CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 45531/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.SOLLAMI Alessandro ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in riforma del- la sentenza del Tribunale di Palermo, rideterminava nei suoi confronti la pena in mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza da cui era derivato un sinistro stradale. 2. Lamenta il ricorrente difetto di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità a suo carico e comunque in relazione alla ricorrenza della circo- stanza aggravante di avere provocato un sinistro stradale. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato, ed altresì privi di confronto con le argomentazioni della sentenza del- la Corte di Appello laddove in termini del tutto logici il giudice di appello'aveva già esaminato le questioni di fatto sottoposte nuovamente allo scrutinio del giu- dice di legittimità e aveva respinto le relative deduzioni con motivazione assolu- tamente lineare e priva di contraddizioni sia nell'individuare la legittimità della procedura volta all'accertamento della condizione di ebbrezza, stante la verbaliz- zata efficienza dell'apparato di rilevamento della condizione di ebbrezza, sia in relazione al fatto che il sinistro fosse conseguenza di tale stato. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]