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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 1987

Cassazione n. 04739/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/12/1987 avverso la sentenza del 30/04/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA-datera i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 20407/21 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Brescia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui agli art. 110 c.p., 73 d.P.R. n. 309/90 ascrittogli.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo violazione degli artt. 133 e 133bis c.p. in ordine alla applicazione della pena.

L'impugnazione è inammissibile perché è proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., non essendo - in ogni caso - in alcun modo prospettata la illegalità della pena.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 26.10.2021 Il consigliere estensore residente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/12/1987 avverso la sentenza del 30/04/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA-datera i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 20407/21 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Brescia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui agli art. 110 c.p., 73 d.P.R. n. 309/90 ascrittogli. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo violazione degli artt. 133 e 133bis c.p. in ordine alla applicazione della pena. L'impugnazione è inammissibile perché è proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., non essendo - in ogni caso - in alcun modo prospettata la illegalità della pena. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.10.2021 Il consigliere estensore residente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2022
Sentenza Cassazione n. 04739/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris