CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 11589/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13808/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Direttore pro tempore , con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], –intimato – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 3027/2020, depositata in data 13 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La società contribuente, in data 18.10.2006, riceveva notifica della cartella di pagamento n. 03020060010192856000 e successivamente, in data 05.04.2016, il corrispondente estratto di Estratto di Ruolo IRPEF 2002 ruolo, per Addizionali IRPEF e ritenute alla fonte, oltre interessi, sanzioni e accessori per l’anno d’imposta 2002 e per un importo complessivo di € 16.887,02. 2. Avversola detta cartella di pagamento ed il conseguente estratto di ruolo, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Catanzaro. 3. La C.t.p., con sentenza n.2414/03/2017, accoglieva il ricorso della contribuente compensando le spese di lite, non essendo stata fornita in giudizio alcuna prova circa la rituale notificazione della cartella di pagamento. 4. Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente dinanzi laC.t.r. della Calabria, contestando la compensazione delle spese di lite; l’ente della riscossione si costituiva contestando il gravame e presentando appello incidentale. 5. Con sentenzan. 3027/2020, depositata in data 13 novembre 2020,la C.t.r. adita accoglieva parzialmente l’appello incidentale della contribuente e respingeva l’appello incidentale dell’Ente della riscossione. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Calabria, l’Ente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. La contribuente è rimasta intimata non avendo svolto attività difensiva. Con ordinanza interlocutoria 20/12/2022, n. 37315 la causa veniva rimessa dalla sesta sezione alla sezione tributaria “in attesa degli esiti della pubblica udienza svoltasi in data 8 novembre 2022”. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 14 aprile 2023 per la quale l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Consideratoche: 1. Con l’unicomotivo di ricorso , così rubricato: « Violazione dell’art.2946 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., giacché i tributi erariali e le sanzioni relative al loro mancato pagamento si prescrivono nel termine didieci anni» l’ente della riscossione lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che il credito erariale scaturente dalla cartella esattoriale, in quanto non impugnata, sarebbe sottoposto alla prescrizione quinquennale, non determinandosi, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario. 2. Va premesso che trattandosi di impugnativa dell'estratto di ruolo, il ricorso non si profila inammissibile per l'intervenuto giudicato interno e ciò perché non è stata impugnata la specifica statuizione della C.t.r. sull'ammissibilità. Sul punto, le SS.UU di questa Corte (06/09/2022, n. 26283) - riprese anche da un recente arresto (Cass. 14/02/2023, n. 4448) hanno affermato sulla base di una concezione "dinamica" dell'interesse ad agire, ex art. 100 cod. proc. civ. - l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti relativi ad opposizioni avverso estratti del ruolo, dello ius superveniens costituito dall'art. 3 - bis del d .l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, norma che ha limitato proprio tale possibilità di immediato ricorso alla tutela giurisdizionale contro l'estratto del ruolo. La norma sopravvenuta - introducendo il comma 4-bis nel testo dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che subordina la possibilità di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, alla condizione di dimostrare che dall'iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione -opera, come detto, anche nei giudizi già pendenti, giacché "plasma l'interesse ad agire", dal momento che "stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela" (così Cass. Sez. Un., sent. n. 26283 del 2022, cit.). Ne consegue, pertanto, che colui il quale abbia "illo tempore" proposto opposizione avverso l'estratto del ruolo è onerato dal dimostrare il perdurare del proprio interesse ad agire, vale a dire la persistente ammissibilità della propria azione (giacché l'interesse ad agire altro non è se non una condizione - di ammissibilità - dell'azione), ciò che nel giudizio di legittimità potrà fare, o meglio, è onerato dal fare, "mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ." (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 26283 del 2022, cit.). Senonché, nel caso che qui occupa, l'ammissibilità dell'azione avverso l’estratto di ruolo, e dunque dell'azione esercitata, è stata già espressamente riconosciuta dal giudice di appello senza che tale statuizione sia stata oggetto di impugnazione - in questa sede - da parte dell'ADER, donde l'esistenza di un giudicato. 3. Il motivo di ricorso è fondatolimitatamente al tributo. Anche di recente, con la sentenza n. 2044 del 24/01/2023, in ossequio al principio sancito dalle SS.UU. con la sentenza 17/11/2016, n. 23397, la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, termine che, ove non assoggettato a prescrizione breve, rimane quello prescrizionale ordinario (Cass. 16/12/2020 , n. 28846; Cass. 27 /11/2020 , n. 27188; Cass. 3/11/2020, n. 24278; Cass.17/12/2019, n. 33266). 2.1. Invece il motivo è infondato con riferimento alle sanzioni. Dispone, invero, l’art. 20, comma 3, d. lgs. n. 472/1997 che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento». Tale disposizione costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più precisamente, disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizione dei crediti derivanti dall’irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge. Il legislatore ha mantenuto l’impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già disciplinata dall’art. 17, comma 1, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle «pene pecuniarie»), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass.08/03/2022, n. 7486; Cass. 22 / 07/ 2011, n. 16099), decorrendo la prescrizione dall'iscrizione a ruolo del credito e cioè dall'emissione dell'atto di irrogazione della (allora) soprattassa (Cass. 7/11/ 2011, n. 20600). Tale principio è stato ribadito dalle menzionate Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., n. 23397/2016, cit.), secondo cui le sanzioni, soggette a prescrizione quinquennale, possono al più beneficiare dell’effetto dell’allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell’actio iudicati a termini dell’art. 2953 cod. civ.; principio, questo, radicato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale dell’art. 20 del d. lgs. n. 472/1997, stante il carattere speciale dell’illecito tributario (Cass.2/10/2000, n. 12989). 3. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al tributo e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini in cui in motivazione e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria affinché, in divers