CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30895/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 14 aprile 2021, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Napoli il 20 aprile 2018 lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 189, comma 6, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo A) e 590 cod. pen. (capo B), fatti entrambi commessi il 29 aprile 2013, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la sanzione, con conferma nel resto. 2. Il ricorrente si affida a due motivi: a) con il primo lamenta violazione di legge, poiché i reati si sarebbero prescritti prima dell'adozione dalla sentenza di secondo grado; b) con il secondo denunzia vizio di motivazione della sentenza, con particolare riferimento alla asserita omissione di pronunzia sui motivi di appello ed alla mancata applicazione all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena. Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Il secondo motivo di impugnazione è del tutto vago, oltre che meramente reiterativo di doglianza già svolta con l'atto di appello ed aspecifico, in quanto non si confronta con la sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene al riguardo alle pp. 3-5 della sentenza impugnata; il motivo di ricorso in esame deve, dunque, considerarsi non specifico ma solo apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le numerose„ Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Trascura la verifica giudiziale (svolta ultima pagina della sentenza impugnata) circa la ostatività dei precedenti al riconoscimento del beneficio invocato Quanto al primo motivo, è insegnamento costante del massimo consesso di legittimità quello secondo cui «L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. (In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione)» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; in continuità con Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle doglianze) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice») 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de