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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38260/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1662-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; co.ntroricorrente - avverso la sentenza n. 3274/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 29/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma l'avviso, notificato in data 18/12/2014, con il quale l'Agenzia delle Entrate liquidava d'ufficio l'imposta di successione di [OSCURATO:PERSONA], deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], calcolata sulla base della dichiarazione dell'erede. 2.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso 3.La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l'appello rilevando che nel procedere alla liquidazione dell'imposta di successione l'Ufficio non aveva tenuto conto delle dichiarazioni integrative della contribuente, attestanti l'esistenza di passività per C 521.380,00, che, sia pur tardive rispetto all'apertura della successione, erano tempestive rispetto all'accertamento d'ufficio

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo.

La contribuente si è costituita depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

La contribuente ha depositato memoria adesiva alla proposta. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 04851 sez.

MT - ud. 19-10-2021 -2- 1.Con l'unico motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell'ad 100 cpc, in relazione all'art. 360 1 comma nr. 4 cpc e all' art 382 cpc, si sostiene che la CTR non abbia rilevato la carenza di interesse della contribuente alla impugnazione dell'avviso di liquidazione oggetto del presente giudizio alla luce del fatto che l'Ufficio aveva provveduto sulle dichiarazioni successivamente presentate dall'erede, riducendo l'ammontare delle esposte passività, sicchè il rapporto giuridico complessivo sarebbe regolamentato da due avvisi emessi in momenti diversi e la contribuente avrebbe dovuto far valere le doglianze sul valore complessivo dell'asse ereditario impugnando il secondo avviso. 2 Il motivo è inammissibile in quanto privo di specificità ex art 366 1° comma nr. 6 cpc. 2.1 E' pacifico che l'Ufficio abbia proceduto, con atto notificato in data 18/12/2014, alla liquidazione dell'imposta principale di successione di [OSCURATO:PERSONA], deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla base imponibile data dai valori delle attività di C 919.977,66 indicati nella prima dichiarazione presentata in data 30/7/2012; è altrettanto incontestato che, prima che l'Ufficio avesse proceduto alla liquidazione dell'imposta, erano state presentate, in data 18/6/2013 e 22/10/2013, due dichiarazioni integrative che esponevano passività per complessive C 521.386,00. 2.2 Orbene, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 33 27, 28 e 31 dl.vo 346/90, l'Ufficio nel procedere alla liquidazione dell'imposta principale avrebbe dovuto dare contezza anche delle passività, indicate nelle dichiarazioni integrative che, se pur tardivamente presentate rispetto ai termini previsti dall'art. 31 d.lvo citato, sono intervenute prima dell'accertamento d'ufficio.

Ric. 2020 n. 04851 sez.

MT - ud. 19-10-2021 -3- 2.3 Sostiene la ricorrente di aver provveduto ad emettere due ulteriori avvisi, non oggetto di impugnazione, con il quale l'Ufficio avrebbe disconosciuto gran parte dei debiti rappresentati nelle dichiarazioni integrative; tale circostanza avrebbe determinato il venir meno dell'interesse ad agire di [OSCURATO:PERSONA] in quanto, sempre a dire della difesa erariale, la stessa avrebbe dovuto indirizzare le proprie contestazioni impugnando i due successivi avvisi. 2.4 Ciò premesso, per costante affermazione di questa Corte, qualora oggetto del giudizio è il mancato esame o la non corretta interpretazione di un atto amministrativo è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass., sez. 5, 28/06/2017, n. 16147; Cass., sez. 5, 13/02/2015, n. 2928). 2.5 Nella fattispecie non solo gli asseriti avvisi non sono stati né versati in atti, né riprodotti nel ricorso, ma non se ne conoscono neanche gli estremi, il contenuto e la data di notifica.

3. Va quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 4 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato , non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002 , nr 115 (Cass. Sez. 6- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016).

Ric. 2020 n. 04851 sez.

MT - ud. 19-10-2021 -4- PQM La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in C 6.500,00 per compensi, C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, ed accessori di legge_ Così deciso nella Camera di Consiglio del 19 ottobre 2021 Il P esidente Dr. auro Mo ci [OSCURATO:PERSONA] C -------- 0 3 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 04851 sez.

MT - ud. 19-10-2021 -5- CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico cm e d (4.2_- 5Se 71-)--C'k-Le CleT7 . ?Ct.? 4/ 7- (1) —O/10/ 2' ('2- cLt eLfo E/ CC_e_55&t-(' ett <C . írè<=st-e-e e tei3('-f Ouv , ,LELY)-9cet_do É-L( CAL 0.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1662-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; co.ntroricorrente - avverso la sentenza n. 3274/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 29/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma l'avviso, notificato in data 18/12/2014, con il quale l'Agenzia delle Entrate liquidava d'ufficio l'imposta di successione di [OSCURATO:PERSONA], deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], calcolata sulla base della dichiarazione dell'erede. 2.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso 3.La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l'appello rilevando che nel procedere alla liquidazione dell'imposta di successione l'Ufficio non aveva tenuto conto delle dichiarazioni integrative della contribuente, attestanti l'esistenza di passività per C 521.380,00, che, sia pur tardive rispetto all'apertura della successione, erano tempestive rispetto all'accertamento d'ufficio 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La contribuente si è costituita depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria adesiva alla proposta. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 04851 sez. MT - ud. 19-10-2021 -2- 1.Con l'unico motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell'ad 100 cpc, in relazione all'art. 360 1 comma nr. 4 cpc e all' art 382 cpc, si sostiene che la CTR non abbia rilevato la carenza di interesse della contribuente alla impugnazione dell'avviso di liquidazione oggetto del presente giudizio alla luce del fatto che l'Ufficio aveva provveduto sulle dichiarazioni successivamente presentate dall'erede, riducendo l'ammontare delle esposte passività, sicchè il rapporto giuridico complessivo sarebbe regolamentato da due avvisi emessi in momenti diversi e la contribuente avrebbe dovuto far valere le doglianze sul valore complessivo dell'asse ereditario impugnando il secondo avviso. 2 Il motivo è inammissibile in quanto privo di specificità ex art 366 1° comma nr. 6 cpc. 2.1 E' pacifico che l'Ufficio abbia proceduto, con atto notificato in data 18/12/2014, alla liquidazione dell'imposta principale di successione di [OSCURATO:PERSONA], deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla base imponibile data dai valori delle attività di C 919.977,66 indicati nella prima dichiarazione presentata in data 30/7/2012; è altrettanto incontestato che, prima che l'Ufficio avesse proceduto alla liquidazione dell'imposta, erano state presentate, in data 18/6/2013 e 22/10/2013, due dichiarazioni integrative che esponevano passività per complessive C 521.386,00. 2.2 Orbene, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 33 27, 28 e 31 dl.vo 346/90, l'Ufficio nel procedere alla liquidazione dell'imposta principale avrebbe dovuto dare contezza anche delle passività, indicate nelle dichiarazioni integrative che, se pur tardivamente presentate rispetto ai termini previsti dall'art. 31 d.lvo citato, sono intervenute prima dell'accertamento d'ufficio. Ric. 2020 n. 04851 sez. MT - ud. 19-10-2021 -3- 2.3 Sostiene la ricorrente di aver provveduto ad emettere due ulteriori avvisi, non oggetto di impugnazione, con il quale l'Ufficio avrebbe disconosciuto gran parte dei debiti rappresentati nelle dichiarazioni integrative; tale circostanza avrebbe determinato il venir meno dell'interesse ad agire di [OSCURATO:PERSONA] in quanto, sempre a dire della difesa erariale, la stessa avrebbe dovuto indirizzare le proprie contestazioni impugnando i due successivi avvisi. 2.4 Ciò premesso, per costante affermazione di questa Corte, qualora oggetto del giudizio è il mancato esame o la non corretta interpretazione di un atto amministrativo è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass., sez. 5, 28/06/2017, n. 16147; Cass., sez. 5, 13/02/2015, n. 2928). 2.5 Nella fattispecie non solo gli asseriti avvisi non sono stati né versati in atti, né riprodotti nel ricorso, ma non se ne conoscono neanche gli estremi, il contenuto e la data di notifica. 3. Va quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 4 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato , non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002 , nr 115 (Cass. Sez. 6- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016). Ric. 2020 n. 04851 sez. MT - ud. 19-10-2021 -4- PQM La Corte, rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in C 6.500,00 per compensi, C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, ed accessori di legge_ Così deciso nella Camera di Consiglio del 19 ottobre 2021 Il P esidente Dr. auro Mo ci [OSCURATO:PERSONA] C -------- 0 3 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 04851 sez. MT - ud. 19-10-2021 -5- CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico cm e d (4.2_- 5Se 71-)--C'k-Le CleT7 . ?Ct.? 4/ 7- (1) —O/10/ 2' ('2- cLt eLfo E/ CC_e_55&t-(' ett <C . írè<=st-e-e e tei3('-f Ouv , ,LELY)-9cet_do É-L( CAL 0.
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