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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 febbraio 2025

Cassazione n. 22578/2025

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ciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 0 4 - 04 - 1 973 , avverso la sentenza del 29-05-2023della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.[OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla richiesta di riconoscimento dei benefici, con rinvio per nuovo esamee con rigetto del ricorso nel resto. letta la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il qualeha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 ottobre 2020, il G.U.P. del Tribunale di Trani, per quanto in questa sede rileva, condannavaBenedetto [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2, mesi 2di reclusione ed euro 6.000 di multa , in quanto ritenut o colpevole d i due episodi delreato di cui all’art. 73 del d.

P.R. n. 309 del 199 0 (cap i A e B ) , il primo dei quali veniva sussunto nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990;fatti accertati in Trani il 6 giugno 2019.

Con sentenza del 29 maggio 202 3 , la Corte di appello di Bari , in parziale riforma della pronuncia di primo grado,qualificato anche i l fatt o di cui al capo B ai sensi dell’art.73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminava la pena a caricodi [OSCURATO:PERSONA] in anni 1 di reclusione ed euro 3.000 di multa , conferman do nel resto la decisione del G.U.P.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, [OSCURATO:PERSONA], tramite ilsuo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.

Con i primi due, esposti congiuntamente, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato, sotto il duplice profilo dell’erronea applicazione della disciplina del concorso di persone e del vizio di motivazione, evidenziando che l’unico detentore della sostanza stupefacente di cui al capo A è stato il coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva acquistato poco prima lo stupefacente, per poi tentare di disfarsene alla vista dei militari, non assumendo dunque alcun rilievo penale la condotta di [OSCURATO:PERSONA], mero conducente dell’auto.

Infine, con il terzo motivo, il ricorrente eccepisce il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, rispetto alla specifica richiesta difensiva dell’atto di appello finalizzata alla concessione dei benefici di legge.

2.1. Con memoria trasmessa il 17 febbraio 2025, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore difiducia di C ancelliere , ha insistito nell’accoglimento del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] I primi due motivi di ricorso in punto di responsabilità sono infondati, mentre è meritevole di accoglimento il terzo motivo, da ciò conseguendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al diniego dei benefici di legge.

1. Iniziando dai primi due motivi, deve inn anzitutto premett ers i che le contestazioni elevate a carico di [OSCURATO:PERSONA] concernonola detenzione illecita sia di due grammi di cocainagettati via dall’autovettura Skoda in cui il ricorrente si trovava a bordo con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ia ( capo A ) , sia di 9,5 grammi di marjuana e di 2 grammi di hashishsuccessivamente rinvenuti nel box di pertinenza dell’abitazione d i Cancell iere ( capo B ) , in occasione della perquisizione svolta dopo il controllo in strada degli operanti di P.G.

Ciò posto, premessoaltresì che le censure difensive risultan o riferite unicamente al capo A, deve osservarsi che la conferma da parte della Corte territoriale del giudizio di colpevolezza dell’imputato in ordine alla condotta oggetto della presente contestazionenon presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

Ed invero le due conformi sentenze di merito, destinate a integrarsi per formare un corpusmotivazionale unitario, hanno operato un’adeguata disamina delle fonti dimostrative disponibili, valorizzando in particolare gli accertamenti investigativi svolti dai Carabinieri di Tr ani , i quali, ne l pomeriggio del 6 giugno 201 9, effettuavano un controllo nei confronti dell’autovettura Skodatargata [OSCURATO:TARGA].

Alla vista deglioperanti, uno degli occupanti, [OSCURATO:PERSONA], lanciava fuori dal finestrino dei piccoli pezzettini di sostanza biancae tale gesto veniva ripetuto da entrambi gli occupanti del veicolo, nonostante i militari avessero intimato l’alt.

Fermata l’auto, gli operanti rinvenivano nella Sk oda tracce di polvere bianca, mentre Annacondia nell ’ immediatez za riferiva ( e poi co nfermava in sede di interrogatorio di garanzia) di essersi disfatto di un grammo di cocaina, a suo dire appena acquistato a Cerignola per uso strettamente personale.

V enivano quindi svolte perquisizioni presso le abitazioni dei due fermati, venendo in tal modo rinvenute, presso l’abitazione di Annacondia, un’agenda contenente una sorta di rendicontazione economica e, nel box di pertinenza dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], oltre a varie buste in cellophane,una scatola contenente sostanze di tipo marjuana e hashishe varie attrezzature per il confezionamento dello stupefacente, come un coltello con lama intrisa di polvere bianca e otto ritagli di “monconi di cipolline”.

A fronte di tali risultanze, sia il G.U.P. che la Corte di appello hanno ricondotto la detenzione dello stupefacente lanciato dall’autovettura Skoda(anche) all’odierno ricorrente, avendo in particolare i giudici di secondo grado osservato, condividendo e sviluppando le considerazioni del G.U.P., che Ca ncelliere non si è limitat o a d accompagnare a comprare lostupefacente a Cerignola, come da lui riferito, ma ha concorso nella commissione del reato, risultando in tal senso significative non solo la discordanza delle versioni dei due imputati rispetto alle modalità di acquisto della droga, ma anche (e prima ancora) le circostanze dell’azione, rivelando l’esito delle perquisizioni la chiara propensione allo spaccio di entramb i gli imputati, i quali, come si evince dalla sentenza impugnata ( pagina 4 ) , in occasione dell’iniziale controlloin strada, hanno peraltro agito in piena sinergia , cooperando nel lancio dall’autovettura Skodadei pezzettini di stupefacente, alcuni frammenti dei quali sono stati poi rinvenuti dai militarisul margine della carreggiata.

1.1. Orbene, in quanto scaturita da una disamina non irrazionale degli elementi probatori acquisiti, la valutazionedei giudici di merito circa l’ascrivibilità a Ca ncelliere della condotta illecita contestata al c apo A resiste alle censure difensive, che si articolano, peraltro in termini non adeguatamente specifici,nella sostanziale proposta di una rilettura alternativa e parziale delle fonti dimostrative.

Tale operazione, tuttavia , non può ritenersi consentita in sede di legittimità, essendo costante l’affermazione di questa Corte (cfr. ex multisSez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Di qui l’infondatezza delle censure in punto di responsabilità.

2. Il terzo motivo è invece fondato.

Occorre infatti evidenziare che, nell’atto di appellola difesa aveva sollecitato nella parte finaleil riconoscimento dei benefici di legge , previo contenimento della pena individuata dal primo giudice, come si evince del resto anche dalla sintesi dei motivi di appellooperata dalla Corte territoriale (pag. 7 della pronuncia gravata).

Orbene, rispetto a tale richiesta, si registra nella sentenza impugnata untotale silenzio argomentativo, essendo rimasta priva dirisposta l’istanza difensiva, che non si palesava come inammissibile, non potendo sottacersi che la pena detentiva finale irrogata all’imputato è risultata inferioreal limite di due anni di re clu s i o ne .

3. Ne consegue che, in accoglimento del terzo motivo di ricorso e in sintonia con le considerazioni del Procuratore generale,la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto concernente l'applicazione dei benefici di legge, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari,non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che coinvolge profili di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui agli art. 164e 175 cod. pen.

Resta solo da precisare che la sentenza impugnata deve essere dichiarata irrevocabile rispetto all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in ordine aireati a lui ascritt i (che al momento della sentenza impugnata non era no prescritti, e ciò senza considerare l’operatività della cd. sospensione Orlando), dovendosi in tal senso richiamare l’affermazione di questa Corte (Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274828), secondo cui, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia di annullamento.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicazione dei benefici di legge con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Rigetta il ricorso nel resto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 0 4 - 04 - 1 973 , avverso la sentenza del 29-05-2023della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.[OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla richiesta di riconoscimento dei benefici, con rinvio per nuovo esamee con rigetto del ricorso nel resto. letta la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il qualeha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 ottobre 2020, il G.U.P. del Tribunale di Trani, per quanto in questa sede rileva, condannavaBenedetto [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2, mesi 2di reclusione ed euro 6.000 di multa , in quanto ritenut o colpevole d i due episodi delreato di cui all’art. 73 del d. P.R. n. 309 del 199 0 (cap i A e B ) , il primo dei quali veniva sussunto nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990;fatti accertati in Trani il 6 giugno 2019. Con sentenza del 29 maggio 202 3 , la Corte di appello di Bari , in parziale riforma della pronuncia di primo grado,qualificato anche i l fatt o di cui al capo B ai sensi dell’art.73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminava la pena a caricodi [OSCURATO:PERSONA] in anni 1 di reclusione ed euro 3.000 di multa , conferman do nel resto la decisione del G.U.P. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, [OSCURATO:PERSONA], tramite ilsuo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con i primi due, esposti congiuntamente, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato, sotto il duplice profilo dell’erronea applicazione della disciplina del concorso di persone e del vizio di motivazione, evidenziando che l’unico detentore della sostanza stupefacente di cui al capo A è stato il coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva acquistato poco prima lo stupefacente, per poi tentare di disfarsene alla vista dei militari, non assumendo dunque alcun rilievo penale la condotta di [OSCURATO:PERSONA], mero conducente dell’auto. Infine, con il terzo motivo, il ricorrente eccepisce il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, rispetto alla specifica richiesta difensiva dell’atto di appello finalizzata alla concessione dei benefici di legge. 2.1. Con memoria trasmessa il 17 febbraio 2025, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore difiducia di C ancelliere , ha insistito nell’accoglimento del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] I primi due motivi di ricorso in punto di responsabilità sono infondati, mentre è meritevole di accoglimento il terzo motivo, da ciò conseguendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al diniego dei benefici di legge. 1. Iniziando dai primi due motivi, deve inn anzitutto premett ers i che le contestazioni elevate a carico di [OSCURATO:PERSONA] concernonola detenzione illecita sia di due grammi di cocainagettati via dall’autovettura Skoda in cui il ricorrente si trovava a bordo con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ia ( capo A ) , sia di 9,5 grammi di marjuana e di 2 grammi di hashishsuccessivamente rinvenuti nel box di pertinenza dell’abitazione d i Cancell iere ( capo B ) , in occasione della perquisizione svolta dopo il controllo in strada degli operanti di P.G. Ciò posto, premessoaltresì che le censure difensive risultan o riferite unicamente al capo A, deve osservarsi che la conferma da parte della Corte territoriale del giudizio di colpevolezza dell’imputato in ordine alla condotta oggetto della presente contestazionenon presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero le due conformi sentenze di merito, destinate a integrarsi per formare un corpusmotivazionale unitario, hanno operato un’adeguata disamina delle fonti dimostrative disponibili, valorizzando in particolare gli accertamenti investigativi svolti dai Carabinieri di Tr ani , i quali, ne l pomeriggio del 6 giugno 201 9, effettuavano un controllo nei confronti dell’autovettura Skodatargata [OSCURATO:TARGA]. Alla vista deglioperanti, uno degli occupanti, [OSCURATO:PERSONA], lanciava fuori dal finestrino dei piccoli pezzettini di sostanza biancae tale gesto veniva ripetuto da entrambi gli occupanti del veicolo, nonostante i militari avessero intimato l’alt. Fermata l’auto, gli operanti rinvenivano nella Sk oda tracce di polvere bianca, mentre Annacondia nell ’ immediatez za riferiva ( e poi co nfermava in sede di interrogatorio di garanzia) di essersi disfatto di un grammo di cocaina, a suo dire appena acquistato a Cerignola per uso strettamente personale. V enivano quindi svolte perquisizioni presso le abitazioni dei due fermati, venendo in tal modo rinvenute, presso l’abitazione di Annacondia, un’agenda contenente una sorta di rendicontazione economica e, nel box di pertinenza dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], oltre a varie buste in cellophane,una scatola contenente sostanze di tipo marjuana e hashishe varie attrezzature per il confezionamento dello stupefacente, come un coltello con lama intrisa di polvere bianca e otto ritagli di “monconi di cipolline”. A fronte di tali risultanze, sia il G.U.P. che la Corte di appello hanno ricondotto la detenzione dello stupefacente lanciato dall’autovettura Skoda(anche) all’odierno ricorrente, avendo in particolare i giudici di secondo grado osservato, condividendo e sviluppando le considerazioni del G.U.P., che Ca ncelliere non si è limitat o a d accompagnare a comprare lostupefacente a Cerignola, come da lui riferito, ma ha concorso nella commissione del reato, risultando in tal senso significative non solo la discordanza delle versioni dei due imputati rispetto alle modalità di acquisto della droga, ma anche (e prima ancora) le circostanze dell’azione, rivelando l’esito delle perquisizioni la chiara propensione allo spaccio di entramb i gli imputati, i quali, come si evince dalla sentenza impugnata ( pagina 4 ) , in occasione dell’iniziale controlloin strada, hanno peraltro agito in piena sinergia , cooperando nel lancio dall’autovettura Skodadei pezzettini di stupefacente, alcuni frammenti dei quali sono stati poi rinvenuti dai militarisul margine della carreggiata. 1.1. Orbene, in quanto scaturita da una disamina non irrazionale degli elementi probatori acquisiti, la valutazionedei giudici di merito circa l’ascrivibilità a Ca ncelliere della condotta illecita contestata al c apo A resiste alle censure difensive, che si articolano, peraltro in termini non adeguatamente specifici,nella sostanziale proposta di una rilettura alternativa e parziale delle fonti dimostrative. Tale operazione, tuttavia , non può ritenersi consentita in sede di legittimità, essendo costante l’affermazione di questa Corte (cfr. ex multisSez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l’infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 2. Il terzo motivo è invece fondato. Occorre infatti evidenziare che, nell’atto di appellola difesa aveva sollecitato nella parte finaleil riconoscimento dei benefici di legge , previo contenimento della pena individuata dal primo giudice, come si evince del resto anche dalla sintesi dei motivi di appellooperata dalla Corte territoriale (pag. 7 della pronuncia gravata). Orbene, rispetto a tale richiesta, si registra nella sentenza impugnata untotale silenzio argomentativo, essendo rimasta priva dirisposta l’istanza difensiva, che non si palesava come inammissibile, non potendo sottacersi che la pena detentiva finale irrogata all’imputato è risultata inferioreal limite di due anni di re clu s i o ne . 3. Ne consegue che, in accoglimento del terzo motivo di ricorso e in sintonia con le considerazioni del Procuratore generale,la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto concernente l'applicazione dei benefici di legge, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari,non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che coinvolge profili di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui agli art. 164e 175 cod. pen. Resta solo da precisare che la sentenza impugnata deve essere dichiarata irrevocabile rispetto all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in ordine aireati a lui ascritt i (che al momento della sentenza impugnata non era no prescritti, e ciò senza considerare l’operatività della cd. sospensione Orlando), dovendosi in tal senso richiamare l’affermazione di questa Corte (Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274828), secondo cui, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia di annullamento. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicazione dei benefici di legge con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta il ricorso nel resto.