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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 47706/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 25/10/2022 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria belga, in esecuzione del mandato di arresto emesso dal Tribunale di Prima Istanza di [OSCURATO:PERSONA] in data 2 settembre 2022 nei confronti del predetto per associazione a delinquere, riciclaggio, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e falso materiale.

2. Avverso la suddetta pronuncia, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge, lamentando l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che la carente documentazione trasmessa (ed in particolare il mancato invio del provvedimento restrittivo) non consentirebbe di apprezzare adeguatamente tale elemento.

L'esame della descrizione del fatto e degli elementi probatori contenuti nel mandato, peraltro, non consentirebbero in alcun modo di ritenere sussistenti elementi a carico del Molla.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, sul presupposto che le sia pur minimali condotte imputabili al Molla si sarebbero tutte compiute all'interno del territorio nazionale, sicchè vi erano i presupposti per esercitare il rifiuto facoltativo della consegna.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Per quanto concerne la deduzione, contenuta nel motivo, circa l'insussistenza dei gravi indizi e, comunque, l'impossibilità di valutarli, stante la carente documentazione inviata dallo Stato richiedente, si evidenzia che, a seguito della recente modifica della

I. 22 aprile 2005, n. 69, il giudice interno non è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del quadro indiziario.

L'eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez.6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118).

Peraltro, proprio il venir meno della valutazione autonoma dei gravi indizi, ha comportato anche la drastica riduzione delle allegazioni al mandato di arresto, con conseguente impossibilità di fondare il motivo di ricorso sulla presunta carenza di documentazione.

Si è sottolineato, infatti, come l'intervenuta abrogazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (applicabile ratione temporis nel procedimento in esame), dei commi 3,4,5,6 dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005, preclude la possibilità di ritenere legittimo motivo di rifiuto alla consegna la mancata allegazione della documentazione indicata nei richiamati commi (Sez. 6, n. 35462 del 23/9/2021, Rv. 282253).

3. Parimenti manifestamente infondata oltre che genericamente proposta è la doglianza contenuta nel secondo motivo, afferente alla ritenuta commissione in Italia dei fatti imputati al ricorrente, con conseguente possibilità di disporre il rifiuto facoltativo della consegna.

Per consolidata giurisprudenza quando la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato o in altro luogo assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato oggetto del mandato (Sez. 6, n. 20539 del 24/05/2022, Radulovic, Rv. 283600).

La Corte di appello ha espressamente motivato sul punto, affermando che non emerge se il procedimento penale istaurato nei confronti del ricorrente presso la Direzione distrettuale antimafia di Bari sia relativo ai medesimi fatti, né - comunque - ostando le informazioni provenienti dal predetto organo investigativo.

Si ritiene, pertanto, che la Corte di appello abbia correttamente negato la sussistenza dei presupposti per esercitare il rifiuto facoltativo della consegna.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 22, comma 5, legge n.69/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 25/10/2022 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria belga, in esecuzione del mandato di arresto emesso dal Tribunale di Prima Istanza di [OSCURATO:PERSONA] in data 2 settembre 2022 nei confronti del predetto per associazione a delinquere, riciclaggio, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e falso materiale. 2. Avverso la suddetta pronuncia, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge, lamentando l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che la carente documentazione trasmessa (ed in particolare il mancato invio del provvedimento restrittivo) non consentirebbe di apprezzare adeguatamente tale elemento. L'esame della descrizione del fatto e degli elementi probatori contenuti nel mandato, peraltro, non consentirebbero in alcun modo di ritenere sussistenti elementi a carico del Molla. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, sul presupposto che le sia pur minimali condotte imputabili al Molla si sarebbero tutte compiute all'interno del territorio nazionale, sicchè vi erano i presupposti per esercitare il rifiuto facoltativo della consegna. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Per quanto concerne la deduzione, contenuta nel motivo, circa l'insussistenza dei gravi indizi e, comunque, l'impossibilità di valutarli, stante la carente documentazione inviata dallo Stato richiedente, si evidenzia che, a seguito della recente modifica della I. 22 aprile 2005, n. 69, il giudice interno non è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del quadro indiziario. L'eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez.6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). Peraltro, proprio il venir meno della valutazione autonoma dei gravi indizi, ha comportato anche la drastica riduzione delle allegazioni al mandato di arresto, con conseguente impossibilità di fondare il motivo di ricorso sulla presunta carenza di documentazione. Si è sottolineato, infatti, come l'intervenuta abrogazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (applicabile ratione temporis nel procedimento in esame), dei commi 3,4,5,6 dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005, preclude la possibilità di ritenere legittimo motivo di rifiuto alla consegna la mancata allegazione della documentazione indicata nei richiamati commi (Sez. 6, n. 35462 del 23/9/2021, Rv. 282253). 3. Parimenti manifestamente infondata oltre che genericamente proposta è la doglianza contenuta nel secondo motivo, afferente alla ritenuta commissione in Italia dei fatti imputati al ricorrente, con conseguente possibilità di disporre il rifiuto facoltativo della consegna. Per consolidata giurisprudenza quando la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato o in altro luogo assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato oggetto del mandato (Sez. 6, n. 20539 del 24/05/2022, Radulovic, Rv. 283600). La Corte di appello ha espressamente motivato sul punto, affermando che non emerge se il procedimento penale istaurato nei confronti del ricorrente presso la Direzione distrettuale antimafia di Bari sia relativo ai medesimi fatti, né - comunque - ostando le informazioni provenienti dal predetto organo investigativo. Si ritiene, pertanto, che la Corte di appello abbia correttamente negato la sussistenza dei presupposti per esercitare il rifiuto facoltativo della consegna. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 22, comma 5, legge n.69/
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