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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14160/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della Corte d'appello di Milano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano - in parziale riforma della sentenza del Tribunale della medesima città del 27/10/2023 - ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in mesi uno e giorni sette di arresto, confermando nel resto la sentenza gravata, emessa in data 27/10/2023 per il reato di cui all'art. 76 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cumulativamente vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sotto il profilo della mancata verifica in ordine all'appartenenza dell'imputato a una delle categorie di pericolosità, nonché quanto alla verifica circa la sussistenza, in concreto, di tale pericolosità.

3. La difesa, inoltre, ha presentato memoria in data 13/03/2025, ossia oltre il termine di quindici giorni, di cui all'art. 611 cod. proc. pen., non essendo possibile considerarla quale memoria di replica, stante il mancato deposito di memorie avverse [si ricorda il principio di diritto fissato da Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, Berni, Rv. 277512 - 01, a mente della quale: «Nel giudizio di cassazione le parti possono presentare memorie di replica cinque giorni prima dell'udienza, ai sensi dell'art. 611, comma 1, ult. parte, cod. proc. pen., nel solo caso in cui la controparte abbia presentato sue memorie, per contrapporre le proprie argomentazioni a quelle avverse. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che non potessero essere esaminate memorie di replica presentate in assenza del deposito di quelle di controparte)»].

Di tale memoria, dunque, non si terrà conto in quanto tardivamente presentata.

4. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato sull'auspicio di una rivalutazione di elementi fattuali, preclusa in questa sede in quanto prerogativa esclusiva del giudizio di merito.

Invero, dettagliata è la motivazione della sentenza impugnata, in fatto e in diritto, sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo del contestato paradigma normativo, sia quanto all'aspetto dell'elemento soggettivo dello stesso.

In tale decisione si evidenzia, infatti, come la motivazione del provvedimento del Questore sia del tutto congrua, per esser stato il soggetto trovato - in violazione del relativo divieto di rientro - in Milano, in zona notoriamente interessata dal fenomeno dello spaccio.

5. A fronte di tali argomentazioni - logiche e scevre da vizi giuridici, dunque meritevoli di restare al riparo da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità - l'atto di impugnazione si limita ad invitare ad una rivalutazione degli elementi fattuali esistenti nell'incarto processuale, proponendo una rilettura già esclusa in modo non manifestamente illogico in sede di appello e peccando, quindi, anche di aspecificità.

6. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della Corte d'appello di Milano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano - in parziale riforma della sentenza del Tribunale della medesima città del 27/10/2023 - ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in mesi uno e giorni sette di arresto, confermando nel resto la sentenza gravata, emessa in data 27/10/2023 per il reato di cui all'art. 76 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cumulativamente vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sotto il profilo della mancata verifica in ordine all'appartenenza dell'imputato a una delle categorie di pericolosità, nonché quanto alla verifica circa la sussistenza, in concreto, di tale pericolosità. 3. La difesa, inoltre, ha presentato memoria in data 13/03/2025, ossia oltre il termine di quindici giorni, di cui all'art. 611 cod. proc. pen., non essendo possibile considerarla quale memoria di replica, stante il mancato deposito di memorie avverse [si ricorda il principio di diritto fissato da Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, Berni, Rv. 277512 - 01, a mente della quale: «Nel giudizio di cassazione le parti possono presentare memorie di replica cinque giorni prima dell'udienza, ai sensi dell'art. 611, comma 1, ult. parte, cod. proc. pen., nel solo caso in cui la controparte abbia presentato sue memorie, per contrapporre le proprie argomentazioni a quelle avverse. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che non potessero essere esaminate memorie di replica presentate in assenza del deposito di quelle di controparte)»]. Di tale memoria, dunque, non si terrà conto in quanto tardivamente presentata. 4. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato sull'auspicio di una rivalutazione di elementi fattuali, preclusa in questa sede in quanto prerogativa esclusiva del giudizio di merito. Invero, dettagliata è la motivazione della sentenza impugnata, in fatto e in diritto, sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo del contestato paradigma normativo, sia quanto all'aspetto dell'elemento soggettivo dello stesso. In tale decisione si evidenzia, infatti, come la motivazione del provvedimento del Questore sia del tutto congrua, per esser stato il soggetto trovato - in violazione del relativo divieto di rientro - in Milano, in zona notoriamente interessata dal fenomeno dello spaccio. 5. A fronte di tali argomentazioni - logiche e scevre da vizi giuridici, dunque meritevoli di restare al riparo da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità - l'atto di impugnazione si limita ad invitare ad una rivalutazione degli elementi fattuali esistenti nell'incarto processuale, proponendo una rilettura già esclusa in modo non manifestamente illogico in sede di appello e peccando, quindi, anche di aspecificità. 6. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i
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