CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 agosto 1975
Cassazione n. 38027/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:I; lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, con sentenza del 15 aprile 2021 ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari in sede di giudizio immediato con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Alghero il 3.12.2012 per avere importato illecitamente dalla Spagna all'Italia un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a gr.293,8 suddiviso in n. 26 ovuli, ingeriti dal corriere e poi da quest'ultimo espulsi in ospedale. 1.1. Secondo la ricostruzione delle conformi sentenze di merito (attuata attraverso la disamina dei tabulati telefonici delle utenze in uso ai soggetti coinvolti nel traffico, la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente in aeroporto e le dichiarazioni testimoniali) [OSCURATO:PERSONA] era stato l'organizzatore dell'importazione della droga dalla Spagna. L'imputato aveva dato mandato al concorrente Simula e al dipendente Vargiu di andare a prendere il corriere all'aeroporto di Alghero, lo aveva ospitato presso il suo albergo, senza registrane la presenza, e quando, due giorni dopo il suo arrivo, il corriere si era sentito male, lo aveva fatto trasportare da Simula e da Vargiu lontano dalla struttura alberghiera; dopo che il corriere era stato arrestato, quando il concorrente nel reato Simula gli aveva mostrato l'articolo apparso sulla stampa e aveva commentato che avevano perso dei soldi, egli aveva annuito. 1.2 La Corte di Appello ha condiviso le considerazioni del Giudice dell'udienza preliminare, prima, e del Tribunale, poi, in ordine al rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria ed in particolare all'assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], presente nel momento in cui il corriere all'interno dell'albergo si era sentito male, e ha rigettato, quindi, la richiesta riduzione di pena (impropriamente indicata come effettuata ai sensi dell'art. 438 comma 6 ter cod. proc. pen. in luogo che ai sensi dell'art. 438 comma 5 cod. proc. pen.). 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria. Il difensore ha riepilogato i passaggi della vicenda processuale nel modo seguente: - a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, l'imputato in data 23 novembre 2022 aveva formulato istanza di giudizio abbreviato condizionato all'audizione di un testimone, [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe potuto riferire circostanze utili al fine di dimostrare l'estraneità dell'imputato ai fatti contestati, ed in particolare su quanto accaduto presso il ristornate [OSCURATO:PERSONA], gestito dallo stesso imputato, in occasione del malore accusato dal corriere nella tarda serata del 2 dicembre 2012. Contestualmente l'imputato aveva depositato un fascicolo di investigazioni difensive ed in particolare la relazione ex art. 391 ter cod. proc. pen. unitamente al verbale di informazioni testimoniali assunte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -il Giudice dell'Udienza preliminare con provvedimento reso all'udienza dell'8 gennaio 2014, dopo aver dato atto della presentazione del fascicolo difensivo del ricorrente ( peraltro segnalando unicamente il verbale di sommarie informazioni di Trenkle), aveva rigettato l' istanza di rito abbreviato condizionato, rilevando che la circostanza capitolata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] formava oggetto di integrazione probatoria non necessaria ai fini della decisione. Con decreto emesso all'udienza dell'Il febbraio 2014 il Giudice dell'udienza preliminare aveva disposto il giudizio nei confronti del ricorrente; - in data 10 marzo 2014 nell'interesse dell'imputato era stata depositata altra relazione difensiva ex art. 391 ter cod. proc. pen con allegato il verbale di sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. - alla prima udienza dibattimentale del 18 marzo 2014 l'imputato aveva rinnovato la richiesta di giudizio abbreviato, disattesa dal tribunale senza motivazione. Nel corso del dibattimento tra gli altri avevano testimoniato anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In sede di conclusioni l'imputato aveva chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto e in subordine il riconoscimento dei benefici propri del rito alternativo. -il Tribunale aveva escluso detti benefici per la ravvisata assoluta marginalità della deposizione di Rassu ritenuta "nel complessivo contesto di riferimento, palesemente priva del postulato requisito della decisività" Indi il difensore si lamenta che la Corte di Appello, nel condividere le valutazioni in ordine al rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, aveva laconicamente considerato che il teste Rassu avrebbe dovuto deporre sulle medesime circostanze sulle quali la difesa aveva esaminato con indagini difensive depositate il teste [OSCURATO:PERSONA] ed i tal modo avrebbe operato una valutazione non già con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta del rito, come avrebbe dovuto, bensì con riferimento alla istruttoria compiuta. Le dichiarazioni del teste Siliquini erano state depositate insieme alla relazione ex art. 391 ter cod. proc. pen. solo il 10 marzo 2014 e quindi in epoca successiva alla istanza di rito abbreviato condizionato rigettata, sicché la valutazione della Corte in ordine alla legittimità di detto rigetto era stata effettuata sulla base di un compendio probatorio più ampio rispetto a quello che avrebbe dovuto essere preso in considerazione: il teste Rassu avrebbe dovuto deporre in ordine ai concitati avvenimenti successivi al malore del corriere spagnolo nella pizzeria gestita da [OSCURATO:PERSONA] e in ordine al comportamento tenuto da quest'ultimo in tale occasione e tale testimonianza era resa necessaria per chiarire uno dei punti focali decisivi per la ricostruzione dell'intera vicenda, attese le contraddizioni nelle varie deposizioni del teste [OSCURATO:PERSONA] riportate diffusamente nelle sentenze di merito. 3.11 Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso 4. La difesa dell'imputato in data 12 settembre 2022 ha depositato una memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato il motivo. 6. La Corte di Appello, nel rigettare la richiesta di riduzione della pena conseguente al rigetto dell'istanza di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, ha affermato di condividere le osservazioni del Gup e del Tribunale, secondo le quali la testimonianza di Rassu non era necessaria in quanto il teste avrebbe dovuto deporre sulle medesime circostanze sulle quali la difesa aveva già esaminato con indagini difensive depositate il teste Siliquini 7. Nell'impianto originario del codice di procedura penale, a seguito della emissione del decreto di giudizio immediato, ai sensi dell'art. 458 comma 1 cod. proc. pen la richiesta di giudizio abbreviato semplice, ovvero di giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria, poteva essere presentata dall'imputato nel termine di 15 giorni dalla notifica di detto decreto. La Corte costituzionale con sentenza del 23 maggio 2003 n. 169 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del suddetto comma (così come della previsione generale di cui all'art. 438 comma 5 cod. proc. pen. relativa al giudizio abbreviato) nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il rito abbreviato. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, qualora si sia proceduto al giudizio ordinario a seguito del reiterato rigetto anche da parte del giudice del dibattimento della rinnovata richiesta dell'imputato condizionata ad una integrazione probatoria necessaria, l'eventuale sentenza di condanna possa essere appellata mediante uno specifico motivo di gravame per l'eventuale profilo di illegalità della pena inflitta. L'imputato ha, infatti, il diritto di dedurre che a causa del diniego di accesso al rito, asseritamente ingiustificato o erroneo, non ha conseguito lo sconto di pena previsto dall'art. 442 comma 2 cod. proc. pen. . Il giudice dell'impugnazione dovrà sindacare le ragioni poste a fondamento del provvedimento negativo, al fine di ristabilire la legalità della pena inflitta con la condanna. Ancora prima il giudice del dibattimento a conclusione dello stesso, considerati gli esiti dell'istruttoria e la portata degli atti delle indagini preliminari dei quali ha preso visione nella delibazione incidentale, ha il poter dovere di rivalutare , nell'esercizio della piena cognitio di merito, i connotati del parametro della oggettiva necessità dell'integrazione probatoria e sarà tenuto nella determinazione della pena da irrogare ad applicare la riduzione della pena qualora ritenga che la richiesta integrazione fosse invece necessaria (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229173). Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, dunque, espressamente affermato che la valutazione che il giudice del dibattimento deve compiere in ordine al diniego della richiesta di rito abbreviato condizionato, così come quella del giudice dell'impugnazione, devono tenere conto degli esiti della istruttoria. Ciò premesso, la valutazione compiuta di giudici di merito in ordine alla superfluità della integrazione probatoria richiesta appare coerente con le risultanze in atti e non illogica e non è pertanto censurabile 8.11 precedente citato nel ricorso (sez. 5 n. 27065 del 07/06/2021), a soste o della impossibilità di tenere conto degli esiti della istruttoria nella valutazione sulla necessità della integrazione probatorio, non è di contro pertinente. In tale pronuncia, infatti, si è sostenuto che, in tema di giudizio abbreviato condizionato, la compatibilità della integrazione probatoria con le finalità di economia processuale proprie del procedimento va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta del rito e non "ex post", in base ai tempi del dibattimento tenutosi a seguito del rigetto della stessa. 9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro