Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 119/1986
ECLI:IT:COST:1986:119
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ricorso in data 7 agosto 1979 (n. 21/1979 Reg. ric.) il
Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della
Regione autonoma Valle d'Aosta recante "Provvidenze a favore dei
nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto
renale" riapprovata, dopo il rinvio ex art. 31 dello Statuto speciale,
il 12 luglio 1979.
Viene rilevato un contrasto con gli artt. 3 e 38 della
Costituzione, nella parte in cui tale legge stabilisce il requisito
della residenza, quanto meno triennale, in Valle d'Aosta ai fini della
corresponsione dell'assegno mensile di assistenza ai nefropatici
cronici o ai pazienti sottoposti a trapianto renale.
Detta condizione limitativa, estranea allo stato di malattia che
giustifica il beneficio, verrebbe a costituire un ostacolo di carattere
sostanziale per il godimento della prestazione assistenziale, creando
"grave discriminazione" nei confronti di cittadini ugualmente colpiti
da tale malattia, ma residenti nella regione da meno di tre anni.
Contraria ai principi costituzionali predetti viene dedotta,
inoltre, l'assenza nella legge di ogni riferimento alle condizioni
economiche degli interessati, necessario presupposto per una
limitazione o una diversa commisurazione del beneficio assistenziale.
Nelle more del presente giudizio è stata approvata e promulgata la
legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70 di contenuto sostanzialmente
identico a quello di cui alla legge impugnata, ma che soddisfa (artt. 1
e 3 del nuovo testo) ai rilievi che avevano formato oggetto di
impugnativa.
:
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proposto ricorso
avverso la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta, approvata il 15
maggio 1979 e riapprovata - dopo il rinvio di cui all'art. 31
(penultimo comma) dello Statuto speciale - addì 12 luglio successivo,
recante "Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi
iterativa o sottoposti a trapianto renale".
Ciò sul rilievo di una assunta illegittimità costituzionale per
contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, di tale normativa,
nella parte in cui i benefici di cui trattasi e senza riferimento
alcuno alle condizioni economiche degli interessati vengono, comunque,
condizionati alla residenza triennale nella Valle d'Aosta.
Tuttavia, risultando accolti a seguito della legge regionale 7
dicembre 1979 n. 70, come esposto in narrativa, i rilievi del Governo
formulati in ordine alla precedente legge di "Provvidenze a favore dei
nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto
renale", è venuta meno la situazione di contrasto evidenziata dal
ricorso de quo.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe, relativo al disegno di legge della Regione autonoma
Valle d'Aosta approvato il 15 maggio 1979 e riapprovato il 12 luglio
stesso anno, recante "Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in
dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- RENATO DELL'ANDRO - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere