CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01638/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16945/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].R.L. elettivamente domiciliata in Roma , viale Mazzini, 6, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] erappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A).elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. P. Palestrina, 19 presso lo st udio dell’[OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA , n. 1 15 6 / 1 4 , depositata il 03/04/2014; [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre2022 dal consigliere R osanna Angarano . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA].r.l. ricorre,con sei motivi , nei confronti d ell a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe che ha rigettatol'appello d alla medesima proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Palermoche, a propria volta, aveva rigettato i l ricorso avverso la cartella esattoriale emessa , ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per il pagamento di quanto dovuto a titolo di Ires, Iva, Irap, per l’anno 2006, oltre interessi e sanzioni. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, cod. proc. civ. la nullità dell a sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 112 cod. proc . ci v. , per aver confermato la sentenza di primo grado con una motivazione manifestamente inadeguata. Espone che in primo grado a veva espressamente dedotto che, nonostante la carente motivazione dell ’iscrizione a ruolo non consentissedi individuare esattamente i fatti contestati alla società, la pretesa espressa dall’Ufficio era «infondata nel merito»; che, in appello, aveva ribadito che «l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento erano « infondate nel merito, recando una pretesa eccessiva per imposte, ritenute, interessi e sanzioni»; che, ciononostante, la C.t.r. si era limitata a ritenere che detta ultima affermazione non potesse costituire «motivo ammissibile», non spiegandone le ragionie così omettendo di pronunciarsi sul moti vo di gravame.2. Con il secondo motivo la ricorrentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ. , l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 112cod. proc. civ. Con entrambi i motivi censura la sentenza in esame per non aver esaminato il fatto relativo alla«contestazione dell’assunta coincidenza fra le somme pretese dall’Agenzia delle Entrateed i debiti autoliquidati nelle citate dichiarazioni annuali» o per non aver motivato in merito . Precisa, in proposito, che in primo grado aveva contestato la legittimità dell’iscrizione a ruolo perché non erano state notificate le comunicazioni recanti gli esiti della liquidazione delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni di imposta. Aggiunge che la C.t.p. aveva rigettato il motivo rilevando che la comunicazione preventiva non era dovuta nel caso di «somme dichiarate e non versate»; che detta statuizione era stata oggetto di specifico motivo di appello con cui aveva contestato che non vi era alcuna prova della coincidenza fra le somme pretese dall’Agenzia ed i debiti autoliquidati nelle citate dichiarazioni annuali. Assume che la C.t.r. si sarebbe limitata ad affermare che si verteva nell’ipotesi di «somme dichiarate e non versate» senza esaminare la circostanza – decisiva in quanto sulla medesima si era fondata la C.t.p. per escludere la necessità della notifica della comunicazione relativa all’esito della liquidazione – e senza indicare le prove valutate per giungere a detta conclusione . Assume, infine, in via subordinata alla censura di omesso esame,che la sentenza sarebbe carente di motivazione sul punto. 4. Con il quarto motivo la ricorrenti denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, degli artt. 1 e 2 D.M. 3 settembre 1999, n. 321, dell’art. 7 27 luglio legge 2000, n. 212, dell’art. 156 cod. proc. civ. In particolare, censura la sentenzaimpugnata nella parte in cui, a fronte dei vizi della cartella denunciati in appello, avevaritenuto che la stessacontenesse tutte le indicazioni prescritte dalla legge n. 212 del 2000i n quanto l’Agente della Riscossione si era attenuto al modello ministeriale. Assume che la C.t.r.aveva erroneamente ritenuto che la disciplina di natura regolamentare potesseprevalere sulle disposizioni dicui alla legge n. 212 del 2000 in tema di motivazione del ruolo e della cartella. Aggiunge che il «modello ministeriale»era adottato con una fonte di grado inferiore alla legge, restando così violate le norme di cui all’art. 7 legge 212 del 2000. Assume,inoltre, l’incongruità del richiamo all’art. 156 cod. proc. civ. non potendosi configurare alcuna sanatoria per raggiungimento dello scopo. 5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma. n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in ordine alla contestata violazione dell’art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 1 e 2 D.M. 3 settembre 1999, n. 321. Assume che la sentenza non si è pronunciata sul motivo di appello con il quale aveva eccepito l’illegittimità della cartella di pagamento e della relativa iscrizione a ruolo per violazione delle norme che ne disciplinano il contenuto e la motivazione. Aggiungeche la sentenza si era limitata ad affermare che la cartella conteneva tutte le indicazioni volute dalla legge n. 212 del 2000; che il concessionario si era attenuto al modello ministeriale; che la mancata sottoscrizione non costituiva motivo di nullità. Deduce che la C.t.r. si era limitata a pronunciarsi sulla violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, e non su tutti gli ulteriori motivi di impugnazione relativi alla violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 1 e 2 d.m. n. 321 del 1999. 6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, in rela zione all’art. 360, primo comma,n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 53 d.lgs. 1992, n. 546. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ril evato l’inammissibilità del ricorso, pur non pronunciandosi espressamente in tal senso, in quanto il medesimo riproponeva gli stessi motivi spiegati in primo grado omettendo, tuttavia, di confutare le argomentazioni spese nella sentenza impugnata. Assume che, al contrario, l’appello era fondato su specifici motivi. 7. Preliminarmente va rigettata l’eccezione sollevata dalla controricorrente di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza. Il ricorso , infatti, contiene tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte. 8. Il sesto motivo, da esaminarsi in via preliminare, in quanto censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe decretato l’inammissibilità dell’intero ricorso in appello, è inammissibilein quanto non cogliela ratio decidendi della sentenza impugnata. La C.t.r.,pur affermando che si poteva «profilare l’inammissibilità del gravame»,in quanto l’appellante si era limitata a riproporre i motivi di ricorso senza confutare la sentenza impugnata, non ha ritenuto di statuire di conseguenza – come , del resto, rilevato dallo stesso ricorrente– e si è pronunciata con riferimento a tutti i motivi, in parte rigettandoli ed in parte dichiarandoli inammissibili. 9. Il primo motivo è infondato. 9.1. La C.t.r. si è pronunciata sui motivicon il quale la contribuente aveva denunciato il merito della pretesa tributaria– che quest’ultima ritenevaeccessiva – dichiarandolo inammissibili . Più precisamente , sul punto la sentenza ha così statuito «L’affermazione contenuta nel quarto e nel quinto motivo volta ad affermare come la cartella rechi una pretesa eccessiva per imposte ritenute interessi e sanzioni non può costituire motivo ammissibile di censura alla sentenza ed all’atto del concessionario». 9.2. Leragioni dell’inammissibilità, se pure non esplicitate in forma espressa, sono inequivocabilmente evincibili in quanto implicite ne lla sintetica descri zione fatta in sentenza dell a censura dichiarata inammissibile in quanto«volta ad affermare come la cartella rechi una pretesa eccessiva per imposte ritenute interessi e sanzioni». La statuizione di inammissibilità preceduta dalla ricostruzione dei motivi proposti è idonea ad esplicitare il ragionamento sotteso, ovvero che, il motivo era inammissibile non risultando mossa alcuna specifica critica. Tale, del resto, non potrebbe ritenersi la mera lagnanza sulla pretesa tributaria in quanto «eccessiva». 9.3. In ogni caso, la mancanza d i motivaz ione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma , Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 cod. proc. civ.,di correggere lamotivazione, anche a fronte di un error in procedendo , quale lamotivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass. Sez. U. 02/02/2017, n. 2731).Sul punto, pertanto, non può che confermarsi l’inammissibilità dei motivi quattro e cinque di cui all’atto di appello;gli stessi, infatti, erano genericamente formulati in ragione di una supposta infondatezza nel merito della pretesa tributaria e della violazione dell’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, senza null’altro aggiungere e, dunque, stante la loro assoluta incertezza, in violazione dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. 10. Il secondo ed il terzo motivo sono anch’essi inammissibili. 10.1. La questione controversa, e fatta oggetto di specifica censura, riguardava l’omessa comunicazione degli esiti della liquidazione delle somme dovute sulla base della dichiarazione d’imposta;La C.t.p. rilevava che detta ultima non era dovuta in quanto non necessaria,trattandosi di somme dichiarate e non versate; la C.t.r. confermava la detta statuizione. La ricorrente in primo grado, quanto alle somme portate dalla cartella, si era limitata a dedurre che le stesse erano « eccessive » , senza mai allegare che non corrispondevano a quanto dovuto in ragione della dichiarazione di imposta. La C.t.r., pertanto , dichiarava inammissibile il motivo con cui si era contestata genericamente l’eccessività delle somme e rigettava nel merito il motivo relativo alla omessa comunicazione ritenendola non dovuta. L’entità delle somme pretese –della cui non rispondenza a quanto derivante dalla dichiarazione la ricorrente ha dubitatoper la prima volta in appello –non è un fatto il cui esame è stato pretermesso in quanto la C.t.r ha dichiarato inammissibile tout court il motivo con cui si era contestato il quantum delle somme portate dalla cartella. 10.2.Quanto, infine, alla mancanza di motivazione sulla medesima questione, deve ribadirsi che la C.t.r. ha dichiarato inammissibili i motivi di appello con i quali la ricorrente aveva contestato gli importi pretesi ritenendolieccessivi.Va ribaditoche dalla struttura impugnatoria del processo tributario, discende che la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraversospecifici motivi di impugnazione dell'atto che non possono ravvisarsi nella semplice e generica contestazione dell’eccessività della pretesa o della mancanza di prova della corrispondenza tra quanto risultante dalla dichiarazione e quanto oggetto della cartella emessa ai sensi dell’art. 36-bis. cit. La decisione di inammissibilità del motivo è, pertanto, conforme alla legge, restandone così integrata la motivazione ex art. 384 cod. proc. civ. 11. Il quarto motivo è inammissibile. 11.1. La censura mossa dalla ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Quest’ultima, come chiaramente desumibile dal tenore letterale della motivazione, non ha ritenuto che la cartella impugnata fos se esente da vizi di forma, denunciati in ricorso e reiterati in appello, in quanto conforme al modello ministeriale e così, implicitamente assumendo in modo erroneo la prevalenza di quest’ultimo rispetto a quanto previsto dalla legge n. 212 del 2000. La C.t.r., al contrario, ha rigettato il motivo ritenendo che la cartella fosse conforme a quanto previsto dalla detta normativa affermando che «la cartella […] contiene tutte le indicazioni volute [dalla] L 212/2000» ed aggiungendo, così corroborando l’assunto, che il concessionario si era attenuto al modello ministeriale. 11.2. Quanto al richiamo contenuto in sentenza all’art. 156 cod. proc. civ., sebbene il medesimo non sia conferente rispetto all’oggetto del contendere, non sposta il fulcro della decisioneche non risulta aver ritenuto che i vizi dedotti dal contribuente potessero ritenersi sanati per raggiungimento dello scopo, avendo espressamente affermato che la cartella conteneva tutte le indicazioni volute dalla legge n. 212 del 2000. 12. Il quinto motivo è inammissibile. 12.1. La ricorrente assume che la sentenza, a fronte dei vizi di forma denunciati in primo ed in secondo grado, avrebbe pronunciato solo con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 7 legge n. 212 del 2000 e non sulla violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 1 e 2 D.M. n. 546 del 1992. 12.2. Per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr., ex plurimis, Cass.29/01/2021, n. 2151; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153). Pertanto, non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto.» (Cass.04/06/2019, n. 1525). 12.3. Nel caso di specie, non vi è stata omessa pronuncia in quanto la C.t.r. ha concluso per la regolarità formale della cartella facendo riferimento alla conformità della medesima alla legge n. 212 del 2000, con implicito richiamo all’art. 7, la cui violazione era stata contestata dal contribuente, che è norma di carattere generale.Il ricorrente, del resto, non haesplicitato in ricorso, così incorrendo nell’inammissibilità del motivo ex art. 366 cod. proc. civ., da quale specifico vizio, diverso da quelli comunque riconducibili all’art. 7 cit., e contemplato, invece, dall’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 e dagli artt. 1 e 2 D.M. n. 546 del 1992, l’atto impugnato fosse affetto. 13.Il ricorso va, pertanto, complessivamente rigettato 14. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere alla controricorrentele spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 a titolo di compenso, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per