CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45889/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia il 28/09/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso 6') [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in premessa indicata la Corte di appello di Brescia ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al mandato di arresto europeo emesso dall'[OSCURATO:PERSONA] rumena il 21 luglio 2022, per l'esecuzione della condanna relativa a plurimi reati di truffa e in materia urbanistica, con esclusione della pena inflitta per il reato di falso in scrittura privata. L'arresto di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in data 4 agosto 2022, è stato convalidato dal Presidente della Corte di Brescia, che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, tuttora in esecuzione. 2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito sintetizzati. 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza della causa ostativa della residenza del soggetto in Italia di cui all'art. 18-bis lett. c), d.P.R. n. 69 del 2005. [OSCURATO:PERSONA] ha la residenza anagrafica in Italia e, unitamente al suo nucleo familiare, è perfettamente integrato nel tessuto sociale e svolge attività lavorativa da circa sette anni. La Corte di merito, avendo ritenuto inidonee le allegazioni documentali dimostrative di tale condizione, avrebbe dovuto verificare l'effettività del legame che [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito con il territorio statuale, sulla base degli indici sintomatici individuati, al proposito, dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2. Vizio di motivazione, per il pericolo di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti in violazione dell'art. 3 Convenzione EDU, in ragione delle condizioni di detenzione che saranno riservate al ricorrente, per le endemiche problematiche di sovraffollamento carcerario esistenti nello Stato di emissione. L'[OSCURATO:PERSONA] rumena, ripetutamente compulsata dalla Corte di appello, ha trasmesso una informativa di tenore generico, dalla quale risulta che [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe - dunque, senza alcuna certezza - essere sottoposto a regime detentivo semiaperto, ma ha individuando tre strutture penitenziarie di possibile destinazione, delle quali l'una - il carcere di Giurgiu - è un carcere di massima sicurezza, incompatibile con tali modalità di espiazione. La Corte territoriale non ha potuto dunque svolgere ogni doverosa verifica sulle condizioni di trattamento penitenziario che saranno assicurate alla persona nello stato emittente e tale lacuna imponeva alla Corte stessa di richiedere informazioni supplementari. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare, senza la comparizione delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Va premesso che al mandato in discorso si applica ratione temporis la disciplina introdotta con d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10, che ha modificato l'art. 22 della legge n. 69 del 2005. In forza di tale intervento normativo non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che, in tema di mandato di arresto europeo, decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c) (Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282911; Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260). 3. Ciò posto, in ordine alla questione del radicamento territoriale - sulla cui base la difesa invoca il motivo di rifiuto di cui all'art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 15 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 - la Corte bresciana ha argomentato che, dalla documentazione versata dalla difesa, il ricorrente risulta avere residenza anagrafica in Desenzano del Garda a far data dal 22 dicembre 2021 e che tutti gli elementi significativi della sua permanenza non estemporanea in Italia, dedotti dalla difesa (contratto di locazione registrato; attestazione di lavoro dipendente; acquisto di un'autovettura) risalgono agli anni 2021 e 2022. Del tutto priva di valore dimostrativo risulta, poi, secondo la Corte territoriale la partecipazione a due bevi sta ges lavorativi negli anni 2007 e 2008. E' stata fatta corretta applicazione del principio di diritto per cui la nozione di residenza che viene in considerazione per l'operatività dei diversi regimi di consegna previsti dalla legge n. 69 del 2005 implica un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, secondo gli indici enucleati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, tra cui, la legalità della presenza in Italia; l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa; la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero; la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, dal pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (Sez. 6, n. 19389 del 25/06/2020, D., Rv. 279419; Sez. 6 n. 49992 del 30/10/2018, Anton, Rv. 274313). La valutazione ha avuto, nella specie, esito negativo, per il Giudice di merito, data la risalenza del rapporto del ricorrente con il territorio ad un periodo inferiore ai cinque anni. Si tratta dunque di una ricostruzione in diritto, ma presupponete accertamenti in fatto, del tutto immune da vizi. 2. Il secondo motivo attiene alla violazione di cui all'art. 18, lett. c), legge 69 del 2005, oggi ricadente nell'ambito previsionale dell'art. 2 della legge cit., e riguarda il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti cui sarebbe sottoposto il ricorrente in ragione delle condizioni detentive nello stato di emissione del mandato. Al riguardo deve osservarsi che, perché si attivi la garanzia, è necessario che il paventato pericolo non sia meramente supposto o ipotetico. Già l'originario art. 18, lett. h), richiedeva espressamente che il pericolo di trattamenti lesivi della dignità umana si connotasse come "serio" e tale opzione interpretativa è stata confermata nel vigore della nuova disciplina, essendosi ritenuto, da questa Corte di legittimità, che il ricorrente abbia quantomeno un onere di puntuale allegazione e che la corte di appello sia tenuta ad acquisire informazioni in ordine al trattamento che sarà riservato al consegnando qualora questi abbia allegato elementi oggettivi, precisi ed aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente (Sez. 6, n. 10822 del 16/03/2021, Istrate, Rv. 280852, con riferimento a fattispecie in cui, a seguito della sentenza della Corte EDU del 25 aprile 2017, ric. Rezmives c. [OSCURATO:PERSONA] del 25 aprile 2017 e dell'adozione, da parte dello Stato emittente, nel 2018, di un piano di azione per la rimozione delle rilevate criticità in tema di condizioni carcerarie, il Comitato dei Ministri aveva esaminato le modifiche poste in essere, dando atto dei consistenti progressi che, tuttavia, non avevano condotto alla risoluzione definitiva dei problemi strutturali, che dovevano essere oggetto di verifiche aggiornate). [OSCURATO:PERSONA] si è registrata, al riguardo, una sensibile evoluzione della situazione carceraria, con la presentazione, il 25 gennaio 2018, di un action pian per rimuovere le criticità riscontrate dalla sentenza pilota della Corte EDU Rezmives, che aveva condannato quello Stato per le carenze strutturali delle condizioni di detenzione carceraria, dovute al sovraffollamento ed agli spazi minimi individuali a disposizione dei detenuti. Per intendere gli aspetti rilevanti della questione, va chiarito che le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 6551 del 24/09/2020 (dep. 2021), Ministero Giustizia, Rv. 280433, hanno ribadito l'indirizzo per il quale vari fattori compensativi, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati (in termini, nella giurisprudenza della Corte EDU, Grande Camera, 20/10/2016, Mursíc c. Croazia, ribadita da 15/12/2016, Khalifa e altri c. Italia) e sono costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività; la stessa pronuncia ha precisato che, nella valutazione di tale spazio, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella, sicché vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo. La nota trasmessa dalla autorità giudiziaria rumena, richiesta di informazioni aggiornate al riguardo, consente di apprezzare tale adeguamento, con riferimento al caso di interesse. Essa prefigura un regime di detenzione "semiaperto" per i detenuti in espiazione di pena inferiore ai tre anni - tra i quali rientra lo [OSCURATO:PERSONA] in ragione della pena che gli è stata inflitta, e non vi è motivo di dubitare di tale inquadramento -; un regime connotato dalla possibilità di spostarsi non accompagnati all'interno del luogo di detenzione, della possibilità di organizzare il tempo libero fermi i programmi stabiliti, dell'apertura durante il giorno delle porte delle stanze con possibilità di spostamento negli spazi consentiti. Di contro, la nota del CPT del Consiglio di Europa richiamata dalla difesa, ha osservato la Corte territoriale, è del tutto non pertinente al caso, perché relativa ad altre strutture penitenziarie, diverse da quelle cui è destinato lo [OSCURATO:PERSONA]. E peraltro, di recente questa Corte ha avuto modo di affermare, con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA], che persino la circostanza che lo spazio disponibile per ciascun detenuto - in regime di detenzione c.d. "chiuso" - sia temporaneamente di poco inferiore al limite dei tre metri quadri (nella specie mq. 2,83) non comporta il rischio di un trattamento carcerario inumano o degradante, in presenza della concreta operatività di fattori compensativi che rendano le condizioni della detenzione conformi agli standards convenzionali (Sez. 6, n. 7979 del 26/02/2020, Barzoi, Rv. 278355, con i precedenti analoghi di Sez. 6, n. 5472 de101/02/2017, Mihai, Rv. 2690089; Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, Moise, Rv. 274296). Poste tali coordinate ermeneutiche, la Corte di appello ha dunque correttamente ritenuto conformi agli standard convenzionali e rispettose delle esigenze personali individuali le condizioni che saranno offerte al consegnando. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento della spese processuali e della domma indicata in dispositivo in favor della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa