CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14607/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22904-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 37/1/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della BASILICATA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 10 febbraio 2021 la Commissione tributaria regionale della Basilicata confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Matera che aveva annullato la cartella di pagamento con la quale il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e Metaponto aveva richiesto a [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'annualità 2017, il versamento delle somme dovute a titolo di contributi di bonifica. Premesso che i terreni della contribuente erano collocati all'interno del perimetro del comprensorio consortile, riteneva la CTR che la predetta avesse adempiuto all'onere di provare che i fondi non avevano ricevuto un beneficio concreto dalle opere di bonifica. Avverso la suddetta sentenza il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e Metaponto in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La contribuente non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con il primo motivo il ricorrente deduce: «Violazione e falsa applicazione degli Art. 860 cod. civ., 10 RD n. 215/1993 e Art. 9 [OSCURATO:PERSONA] 33/2001, in relazione alla previsione di cui all'art. 2697 cod. civ e Art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all'Art. 360, 1° comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - Erronea valutazione degli elementi di fatto e probatori». Censura la sentenza impugnata per avere valorizzato, ai fini della decisione della causa, le Ric. 2021 n. 22904 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- risultanze della consulenza tecnica prodotta dalla contribuente a fronte della copiosa documentazione depositata dal Consorzio, attribuendo altresì rilievo alle criticità concernenti un canale che non era posto al servizio dei terreni della contribuente. Il motivo è inammissibile. Va rammentato che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità» (Cass. n. 3340 del 2019). Orbene, la censura formulata dal ricorrente prospetta in realtà, sotto lo schermo del vizio di violazione di legge, una diversa valutazione delle risultanze fattuali, il cui apprezzamento è tuttavia riservato al giudice di merito. Questa Corte ha difatti affermato che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le Ric. 2021 n. 22904 sez. MT - ud. 23-03-2022 -3- fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 2017). Si è inoltre rilevato che «L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass. n. 27415 del 2018). E' stato altresì precisato che «Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto» (Cass. n. 29730 del 2020). Ric. 2021 n. 22904 sez. MT - ud. 23-03-2022 -4- Orbene, la CTR, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che la contribuente avesse assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante di dimostrare che i terreni di sua proprietà non avevano tratto dalle opere di bonifica un beneficio concreto, essendo anzi essi' esposti a pericolo di esondazione, valorizzando, nel c:omplessivo compendio probatorio, «le risultanze dello studio idrogeologico commissionato dal Comune di Policoro all'Ing. G. Martino che riscontrava [...] un rischio idrogeologico in zona, fornendo spunti tecnici per mitigarlo». Quanto alle osservazioni del Consorzio circa la distanza del Canale n. 7 (maggiormente esposto alle esondazioni) rispetto ai terreni della contribuente, la CTR ha osservato che la situazione pericolosa relativa a detto canale era soltanto una delle criticità evidenziate nell'elaborato tecnico, il quale riguardava un vasto ambito territoriale che ricomprendeva anche i terreni della contribuente. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per avere omesso la CTR di pronunciarsi sulla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata dal Consorzio. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente specificato in quale fase processuale avrebbe formulato la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio né riprodotto in ricorso il contenuto dell'istanza istruttoria. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Stante l'assenza di attività difensiva dell'intimata,, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ric. 2021 n. 22904 sez. MT - ud. 23-03-2022 -5- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 23 marzo 2022.