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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 25459/2025

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o la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della Libertà di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale, che, ne riportarsi a quelle già rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, ha invocato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udite le conclusioni rassegnate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di Nicolosi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 novembre 2024 il Tribunale della Libertà di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del 14 ottobre 2024 con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro aveva applicato, tra gli altri all'odierno ricorrente, la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui ai capi nn. 129, 191, 192 e 249 di provvisoria imputazione.

2. Nicolosi ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l'annullamento dell'impugnata ordinanza, affidato a due motivi.

2.1. Col primo motivo lamenta violazione di legge, e correlato vizio di motivazione, asseritamente apparente, contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione agli artt. 125, 273, 292 cod.proc.pen., e 74 dPR 309/90.

Il Tribunale di Catanzaro ha confermato ia gravità indiziaria in ordine alla partecipazione dell'odierno ricorrente al sodalizio di cui all'art. 74 dPR 309/90, rilevato che lo stesso, spacciatore del gruppo, e coinvolto in svariati episodi di spaccio, ha così contribuito alla esistenza dell'associazione anche mercè la funzione di intermediario per la cessione di droga, e direttamente contribuendo al taglio della sostanza -cocaina- da immettere in commercio; ha, di seguito, nel sostenere l'intraneità del ricorrente al sodalizio, attestato che Nicolosi, invece di restare sotto la direzione di Caruso, subentrato nel ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA], venuto meno in tale ruolo direttivo perché arrestato il 17 febbraio 2022, è poi transitato sotto la direzione di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che precedentemente gestiva una propria ed autonoma attività di spaccio, e verso il quale ha veicolato le nuove richieste di fornitura; ha, dunque, asseritamente apoditticamente superato sia la mancata prova di uno stabile contributo materiale funzionale al mantenimento in essere dell'associazione, sia la mancata prova della consapevolezza di far parte di una più articolata associazione criminosa, condividendone operatività e finalità; ha mancato di valutare, in tale già lassa ricostruzione, l'esiguità del periodo di tempo che lo avrebbe visto collaborare con [OSCURATO:PERSONA] (da dicembre 2021 a marzo 2022), e con [OSCURATO:PERSONA] (da marzo fino a maggio 2022), del numero delle transazioni a lui riconducibili, del valore economico delle stesse, emergenze secondo prospettazione indici dell'assenza della relazione di intraneità al gruppo.

2.2. Col secondo motivo lamenta violazione di legge, e correlato vizio di motivazione, asseritamente apparente, contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione agli artt. 125, 273, 292, 274 e 275 cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva reso in tema di sussistenza delle esigenze cautelari una motivazione generica senza farsi carico della eterogeneità delle situazioni esistenziali dei diversi indagati.

La pericolosità dell'odierno ricorrente è stata fugacemente attestata, nell'ordinanza gravata, attestandone la cruciale posizione di stabile fornitore oltre che di spacciatore di cocaina, laddove le emergenze indiziarie dicono di modiche quantità di stupefacente dallo stesso di volta in volta trattate.

Ancora una volta non sarebbero stati presi nella debita considerazione il lasso di tempo in cui le contestate condotte si sarebbero consumate, e il tempo 'silente' tra la consumazione dei fatti (le condotte sono state accertate fino al 2022) e la applicazione della misura custodiale, così facendo difetto nell'ordinanza impugnata sia la verifica della attualità del pericolo sia la sua concretezza e perduranza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il Tribunale richiama una serie di conversazioni intervenute tra fine dicembre 2021 e 9 febbraio 2022 da cui risultano alcune consegne di marijuana (e in un caso di una dose di cocaina, "tagliata" con una bustina di Oki che portava lo stesso Nicolosi e che gli consentiva di pagare la dose 30 invece che 35 euro) effettuate in favore del ricorrente da [OSCURATO:PERSONA] - al vertice dell'ipotizzato sodalizio - previo pagamento del relativo prezzo; in una occasione emerge la collaborazione del ricorrente nel confezionamento della droga, portando una bustina, e, in un'altra, nel portare a [OSCURATO:PERSONA] un bilancino necessario per pesare il quantitativo destinato a tale Talarico.

A tanto deve aggiungersi che, secondo la ricostruzione contenuta nell'ordinanza di riesame, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 17 febbraio 2022, il 25 febbraio 2022 Nicolosi faceva da tramite tra tale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dedito ad una propria ed autonoma attività di spaccio in collaborazione con [OSCURATO:PERSONA], di cui era intimo confidente, dirottando l'acquirente presso il nuovo spacciatore; analoga situazione avveniva il 28 aprile e il 10 maggio 2022, date in cui Nicolosi chiedeva una fornitura di stupefacente per la propria compagna, pattuendo il pagamento mediante una ricarica di 20 euro.

Corale è, stando alla ricostruzione offerta dal Tribunale impugnato, la reazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo il controllo del 3 gennaio 2022 del a carico dell'odierno ricorrente, nella disponibilità del quale venivano rinvenuti i 33,7 grammi di marijuana che aveva appena acquistato dal [OSCURATO:PERSONA]: si legge, in sintesi, che [OSCURATO:PERSONA] informava tale Cimino rassicurandolo che lui aveva evitato di essere scoperto, e che [OSCURATO:PERSONA] chiedeva notizie a [OSCURATO:PERSONA], il quale lo informava dell'accaduto.

Si tratta di emergenze che vanno lette in uno con quanto pure il Tribunale attesta a proposito del momento di fibrillazione seguito all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], quando Nicolosi, come un altro stretto collaboratore del primo, Buccafurno, venuta meno la figura di riferimento negli affari connessi allo spaccio di droga, transitava sotto la direzione del citato [OSCURATO:PERSONA].Corretta risulta pertanto la conclusione del Tribunale (cfr. pag. 10) secondo cui il ricorrente era un pusher del sodalizio, con ruolo all'occasione di tagliare la cocaina (riferibile alla vicenda dell'Oki usato per tagliare una singola dose di sostanza acquistata e pagata dal ricorrente) e imbustare la marijuana e inoltre di intermediario di ulteriori cessioni.

In tal senso il giudice del merito ha richiamato lo "stabile rapporto di fornitura" in cui vi era persino la cessione di droga a credito, a supporto di un rapporto fiduciario tra fornitore e vertici associativi, in vista di una comunanza di interessi e di adesione al sodalizio (cfr. pagine 13 e 14 quando, pur nell'ambito della trattazione delle esigenze cautelari, viene evidenziato il suo ruolo cruciale nel sodalizio come stabile fornitore di cocaina oltre che di spacciatore, indicandolo quale fornitore che con la sua attività ha consentito all'associazione di perseverare nella illecita attività, arricchendosi con lo spaccio di droga; e si adduce, a riprova di tanto, la sua capacità di rifornire non solo l'associazione ma anche altri soggetti, e per ingenti quantitativi).

Nessuno iato logico, come vorrebbe far rilevare la difesa, è rinvenibile nella contestualità dei ruoli di fornitore e spacciatore.

Nessuna contraddizione, ancora, può apprezzarsi nella valorizzazione dei rapporti del ricorrente, successivi all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA], pure indicato come dedito a una propria autonoma attività di spaccio (pag. 5 dell'ordinanza), essendo, innanzi tutto, più che plausibile un riequilibrio di rapporti conseguenti al venire meno di una figura apicale, per di più per un motivo contingente quale un arresto; non risultando siffatti rapporti, comunque, mai descritti in termini di previa contrapposizione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anzi legati -come lo stesso Tribunale ha sottolineato- da un rapporto di intima confidenza, che secondo l'id quod plerumque accidít è connaturata alla condivisione dell'affectio socíetatis, specie ove si consideri il ruolo apicale del primo; essendo, alfine, tali rapporti comprovati dai comuni univoci interessamento -sempre stando alla ricostruzione offerta dal Tribunale impugnato- e reazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispetto al controllo effettuato dalla polizia giudiziaria il 3 gennaio 2022 a carico dell'odierno ricorrente, nella disponibilità del quale venivano rinvenuti i 33,7 grammi di marijuana che aveva appena acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] (evenienza in cui [OSCURATO:PERSONA] informava tale Cimino rassicurandolo che lui aveva evitato di essere scoperto, e [OSCURATO:PERSONA] chiedeva notizie a [OSCURATO:PERSONA], il quale lo informava dell'accaduto).

La 'liquidità' dei ruoli nell'organigramma di una associazione del tipo di quella in contestazione è, pure, fatto notorio, che non osta alla ricostruzione, necessaria, dell'aspetto organizzativo alla stessa consustanziale, pur nella sua agile struttura.

1.1. Rammenta il Collegio il costante insegnamento di questa Corte secondo cui la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (La Corte - Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021 Ud. (dep. 04/10/2021 ) Rv. 282139 - 01 -ha precisato in motivazione che, ai fini della determinatezza dell'imputazione di condotta di partecipazione al sodalizio in oggetto, non è necessaria l'indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante).

Nè è richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale(In motivazione, la Corte - Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024 Ud. (dep. 23/01/2025 ) Rv. 287482 - 01-ha precisato che siffatta conoscenza prova la consapevolezza del singolo di far parte di un'associazione e non quella di concorrere, più o meno stabilmente, alla commissione di una pluralità di reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990).

Nè, ancora, rileva, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (in termini Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021 Cc. (dep. 22/11/2021 ) Rv. 282122 - 01).

1.2. Si ritiene, in conclusione, che l'ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione e governo dei principi che la giurisprudenza ha costantemente affermato in argomento secondo un percorso giuridico esplicitato con motivazione scevra da illogicità manifesta.

2. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.

Il Tribunale del riesame (correttamente) affermata la gravità degli indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione ad associazione di cui all'art. 74 dPR 309/90, ha, poi, premesso la sussistenza della doppia presunzione di legge in tema di esigenze cautelari, e, laconicamente, attestato l'assenza di elementi addotti dalla difesa atti a superarla, semplicemente rilevando che, a fronte di condotte contestate fino al 2022, «alla luce delle specifiche circostanze e modalità del fatto e della negativa personalità dell'indagato», non sarebbe emersa la fuoriuscita dello stesso dal contesto delinquenziale di appartenenza, con rescissione dei relativi legami.

Motivazione, ancora una volta genericamente resa con riferimento alla gravità dei fatti contestati ed alle pene edittali per gli stessi previste, che si innesta su quella resa dal Giudice dell'ordinanza genetica, il quale aveva svolto, al proposito, una valutazione, cumulativa, in relazione a tutti gli indagati raggiungi da indizi in ordine al reato associativo.

2.1. Questa Corte ha costantemente ribadito come in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere -concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 - 01).

Principio, tuttavia, con cui occorre confrontarsi considerando che il delitto in parola è sì incluso nel catalogo di cui all'articolo 275 cod. proc. pen., relativo ai «criteri di scelta delle misure», sicchè è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, ma che la norma in questione introduce un «giudizio semplificato» quanto alle esigenze cautelari in relazione a tali reati, determinando un'inversione dell'onere dalla prova: si presumono la sussistenza, l'idoneità e la proporzionalità della misura custodiale «a meno che», in concreto, non si rinvengano elementi, da indicare in modo chiaro e preciso, che facciano ritenere sufficienti misure di minor rigore (Sez. 3, n. 14248 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 3", n. 30629 del 22/09/2020, Rinaldi, n.m.; Sez. 6, n. 12669 del 2/03/2016, Mamone, RV. 266784: «la presunzione di esistenza di ragioni cautelari viene vanificata solo qualora sia dimostrata l'inattualità di situazioni di pericolo cautelare)», elementi che, nella specie, sono stati indicati dalla difesa nella esiguità del valore economico delle singole transazioni, nella incensuratezza del ricorrente odierno, nella risalente datazione della operatività del gruppo criminale, lì da cui la invocata attenta e necessaria valutazione del cd. tempo silente, decorrente dall'epoca delle ultime condotte penalmente rilevanti, elementi, tutti dai giudici di merito non valutati, in uno con lo specifico profilo di personalità del (1, ricorrente, sulla scorta di una non meglio comprovata, ma dal Tribunale affermata, persistenza di rapporti con ambienti criminali operanti nel settore degli stupefacenti.

3. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alle esigenze cautelari e rinvia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della Libertà di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale, che, ne riportarsi a quelle già rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, ha invocato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udite le conclusioni rassegnate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di Nicolosi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 novembre 2024 il Tribunale della Libertà di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del 14 ottobre 2024 con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro aveva applicato, tra gli altri all'odierno ricorrente, la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui ai capi nn. 129, 191, 192 e 249 di provvisoria imputazione. 2. Nicolosi ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l'annullamento dell'impugnata ordinanza, affidato a due motivi. 2.1. Col primo motivo lamenta violazione di legge, e correlato vizio di motivazione, asseritamente apparente, contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione agli artt. 125, 273, 292 cod.proc.pen., e 74 dPR 309/90. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato ia gravità indiziaria in ordine alla partecipazione dell'odierno ricorrente al sodalizio di cui all'art. 74 dPR 309/90, rilevato che lo stesso, spacciatore del gruppo, e coinvolto in svariati episodi di spaccio, ha così contribuito alla esistenza dell'associazione anche mercè la funzione di intermediario per la cessione di droga, e direttamente contribuendo al taglio della sostanza -cocaina- da immettere in commercio; ha, di seguito, nel sostenere l'intraneità del ricorrente al sodalizio, attestato che Nicolosi, invece di restare sotto la direzione di Caruso, subentrato nel ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA], venuto meno in tale ruolo direttivo perché arrestato il 17 febbraio 2022, è poi transitato sotto la direzione di [OSCURATO:PERSONA], soggetto che precedentemente gestiva una propria ed autonoma attività di spaccio, e verso il quale ha veicolato le nuove richieste di fornitura; ha, dunque, asseritamente apoditticamente superato sia la mancata prova di uno stabile contributo materiale funzionale al mantenimento in essere dell'associazione, sia la mancata prova della consapevolezza di far parte di una più articolata associazione criminosa, condividendone operatività e finalità; ha mancato di valutare, in tale già lassa ricostruzione, l'esiguità del periodo di tempo che lo avrebbe visto collaborare con [OSCURATO:PERSONA] (da dicembre 2021 a marzo 2022), e con [OSCURATO:PERSONA] (da marzo fino a maggio 2022), del numero delle transazioni a lui riconducibili, del valore economico delle stesse, emergenze secondo prospettazione indici dell'assenza della relazione di intraneità al gruppo. 2.2. Col secondo motivo lamenta violazione di legge, e correlato vizio di motivazione, asseritamente apparente, contraddittoria e manifestamente illogica, in relazione agli artt. 125, 273, 292, 274 e 275 cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva reso in tema di sussistenza delle esigenze cautelari una motivazione generica senza farsi carico della eterogeneità delle situazioni esistenziali dei diversi indagati. La pericolosità dell'odierno ricorrente è stata fugacemente attestata, nell'ordinanza gravata, attestandone la cruciale posizione di stabile fornitore oltre che di spacciatore di cocaina, laddove le emergenze indiziarie dicono di modiche quantità di stupefacente dallo stesso di volta in volta trattate. Ancora una volta non sarebbero stati presi nella debita considerazione il lasso di tempo in cui le contestate condotte si sarebbero consumate, e il tempo 'silente' tra la consumazione dei fatti (le condotte sono state accertate fino al 2022) e la applicazione della misura custodiale, così facendo difetto nell'ordinanza impugnata sia la verifica della attualità del pericolo sia la sua concretezza e perduranza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale richiama una serie di conversazioni intervenute tra fine dicembre 2021 e 9 febbraio 2022 da cui risultano alcune consegne di marijuana (e in un caso di una dose di cocaina, "tagliata" con una bustina di Oki che portava lo stesso Nicolosi e che gli consentiva di pagare la dose 30 invece che 35 euro) effettuate in favore del ricorrente da [OSCURATO:PERSONA] - al vertice dell'ipotizzato sodalizio - previo pagamento del relativo prezzo; in una occasione emerge la collaborazione del ricorrente nel confezionamento della droga, portando una bustina, e, in un'altra, nel portare a [OSCURATO:PERSONA] un bilancino necessario per pesare il quantitativo destinato a tale Talarico. A tanto deve aggiungersi che, secondo la ricostruzione contenuta nell'ordinanza di riesame, dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 17 febbraio 2022, il 25 febbraio 2022 Nicolosi faceva da tramite tra tale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dedito ad una propria ed autonoma attività di spaccio in collaborazione con [OSCURATO:PERSONA], di cui era intimo confidente, dirottando l'acquirente presso il nuovo spacciatore; analoga situazione avveniva il 28 aprile e il 10 maggio 2022, date in cui Nicolosi chiedeva una fornitura di stupefacente per la propria compagna, pattuendo il pagamento mediante una ricarica di 20 euro. Corale è, stando alla ricostruzione offerta dal Tribunale impugnato, la reazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo il controllo del 3 gennaio 2022 del a carico dell'odierno ricorrente, nella disponibilità del quale venivano rinvenuti i 33,7 grammi di marijuana che aveva appena acquistato dal [OSCURATO:PERSONA]: si legge, in sintesi, che [OSCURATO:PERSONA] informava tale Cimino rassicurandolo che lui aveva evitato di essere scoperto, e che [OSCURATO:PERSONA] chiedeva notizie a [OSCURATO:PERSONA], il quale lo informava dell'accaduto. Si tratta di emergenze che vanno lette in uno con quanto pure il Tribunale attesta a proposito del momento di fibrillazione seguito all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], quando Nicolosi, come un altro stretto collaboratore del primo, Buccafurno, venuta meno la figura di riferimento negli affari connessi allo spaccio di droga, transitava sotto la direzione del citato [OSCURATO:PERSONA].Corretta risulta pertanto la conclusione del Tribunale (cfr. pag. 10) secondo cui il ricorrente era un pusher del sodalizio, con ruolo all'occasione di tagliare la cocaina (riferibile alla vicenda dell'Oki usato per tagliare una singola dose di sostanza acquistata e pagata dal ricorrente) e imbustare la marijuana e inoltre di intermediario di ulteriori cessioni. In tal senso il giudice del merito ha richiamato lo "stabile rapporto di fornitura" in cui vi era persino la cessione di droga a credito, a supporto di un rapporto fiduciario tra fornitore e vertici associativi, in vista di una comunanza di interessi e di adesione al sodalizio (cfr. pagine 13 e 14 quando, pur nell'ambito della trattazione delle esigenze cautelari, viene evidenziato il suo ruolo cruciale nel sodalizio come stabile fornitore di cocaina oltre che di spacciatore, indicandolo quale fornitore che con la sua attività ha consentito all'associazione di perseverare nella illecita attività, arricchendosi con lo spaccio di droga; e si adduce, a riprova di tanto, la sua capacità di rifornire non solo l'associazione ma anche altri soggetti, e per ingenti quantitativi). Nessuno iato logico, come vorrebbe far rilevare la difesa, è rinvenibile nella contestualità dei ruoli di fornitore e spacciatore. Nessuna contraddizione, ancora, può apprezzarsi nella valorizzazione dei rapporti del ricorrente, successivi all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA], pure indicato come dedito a una propria autonoma attività di spaccio (pag. 5 dell'ordinanza), essendo, innanzi tutto, più che plausibile un riequilibrio di rapporti conseguenti al venire meno di una figura apicale, per di più per un motivo contingente quale un arresto; non risultando siffatti rapporti, comunque, mai descritti in termini di previa contrapposizione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anzi legati -come lo stesso Tribunale ha sottolineato- da un rapporto di intima confidenza, che secondo l'id quod plerumque accidít è connaturata alla condivisione dell'affectio socíetatis, specie ove si consideri il ruolo apicale del primo; essendo, alfine, tali rapporti comprovati dai comuni univoci interessamento -sempre stando alla ricostruzione offerta dal Tribunale impugnato- e reazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispetto al controllo effettuato dalla polizia giudiziaria il 3 gennaio 2022 a carico dell'odierno ricorrente, nella disponibilità del quale venivano rinvenuti i 33,7 grammi di marijuana che aveva appena acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] (evenienza in cui [OSCURATO:PERSONA] informava tale Cimino rassicurandolo che lui aveva evitato di essere scoperto, e [OSCURATO:PERSONA] chiedeva notizie a [OSCURATO:PERSONA], il quale lo informava dell'accaduto). La 'liquidità' dei ruoli nell'organigramma di una associazione del tipo di quella in contestazione è, pure, fatto notorio, che non osta alla ricostruzione, necessaria, dell'aspetto organizzativo alla stessa consustanziale, pur nella sua agile struttura. 1.1. Rammenta il Collegio il costante insegnamento di questa Corte secondo cui la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (La Corte - Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021 Ud. (dep. 04/10/2021 ) Rv. 282139 - 01 -ha precisato in motivazione che, ai fini della determinatezza dell'imputazione di condotta di partecipazione al sodalizio in oggetto, non è necessaria l'indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante). Nè è richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale(In motivazione, la Corte - Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024 Ud. (dep. 23/01/2025 ) Rv. 287482 - 01-ha precisato che siffatta conoscenza prova la consapevolezza del singolo di far parte di un'associazione e non quella di concorrere, più o meno stabilmente, alla commissione di una pluralità di reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990). Nè, ancora, rileva, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (in termini Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021 Cc. (dep. 22/11/2021 ) Rv. 282122 - 01). 1.2. Si ritiene, in conclusione, che l'ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione e governo dei principi che la giurisprudenza ha costantemente affermato in argomento secondo un percorso giuridico esplicitato con motivazione scevra da illogicità manifesta. 2. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso. Il Tribunale del riesame (correttamente) affermata la gravità degli indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione ad associazione di cui all'art. 74 dPR 309/90, ha, poi, premesso la sussistenza della doppia presunzione di legge in tema di esigenze cautelari, e, laconicamente, attestato l'assenza di elementi addotti dalla difesa atti a superarla, semplicemente rilevando che, a fronte di condotte contestate fino al 2022, «alla luce delle specifiche circostanze e modalità del fatto e della negativa personalità dell'indagato», non sarebbe emersa la fuoriuscita dello stesso dal contesto delinquenziale di appartenenza, con rescissione dei relativi legami. Motivazione, ancora una volta genericamente resa con riferimento alla gravità dei fatti contestati ed alle pene edittali per gli stessi previste, che si innesta su quella resa dal Giudice dell'ordinanza genetica, il quale aveva svolto, al proposito, una valutazione, cumulativa, in relazione a tutti gli indagati raggiungi da indizi in ordine al reato associativo. 2.1. Questa Corte ha costantemente ribadito come in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere -concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 - 01). Principio, tuttavia, con cui occorre confrontarsi considerando che il delitto in parola è sì incluso nel catalogo di cui all'articolo 275 cod. proc. pen., relativo ai «criteri di scelta delle misure», sicchè è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, ma che la norma in questione introduce un «giudizio semplificato» quanto alle esigenze cautelari in relazione a tali reati, determinando un'inversione dell'onere dalla prova: si presumono la sussistenza, l'idoneità e la proporzionalità della misura custodiale «a meno che», in concreto, non si rinvengano elementi, da indicare in modo chiaro e preciso, che facciano ritenere sufficienti misure di minor rigore (Sez. 3, n. 14248 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 3", n. 30629 del 22/09/2020, Rinaldi, n.m.; Sez. 6, n. 12669 del 2/03/2016, Mamone, RV. 266784: «la presunzione di esistenza di ragioni cautelari viene vanificata solo qualora sia dimostrata l'inattualità di situazioni di pericolo cautelare)», elementi che, nella specie, sono stati indicati dalla difesa nella esiguità del valore economico delle singole transazioni, nella incensuratezza del ricorrente odierno, nella risalente datazione della operatività del gruppo criminale, lì da cui la invocata attenta e necessaria valutazione del cd. tempo silente, decorrente dall'epoca delle ultime condotte penalmente rilevanti, elementi, tutti dai giudici di merito non valutati, in uno con lo specifico profilo di personalità del (1, ricorrente, sulla scorta di una non meglio comprovata, ma dal Tribunale affermata, persistenza di rapporti con ambienti criminali operanti nel settore degli stupefacenti. 3. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alle esigenze cautelari e rinvia