CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16521/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 del TRIBUNALE di MessinaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina in composizione monocratica, infunzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento di istanza avanzata nell’interesse diRenato [OSCURATO:PERSONA], ha disposto l’unificazione in sede esecutiva dei fatti di cui a duesentenze passate in giudicato, individuando il delitto più grave in quello di truffa aggravata, aisensi dell’art. 640, comma 2, n. 2-bis cod. pen., di cui alla sentenza emessa dal Tribunale diMessina del 15/05/2023, confermata dalla Corte di appello di Messina con pronunciairrevocabile il 10/09/2024, con cui l’imputato è stato condannato alla pena di un anno e mesiquattro di reclusione ed euro 667,00 di multa. Così individuata la pena base, il Tribunale hadisposto gli aumenti di pena per gli ulteriori fatti di reato, giudicati con la sentenza emessadal Tribunale di Lucca divenuta definitiva il 27/11/2021. E, pertanto, tenuto conto dellarecidiva reiterata, contestata e ritenuta in entrambe le pronunce, implicante un aumento noninferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave ex art. 81, ultimo comma, cod.pen., ha ritenuto congruo disporre, per il reato di truffa aggravata ex art. 640, comma 2, n. 2-bis, cod. pen., giudicato con la sentenza in ultimo menzionata, un aumento di pena di mesisei di reclusione ed euro 200,00 di multa, e per il reato di cui all’art. 482 cod. pen., giudicatocon la medesima sentenza, che ha già riconosciuto la continuazione interna, confermarel’aumento già disposto di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore,[OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell’art. 81, primo e secondo comma, cod. pen. inrelazione all’art. 99, comma quarto, cod. pen. e vizio di motivazione circa l’entità degliaumenti di pena applicati in executivis.Lamenta la difesa un’illegittima duplicazione degli effetti della recidiva aggravata, di cuigià si era tenuto conto nella determinazione della pena base e non andava calcolata anchecon riferimento agli aumenti di pena per i reati satellite. Rileva che, una volta riconosciuto dadetto Giudice il vincolo del medesimo disegno criminoso, il reato continuato doveva essereconsiderato nella sua unicità sostanziale, con tutti gli effetti vantaggiosi che ne dovevanoconseguire, compresa l’applicazione della recidiva aggravata sulla sola pena base del reatopiù grave, nella quale, quindi, doveva ritenersi già considerato l’aumento di un terzo. Siduole che per gli aumenti disposti per la continuazione esterna tra le due sentenze dicondanna il Giudice dell’esecuzione non abbia, invece, operato alcuna riduzione in virtù delriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva di cui allasentenza del Tribunale di Lucca.Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.Invero, l’art. 671 cod. proc. pen., al comma 2-bis, prevede che al riconoscimento dellacontinuazione in sede esecutiva, ai sensi del suddetto articolo, si applicano le disposizioni dicui all’art. 81, quarto comma del codice penale, il quale stabilisce che «[ ] se i reati aconcorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai qualisia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma, l’aumento della quantità dipena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato piùgrave».Correttamente, nel caso in esame, il Giudice dell’esecuzione, muovendo proprio dalfatto che la recidiva reiterata era stata riconosciuta in entrambe le sentenze esecutive di cuialla richiesta di unificazione, anche in quella del Tribunale di Lucca relativa alle violazioniritenute meno gravi poste in continuazione con la truffa aggravata considerata più grave dicui alla sentenza del Tribunale di Messina, e seguendo il disposto normativo di cui sopra, haoperato per la truffa aggravata giudicata dal Tribunale di Lucca un aumento non inferiore adun terzo della pena stabilita per la truffa aggravata ritenuta più grave, e ha, invece,confermato l’aumento di pena già inflitto per l’ulteriore reato. Aumenti di pena, che sono statiritenuti congrui e che, comunque, complessivamente considerati, non superano l’aumentomassimo del triplo della pena base di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen.Va, invero, considerato, a tale ultimo riguardo, che le Sezioni Unite di questa Cortenella pronuncia n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, hanno precisato che il grado di impegnomotivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi etale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene,anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene(conformemente a Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01); e che, in tema di determinazione dellapena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singoloaumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo dellapena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenutadegli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condottecriminose seriali ed omogenee (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv.279770).Ne consegue l’infondatezza di tutti i rilievi difensivi, che non solo non si confrontano colchiaro tenore delle disposizioni sopra menzionate (che prevedono per i reati satellite unlimite minimo, e non massimo, di aumento di pena non inferiore ad un terzo della pena per laviolazione più grave ed escludono ogni rilevanza al fatto che della recidiva reiterata già si siatenuto conto nella determinazione della pena per la violazione più grave), ma confondonoaltresì il giudizio di equivalenza tra le generiche e la recidiva con l’esclusione di dettaaggravante.2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]