CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 1986
Cassazione n. 31997/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/01/1986 avverso la sentenza del 31/03/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da [OSCURATO:PERSONA] il 11/04/2025 con atto da egli esclusivamente sottoscritto avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Giudice per le indagini preliminare presso il Tribunale di Milano in data 31/03/2025. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] 1'11 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA].gl- r estensore [OSCURATO:PERSONA] a (-/ DEPOS i [OSCURATO:PERSONA] L L ERTA(Mbee_go