dell'opera di manutenzione straordinaria eseguita dall'assuntore e al correlato risarcimento dei danni per la cattiva esecuzione dell'appalto (nocumenti in ordine ai quali la pretesa che fosse stata esercitata dal singolo condomino verso l'appaltatore non sarebbe stata preclusa dalla delibera condominiale di approvazione dei lavori: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11606 del 11/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 5645 del 21/02/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 10371 del 20/04/2021; Sez. 2, Sentenza n. 631 del 17/01/2003; Sez. 2, Sentenza n. 5613 del 18/06/1996), bensì all'incidenza delle ipotizzate difformità sulla contabilizzazione dei lavori stessi per un esubero di euro 19.098,00 e di verifica della minor quota dovuta verso il Condominio (sull'impossibilità per il condomino di esercitare l'azione risarcitoria per l'imperfetta esecuzione dell'appalto verso il condominio, per il fatto che quest'ultimo abbia approvato i lavori relativi all'appalto, avente ad oggetto la manutenzione straordinaria dell'edificio: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3395 del 07/05/1988).

In altri termini, con la domanda proposta le difformità sono state contestate ai soli fini di far valere, verso il Condominio committente, l'appaltatore e il direttore dei lavori, il diritto al recupero dei contributi versati.

In ordine a tale contabilizzazione - e alla quota che, sulla base di essa, ricade sulla [OSCURATO:SOCIETA] - si è formato il giudicato verso il Condominio.

Invece, ricorre il difetto della titolarità passiva del rapporto sostanziale in capo all'appaltatore e al direttore dei lavori, difetto rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ove non si sia formato il giudicato interno, come nel caso di specie, anche in sede di legittimità, allorché risulti dagli atti di causa (Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 23721 del 01/09/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018; Sez.

U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).

Ed invero, a fronte del pagamento dei contributi per i lavori svolti in favore del Condominio, sulla scorta di un provvedimento monitorio definitivo e di delibere condominiali di approvazione e contabilizzazione dei lavori non impugnate, non può chiedersi la ripetizione dell'indebito oggettivo nei confronti di soggetti terzi che non li hanno ricevuti.

Difatti, l'azione restitutoria ha carattere personale e può, per l'effetto, esperirsi solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o a mezzo di rappresentante, la somma non dovuta, pur in essenza della causa adquirendi, cioè solo tra le stesse parti del rapporto precedente - negozio di pagamento - (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7871 del 06/04/2011; Sez. 3, Sentenza n. 13829 del 23/07/2004; Sez. 3, Sentenza n. 13357 del 19/07/2004; Sez. 3, Sentenza n. 5926 del 27/05/1995; Sez. 3, Sentenza n. 2087 del 04/05/1978).

Solo allorché la delibera di approvazione del riparto di tali contributi avesse perduto efficacia, per essere stata annullata in altro giudizio, il condomino avrebbe potuto pretendere il rimborso, verso il solo Condominio, della parte non dovuta, poiché non è esigibile solamente il pagamento di una somma derivante da un deliberato sociale posto giudizialmente nel nulla tramite altra impugnazione giudiziale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 35847 del 22/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7741 del 24/03/2017). 3.- Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., per insufficiente, errata ed omessa conoscenza degli atti processuali, per avere la Corte territoriale omesso di motivare o di giustificare il mancato esame delle risultanze istruttorie, né dato contezza del motivo che aveva inizialmente indotto il Giudice ad ammettere la consulenza tecnica d'ufficio. 3.1.- Il motivo è infondato.

La ragione assorbente della declaratoria di rigetto, ossia la formazione del giudicato sulla contestazione delle difformità e della contabilizzazione dei lavori dati in appalto, ha giustificato la mancata utilizzazione delle risultanze peritali espletate nel giudizio di gravame.

Sicché non si ricade nell'ambito di un'ingiustificata, mancata utilizzazione delle risultanze peritali.

Né l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio nel corso del giudizio imponeva al giudice di farne propri gli esiti, una volta che nella fase decisoria sia stata ritenuta la sua irrilevanza ai fini della definizione della vertenza.

Infatti, posto che, a norma dell'art. 177 c.p.c., le ordinanze, comunque motivate, non possono pregiudicare la decisione della causa, non incorre nel vizio di violazione di legge il giudice d'appello che, dopo aver dato ingresso ad una consulenza tecnica d'ufficio, abbia successivamente ritenuto irrilevanti detti accertamenti, respingendo la domanda (Cass.10 Sez. 3, Ordinanza n. 30161 del 22/11/2018; Sez. 3, Sentenza n. 11017 del 19/05/2011; Sez. 3, Sentenza n. 8932 del 18/04/2006). 4.- Con il terzo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione, errata e falsa applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, nonché l'immotivata applicazione del d.m. n. 55/2014 e del principio di soccombenza, per avere il Giudice di secondo grado valutato la ricorrenza della soccombenza, ai fini della condanna alla refusione delle spese di lite, sulla base di ragioni destituite di fondamento logico-giuridico, anche alla luce delle considerazioni esposte nei precedenti motivi. 4.1.- Il motivo è inammissibile.

Il mezzo di critica è stato sviluppato, infatti, quale mero precipitato dell'accoglimento dei precedenti motivi, da cui sarebbe derivata la caducazione del capo dedicato alla regolamentazione delle spese di lite.

Esso non ha, dunque, alcuna autonomia.

Per l'effetto, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., la Corte di merito ha applicato correttamente la regola sulla soccombenza, senza che la parte che ha vinto la causa sia stata condannata. 5.- Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, per avere la Corte distrettuale omesso ogni motivazione in ordine alle ragioni per le quali era stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio, delle cui risultanze non vi era stata alcuna traccia nella sentenza impugnata, così inficiando la validità della sentenza d'appello. 5.1.- La censura è inammissibile.

E tanto perché la violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. quando tali norme I siano di immediata applicazione, non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 11167 del 06/04/2022; Sez.

U, Sentenza n. 25573 del 12/11/2020).

Nella fattispecie, invece, secondo la stessa ricostruzione della ricorrente, le violazioni dedotte reiterano la precedente censura affrontata (ossia nella seconda doglianza), rispetto alla quale sono state individuate precise norme di legge ordinaria che la sentenza impugnata avrebbe falsamente applicato.

Per quanto anzidetto, a fronte di una declaratoria di rigetto del gravame, per la ragione assorbente, già declinata dalla sentenza di prime cure, della formazione del giudicato sulle questioni attinenti all'accertamento delle differenze qualitative e quantitative nell'esecuzione e contabilizzazione dei lavori appaltati e alla tenutezza al pagamento della quota dovuta dal condomino, in ordine ai contributi per lo svolgimento di tali lavori, la consulenza tecnica d'ufficio non avrebbe potuto svolgere alcun ruolo dirimente.

Nessuna regola del giusto processo è, dunque, violata, risolvendosi la censura in una non consentita proposta di soluzione alternativa della lite. 6.- Conseguentemente il ricorso deve essere disatteso.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ngiuntivo - ORDINANZA Mancata impugnazione sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8142/2018) proposto da: dell bere [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via G. Zanardelli n. 34, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69M26 C351A), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC del difensore; - controricorrente - e Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 46 in Catania ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro - tempore, e [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 27/2018, pubblicata il 10 gennaio 2018, notificata il 26 febbraio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell'interesse del controricorrente, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con atto di citazione notificato il 22 gennaio 2009 (e successiva comparsa in riassunzione notificata il 5 giugno 2009), la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva, davanti al Tribunale di Catania, il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 46 in Catania, in persona del suo amministratore pro - tempore, quale committente dei lavori di ristrutturazione e recupero conservativo dello stabile condominiale, nonché la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, quale ditta appaltatrice, e [OSCURATO:PERSONA], quale direttore dei lavori, al fine di sentire accertare che vi erano state delle difformità qualitative e quantitative nell'esecuzione dei lavori rispetto a quelli contabilizzati, dai quali sarebbe risultato un esubero di spesa pari ad euro 19.098,07, con la conseguente non tenutezza della quota addebitata all'istante, pari ad euro 2.469,46. Si costituivano in giudizio il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 46, la Costredil e [OSCURATO:PERSONA], i quali resistevano alle domande avversarie. Quindi, con sentenza n. 2688/2013, depositata in data 11 luglio 2013, il Tribunale adito dichiarava l'inammissibilità delle domande spiegate, in ragione della incontestata esistenza del decreto ingiuntivo n. 2424/2007 del 23 ottobre 2007, passato in giudicato per difetto di opposizione dell'ingiunto, il quale aveva disposto il pagamento, a carico della [OSCURATO:SOCIETA], della quota ad essa spettante in ordine ai costi relativi ai lavori oggetto di controversia. Inoltre, evidenziava che non erano state impugnate neanche le delibere condominiali con le quali erano stati approvati i lavori, i costi di detti lavori, la contabilità e il consuntivo finale, sicché, alla stregua della conoscenza delle difformità contestate già al momento in cui era stato notificato il provvedimento monitorio, doveva ritenersi che l'esame delle obiezioni articolate in giudizio, quanto alle difformità dei lavori rispetto alla contabilizzazione approvata, fosse precluso dalla formazione del giudicato sostanziale. 2.- Con atto di citazione notificato il 21 gennaio 2014, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello, lamentando che il giudicato derivante dal decreto ingiuntivo non opposto non si estendeva ai fatti successivi, come sarebbe accaduto nel caso di specie, stante che il petitum dell'azione intrapresa sarebbe stato assolutamente differente da quello vantato con la pretesa monitoria. Decidendo sul gravame interposto, con la resistenza del Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 46, della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Catania, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell'adottata pronuncia il Giudice d'appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che, con delibera del 2 marzo 2006, il Condominio aveva approvato il preventivo presentato dalla Costredil per euro 59.734,31, oltre IVA al 20%, al fine di eseguire i lavori di ristrutturazione dell'edificio condominiale; b) che, con successiva delibera del 29 giugno 2006, era stata approvata la modifica dei lavori, con l'eliminazione di alcune lavorazioni e l'aggiunta di altre, rimanendo tuttavia inalterato l'importo totale dell'appalto, pari ad euro 80.000,00; c) che, con ulteriore delibera condominiale dell'8 marzo 2007, erano stati approvati, all'unanimità, i lavori eseguiti nonché la contabilità finale per l'importo complessivo di euro 82.314,38 ed, inoltre, l'amministratore era stato autorizzato a riscuotere le quote a saldo e ad esperire le azioni legali verso i condomini morosi; d) che nessuna di tali delibere era stata impugnata; e) che in data 23 ottobre 2007 il Tribunale di Catania aveva emesso decreto ingiuntivo n. 2424/2007, immediatamente esecutivo, a carico della [OSCURATO:SOCIETA], per l'importo di euro 5.059,06, comprensivo della quota dovuta di euro 4.516,99 a saldo per i menzionati lavori, nonché a titolo di conguagli dell'anno 2006 e quote condominiali per l'anno 2007, avverso cui non era stata proposta opposizione e al quale era seguita la notificazione del precetto e del pignoramento, anch'essi senza alcuna opposizione dell'intimato; f) che l'oggetto del procedimento monitorio e l'oggetto dell'azione intrapresa con l'odierno giudizio erano, nella sostanza, del tutto sovrapponibili, sicché doveva ritenersi coperta da giudicato ogni censura relativa alle lamentate differenze qualitative e quantitative dei lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale nonché all'errata esecuzione e contabilizzazione dei lavori stessi. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. Ha resistito con controricorso l'intimato [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 46 in Catania e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 4.- Il controricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente si rileva che la ricorrente ha prodotto due relate di notifica della sentenza impugnata, una perfezionata il 22 gennaio 2018, nei confronti della parte personalmente, e l'altra perfezionata il 26 febbraio 218, nei confronti del procuratore nel domicilio eletto. Ora, l'avvenuta notificazione della sentenza d'appello personalmente alla parte, giusta gli artt. 170, primo comma, 285, 325, secondo comma, e 326, primo comma, c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 455 del 10/01/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 4374 del 21/02/2017; Sez. L, Sentenza n. 10026 del 27/04/2010). Sicché, ai fini della tempestività del ricorso in cassazione, deve considerarsi il termine breve decorrente dalla notifica effettuata presso il procuratore domiciliatario, termine in concreto osservato, considerato che il ricorso per cassazione è stato notificato il 12-14 marzo 2018.1.1.- Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità, nel giudizio di legittimità, delle eccezioni sollevate nel giudizio di gravame, non esaminate o assorbite in tale giudizio e reiterate dal controricorrente nel corpo del suo atto di costituzione, con le quali si contesta: a) l'inammissibilità della modifica della domanda attorea, nella parte in cui, in sede di appello, essa è stata qualificata come mero accertamento dell'esistenza di difformità qualitative e quantitative dei lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale (e non già di accertamento dell'errata contabilizzazione dei lavori stessi per un esubero di euro 19.098,00 e di verifica della minor quota dovuta dalla [OSCURATO:SOCIETA] per euro 2.469,00); b) la mancata rilevazione dell'eccepito difetto di ius postulandi dell'appellante nel giudizio di gravame, per carenza di procura alle liti allegata alla comparsa di riassunzione in appello; c) il difetto di legittimazione passiva del direttore dei lavori. E ciò perché, rispetto a tali censure, vi è carenza di interesse della parte, interamente vittoriosa nel giudizio di merito, a risollevare questioni già prospettate in appello, e non esaminate o ritenute assorbite dal Giudice, né il controricorrente ha dichiarato di aver sollevato dette eccezioni al solo fine di sottoporle all'esame nell'eventuale giudizio di rinvio, nell'ipotesi di annullamento della pronuncia impugnata, senza la necessità della proposizione di apposito ricorso incidentale condizionato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11270 del 12/06/2020; Sez. 5, Sentenza n. 22095 del 22/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 4130 del 21/02/2014). 2.- Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 116, 163, n. 3, e 345 c.p.c. nonché degli artt. 324 e 647 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che vi fosse identità tra l'oggetto del decreto ingiuntivo e l'oggetto dell'azione intrapresa in via ordinaria, mentre il provvedimento monitorio avrebbe, in realtà, riguardato l'omesso pagamento di quote condominiali ordinarie, con esclusione di quelle relative ai lavori, nonché di quote straordinarie per i lavori eseguiti nel Condominio, rimanendo estranei, in ordine a tale rapporto tra il Condominio e il condomino, sia la ditta appaltatrice sia il direttore dei lavori. Ad avviso dell'istante, solo nell'odierno giudizio sarebbero state, invece, mosse obiezioni sulla quantità e congruità dei lavori effettivamente svolti in sede di appalto. 2.1.- La censura è infondata. In primo luogo, il ricorso difetta di autosufficienza, nella parte in cui si contesta che il decreto ingiuntivo - divenuto definitivo - riguardasse le quote dovute dal condomino in ragione dell'appalto relativo ai lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale, non essendo stato riportato il contenuto dell'atto introduttivo del procedimento monitorio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17310 del 19/08/2020; Sez. L, Sentenza n. 5508 del 08/03/2018; Sez. L, Sentenza n. 26627 del 13/12/2006). Sicché deve ritenersi che tale provvedimento, conformemente alle risultanze della pronuncia impugnata, avesse ad oggetto proprio la tenutezza al pagamento dei contributi condominiali dovuti dalla [OSCURATO:SOCIETA] per l'esecuzione dei lavori di rifacimento della struttura condominiale. Del resto, nella stessa articolazione della doglianza, la ricorrente non nega che almeno una parte delle somme richieste (e successivamente corrisposte) attenesse alle quote straordinarie per i lavori eseguiti nel Condominio. 2.2.- Per l'effetto, la mancata opposizione avverso il provvedimento monitorio - unitamente alla mancata impugnazione delle deliberazioni di affidamento dell'appalto, di approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria di cui è causa e di contabilizzazione dell'importo dell'appalto nonché di ripartizione della spesa tra i condomini - precludeva all'istante di intraprendere altro giudizio, atto ad accertare la qualità, quantità, esecuzione e corretta contabilizzazione dei lavori appaltati, questioni sulle quali si è formato il giudicato sostanziale. Infatti, il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22465 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 28318 del 28/11/2017; Sez. 1, Sentenza n. 18725 del 06/09/2007). D'altronde, il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 19113 del 18/07/2018; Sez. 3, Sentenza n. 11360 del 11/05/2010; Sez. 3, Sentenza n. 6628 del 24/03/2006). Né si pone, nella fattispecie, un problema di tutela del consumatore a fronte della ricorrenza di potenziali clausole abusive, tale da superare l'efficacia del giudicato implicito formatosi con riferimento al provvedimento monitorio non opposto (Corte di Giustizia UE, 17 maggio 2022), atteso che nella vicenda specifica si contesta la debenza, a cura del condomino (rappresentato, peraltro, da una società), delle somme dovute al Condominio per i lavori di manutenzione straordinaria deliberati ed eseguiti e non viene, viceversa, in rilievo alcuna clausola del contratto d'appalto stipulato tra il Condominio e l'appaltatore (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 10679 del 22/05/2015; Sez. 3, Ordinanza n. 452 del 12/01/2005; Sez. 3, Ordinanza n. 10086 del 24/07/2001). Ne discende che, una volta che il decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali è divenuto definitivo e che le deliberazioni assembleari poste a fondamento dell'ingiunzione non sono più impugnabili, ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, c.c., per decorso del termine perentorio di decadenza ivi previsto, il condomino non può più contestare in un autonomo giudizio le difformità e l'indebita contabilizzazione dei lavori perché sia scomputata dal contributo dovuto la quota a suo dire non spettante al Condominio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021). 2.3.- Si rileva, inoltre, che la pretesa di restituzione del contributo versato, sulla scorta della natura vincolante del decreto ingiuntivo non opposto e delle delibere non impugnate, non può essere fatta valere nei confronti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, quali soggetti terzi rispetto al creditore che ha ricevuto la somma imputabile alla causale innanzi descritta. E ciò perché la domanda proposta attiene, non già all'accertamento delle difformità in sé dell'opera di manutenzione straordinaria eseguita dall'assuntore e al correlato risarcimento dei danni per la cattiva esecuzione dell'appalto (nocumenti in ordine ai quali la pretesa che fosse stata esercitata dal singolo condomino verso l'appaltatore non sarebbe stata preclusa dalla delibera condominiale di approvazione dei lavori: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11606 del 11/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 5645 del 21/02/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 10371 del 20/04/2021; Sez. 2, Sentenza n. 631 del 17/01/2003; Sez. 2, Sentenza n. 5613 del 18/06/1996), bensì all'incidenza delle ipotizzate difformità sulla contabilizzazione dei lavori stessi per un esubero di euro 19.098,00 e di verifica della minor quota dovuta verso il Condominio (sull'impossibilità per il condomino di esercitare l'azione risarcitoria per l'imperfetta esecuzione dell'appalto verso il condominio, per il fatto che quest'ultimo abbia approvato i lavori relativi all'appalto, avente ad oggetto la manutenzione straordinaria dell'edificio: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3395 del 07/05/1988). In altri termini, con la domanda proposta le difformità sono state contestate ai soli fini di far valere, verso il Condominio committente, l'appaltatore e il direttore dei lavori, il diritto al recupero dei contributi versati. In ordine a tale contabilizzazione - e alla quota che, sulla base di essa, ricade sulla [OSCURATO:SOCIETA] - si è formato il giudicato verso il Condominio. Invece, ricorre il difetto della titolarità passiva del rapporto sostanziale in capo all'appaltatore e al direttore dei lavori, difetto rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ove non si sia formato il giudicato interno, come nel caso di specie, anche in sede di legittimità, allorché risulti dagli atti di causa (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23721 del 01/09/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018; Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016). Ed invero, a fronte del pagamento dei contributi per i lavori svolti in favore del Condominio, sulla scorta di un provvedimento monitorio definitivo e di delibere condominiali di approvazione e contabilizzazione dei lavori non impugnate, non può chiedersi la ripetizione dell'indebito oggettivo nei confronti di soggetti terzi che non li hanno ricevuti. Difatti, l'azione restitutoria ha carattere personale e può, per l'effetto, esperirsi solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato, personalmente o a mezzo di rappresentante, la somma non dovuta, pur in essenza della causa adquirendi, cioè solo tra le stesse parti del rapporto precedente - negozio di pagamento - (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7871 del 06/04/2011; Sez. 3, Sentenza n. 13829 del 23/07/2004; Sez. 3, Sentenza n. 13357 del 19/07/2004; Sez. 3, Sentenza n. 5926 del 27/05/1995; Sez. 3, Sentenza n. 2087 del 04/05/1978). Solo allorché la delibera di approvazione del riparto di tali contributi avesse perduto efficacia, per essere stata annullata in altro giudizio, il condomino avrebbe potuto pretendere il rimborso, verso il solo Condominio, della parte non dovuta, poiché non è esigibile solamente il pagamento di una somma derivante da un deliberato sociale posto giudizialmente nel nulla tramite altra impugnazione giudiziale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 35847 del 22/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7741 del 24/03/2017). 3.- Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., per insufficiente, errata ed omessa conoscenza degli atti processuali, per avere la Corte territoriale omesso di motivare o di giustificare il mancato esame delle risultanze istruttorie, né dato contezza del motivo che aveva inizialmente indotto il Giudice ad ammettere la consulenza tecnica d'ufficio. 3.1.- Il motivo è infondato. La ragione assorbente della declaratoria di rigetto, ossia la formazione del giudicato sulla contestazione delle difformità e della contabilizzazione dei lavori dati in appalto, ha giustificato la mancata utilizzazione delle risultanze peritali espletate nel giudizio di gravame. Sicché non si ricade nell'ambito di un'ingiustificata, mancata utilizzazione delle risultanze peritali. Né l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio nel corso del giudizio imponeva al giudice di farne propri gli esiti, una volta che nella fase decisoria sia stata ritenuta la sua irrilevanza ai fini della definizione della vertenza. Infatti, posto che, a norma dell'art. 177 c.p.c., le ordinanze, comunque motivate, non possono pregiudicare la decisione della causa, non incorre nel vizio di violazione di legge il giudice d'appello che, dopo aver dato ingresso ad una consulenza tecnica d'ufficio, abbia successivamente ritenuto irrilevanti detti accertamenti, respingendo la domanda (Cass.10 Sez. 3, Ordinanza n. 30161 del 22/11/2018; Sez. 3, Sentenza n. 11017 del 19/05/2011; Sez. 3, Sentenza n. 8932 del 18/04/2006). 4.- Con il terzo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione, errata e falsa applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, nonché l'immotivata applicazione del d.m. n. 55/2014 e del principio di soccombenza, per avere il Giudice di secondo grado valutato la ricorrenza della soccombenza, ai fini della condanna alla refusione delle spese di lite, sulla base di ragioni destituite di fondamento logico-giuridico, anche alla luce delle considerazioni esposte nei precedenti motivi. 4.1.- Il motivo è inammissibile. Il mezzo di critica è stato sviluppato, infatti, quale mero precipitato dell'accoglimento dei precedenti motivi, da cui sarebbe derivata la caducazione del capo dedicato alla regolamentazione delle spese di lite. Esso non ha, dunque, alcuna autonomia. Per l'effetto, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., la Corte di merito ha applicato correttamente la regola sulla soccombenza, senza che la parte che ha vinto la causa sia stata condannata. 5.- Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, per avere la Corte distrettuale omesso ogni motivazione in ordine alle ragioni per le quali era stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio, delle cui risultanze non vi era stata alcuna traccia nella sentenza impugnata, così inficiando la validità della sentenza d'appello. 5.1.- La censura è inammissibile. E tanto perché la violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. quando tali norme I siano di immediata applicazione, non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11167 del 06/04/2022; Sez. U, Sentenza n. 25573 del 12/11/2020). Nella fattispecie, invece, secondo la stessa ricostruzione della ricorrente, le violazioni dedotte reiterano la precedente censura affrontata (ossia nella seconda doglianza), rispetto alla quale sono state individuate precise norme di legge ordinaria che la sentenza impugnata avrebbe falsamente applicato. Per quanto anzidetto, a fronte di una declaratoria di rigetto del gravame, per la ragione assorbente, già declinata dalla sentenza di prime cure, della formazione del giudicato sulle questioni attinenti all'accertamento delle differenze qualitative e quantitative nell'esecuzione e contabilizzazione dei lavori appaltati e alla tenutezza al pagamento della quota dovuta dal condomino, in ordine ai contributi per lo svolgimento di tali lavori, la consulenza tecnica d'ufficio non avrebbe potuto svolgere alcun ruolo dirimente. Nessuna regola del giusto processo è, dunque, violata, risolvendosi la censura in una non consentita proposta di soluzione alternativa della lite. 6.- Conseguentemente il ricorso deve essere disatteso. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti
Sentenza Cassazione n. 07665/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris