CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25710/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio e/o assenza/apparenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle misure alternative di cui agli artt. 47, 47-ter e 50 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) - oltre a non essere consentite, risolvendosi in doglianze di fatto, sono manifestamente infondate e aspecifiche. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Perugia nel rigettare la richiesta di misure alternative, fa leva sulla gravità dei reati di cui alla pena in espiazione (partecipazione ad associazione mafiosa e plurimi episodi estorsivi aggravati dal metodo e dall'agevolazione mafiosi), sulle numerose precedenti condanne del casellario e sulla pendenza di un procedimento per estorsione aggravata, nonché sull'osservazione penitenziaria, da cui emerge, oltre ad una condotta negativa del detenuto sino a tempi recenti (2017), la sua difficoltà ad accettare le proprie responsabilità come accertate dalle sentenze di condanna, tanto da non prevedersi ipotesi extramurarie. Conclude! per l'insussisl:enza di garanzie sufficienti circa la revisione critica compiuta sino ad ora dal condannato e dunque di elementi idonei a fondare una sicura prognosi di non recidiva del reato. Rilevato, pertanto, che il ricorso - che lamenta l'utilizzo di mere clausole di stile ed un insussistente travisamento probatorio circa l'assenza di esperienze lavorative pregresse, essendo evidente che il provvedimento fa riferimento alla programmazione di esperimenti extramurari durante la detenzione - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggi