CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 settembre 2023
Cassazione n. 20179/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Rossano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a Cosenza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) D'[OSCURATO:PERSONA] n. a Cosenza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] n. a Cosenza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5) [OSCURATO:PERSONA] n. a Cosenza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6) [OSCURATO:PERSONA] n. a S. [OSCURATO:PERSONA] V[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 18/12/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Catanzaro dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione del Gup presso il Tribunale di Catanzaro, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al giudizio abbreviato in corso di celebrazione nel proc. n. 3804/17 a carico di [OSCURATO:PERSONA] + 119, istanza proposta ex art. 37,comma 1 lett. b), cod.proc.pen. in data 20/9/2023 dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Bozzarello per avere il giudice ricusato emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti dei coimputati in relazione al delitto ex art. 416bis cod.pen. e altre fattispecie aggravate ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod.pen. nell'ambito del medesimo procedimento. I giudici territoriali ponevano a fondamento della inammissibilità la mancata allegazione all'istanza del verbale dell'udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui si sarebbe palesata la causa di ricusazione, evidenziando per l'effetto l'impossibilità di accertare il rilascio di procure speciali ad hoc da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché l'avvenuta dichiarazione di ricusazione con riserva di formalizzazione nel termine di tre giorni, come prescritto dall'art. 38, comnna 2, cod.proc.pen. Segnalavano, in ogni caso, la manifesta infondatezza dell'istanza argomentando in ordine alla sostanziale continuità delle valutazioni del Gup al fine del rinvio a giudizio, evocando la concreta prevedibilità di condanna dell'imputato predicata da Sez. U. 38/1995 quale specifico antecedente ermeneutico della "ragionevole previsione di condanna" introdotta dal d. Igs n. 150/22. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che, con unico atto e comuni motivi, ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 41 e 38 cod.proc.pen. per avere la Corte d'appello deciso con procedimento de plano in assenza dei relativi presupposti. Il difensore sostiene che le procure speciali al fine della richiesta di ricusazione erano state rilasciate dagli interessati al difensore con dichiarazione a verbale all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], data in cui la richiesta veniva formalizzata, mentre per i soli Satiro e D'Elia erano allegate all'istanza depositata il 20/9/23 unitamente al decreto che dispone il giudizio in versione integrale, dal quale emerge il fondamento della ricusazione. Quanto alla mancata allegazione del verbale dell'udienza del 18/9/23 la difesa assume, all'uopo citando precedenti di legittimità, che gli atti endoprocessuali esplicitamente richiamati nell'istanza non necessitano di fisica allegazione alla stessa. In particolare, secondo i ricorrenti anche l'orientamento giurisprudenziale più rigoroso riconosce che l'indicazione specifica di uno o più atti presenti nel fascicolo processuale vale quale allegazione; 2.2 la violazione dell'art. 37 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione al d.lgs 150/22 e connesso vizio della motivazione. Il difensore, dopo aver rimarcato che a norma dell'art. 37 comma 1 lett. b) costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, e quindi causa di ricusazione, l'anticipazione di valutazioni sul merito della re iudicanda ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, assume che a seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia al giudice dell'udienza preliminare è richiesta una valutazione anticipata sulla responsabilità degli imputati al fine del rinvio a giudizio e la stessa giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che la riforma ha introdotto la più selettiva regola di giudizio della ragionevole previsione di condanna sicché nel nuovo assetto di sistema il decreto che dispone il giudizio è suscettibile di pregiudicare la fase processuale sulla quale si innesta. Nella specie, secondo i ricorrenti, il Gup ha effettuato una valutazione specifica in ordine ai reati associativi che ha integralmente confermato l'ipotesi accusatoria con conseguente concreto rischio di parzialità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. Questa Corte ha reiteratamente precisato che la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale per quanto attiene sia ai termini che alle modalità di presentazione, e dunque anche con riguardo all'allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti, chiarendo in particolare che è onere del ricusante la selezione e la conseguente allegazione degli atti ritenuti rilevanti ai fini della decisione (Sez. 6, n. 4856 del 21/10/2014, 2015, Rv. 262052 - 01; Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015, Rv. 262324 - 01), principio che trova applicazione anche nelle ipotesi in cui assumano rilievo atti del medesimo procedimento penale (Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Rv. 281682 - 03), con il solo limite dell'oggettiva impossibilità di allegazione (Sez. 1, n. 31028 del 24/09/2020, Rv. 279797-01). Dirimente al riguardo è la constatazione che il giudice ricusato non ha alcun obbligo di trasmissione del fascicolo processuale al giudice competente a decidere sulla ricusazione, il quale, a sua volta, a norma dell'art. 41, comma 3, cod.proc.pen. è facoltizzato ad assumere "le opportune informazioni" solo allorché decide il merito e, quindi, una volta delibata l'ammissibilità della dichiarazione di cui è investito. L'osservanza dei requisiti formali normativamente prescritti ha, dunque, implicazioni sostanziali in quanto presidia la completezza e speditezza della valutazione richiesta al giudice della ricusazione. 2. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, evidenziando che alla rilevata omissione si connette sia l'impossibilità di verificare l'avvenuto rilascio della procura speciale al difensore da parte degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia di apprezzare l'avvenuto assolvimento dell'onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260096 - 01; Sez. 2, n. 34055 del 09/10/2020, Rv. 280307 - 01; Sez. 6, n. 17170 del 11/10/2017, dep. 2018, Rv. 272770 - 01). 3.Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbito il secondo motivo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in