Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12728/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alla requisitoria depositata e conclude per il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'accoglimento degli stessi.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati in relazione alla contestazione di bancarotta semplice loro ascritta (da aggravamento del dissesto per non aver tempestivamente chiesto il fallimento e per non avere tenuto il libro degli inventari aggiornato), essendosi il reato prescritto, ed ha rideterminato la pena per entrambi, quanto al delitto di concorso in bancarotta fraudolenta documentale - e per il solo Braghini anche distrattiva - già diversamente delimitata la contestazione nel perimetro dal GUP in primo grado), in anni uno e mesi quattro di reclusione, riducendo anche le pene accessorie fallimentari, nella durata di tre anni.

Precisamente, gli imputati devono rispondere, Braghini, delle condotte distrattive contestate, diverse dalla sottrazione di 25.172,10 euro per gli anni 2013 e 2014 (in relazione alla quale il GUP ha pronunciato assoluzione perché il fatto non sussiste), ed entrambi del concorso in bancarotta fraudolenta documentale da apposizione di ricavi fittizi nelle scritture contabili, nella loro qualità di soci e componenti del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 26.6.2015.

2. Avverso la sentenza d'appello ricorrono entrambi gli imputati, con distinti ricorsi, proposti dai rispettivi difensori di fiducia.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi distinti.

3.1. Una prima ragione di censura eccepisce vizio di motivazione manifestamente illogica e carente, deducendosi anche un travisamento della prova, relativamente al delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

La contestazione è costruita nel senso di ascrivere al ricorrente la condotta di aver sottratto o comunque distrutto i libri e le altre scritture contabili relativamente al periodo dal 1.1.2015 alla data del fallimento, mentre nella motivazione della sentenza impugnata si fa un riferimento non condivisibile al fatto che "la pronuncia di responsabilità si imporrebbe anche qualora si ritenesse che, in realtà, le scritture dell'ultimo semestre non furono effettivamente tenute", così ritenendosi equivalenti le condotte, ben diverse invece ed alternative e non sovrapponibili, di sottrazione e distruzione rispetto a quella di omessa tenuta, mai contestata.

Vi sarebbe, quindi, un difetto di correlazione tra accusa e sentenza, poiché la contestazione non ha mai avuto ad oggetto la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili.

La difesa denuncia, altresì, il vizio di motivazione rispetto alla prova dell'elemento psicologico del reato, rappresentato dal dolo specifico di aver agito in danno dei creditori.Al più - si afferma- ci si troverebbe dinanzi ad una condotta colposa commessa in violazione del dovere di diligenza e integrante, quindi, il reato di bancarotta semplice documentale.

3.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione carente, manifestamente illogica o con travisamento della prova, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale relativa agli anni 2011 e 2012, nei quali si è contestato di aver tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, mediante iscrizione di ricavi fittizi al fine di esporre utili non veritieri.

Il ricorrente evidenzia come i ricavi fossero effettivamente stati maturati dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che aveva scelto, tuttavia, di non fatturarli, stante l'impossibilità temporanea di pagamento da parte della società Idrica s.r.I., da cui derivavano, dal momento che la loro fatturazione, oltre a non essere corrisposta dall'effettivo pagamento (mai poi avvenuto), avrebbe determinato anche l'insorgere del debito IVA.

Non vi era, quindi, alla base, un intento fraudolento.

3.3. La terza censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione omessa o manifestamente illogica, denunciando ancora una volta il travisamento delle prove anche in relazione alla contestazione di bancarotta fraudolenta per distrazione inerente alla condotta distrattiva di beni facenti parte del patrimonio sociale per euro 569.224,05, della quale non sarebbe stato determinato chiaramente, nel corso del dibattimento e quindi in sentenza, l'oggetto reale della distrazione (beni materiali e rimanenze).

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre distinti motivi anch'esso.

4.1. Con la prima delle ragioni di censura la difesa denuncia mancanza della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui viene ritenuta la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Si evidenzia in proposito che, invece, i ricavi contestati come non veritieri ed iscritti fossero effettivamente stati maturati dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che aveva scelto, tuttavia, di non fatturarli stante l'impossibilità temporanea di pagamento da parte della società Idrica s.r.I., da cui derivavano, dal momento che la loro fatturazione, oltre a non essere corrisposta dall'effettivo pagamento (mai poi avvenuto), avrebbe determinato anche l'insorgere del debito IVA.

Non vi era, quindi, alla base, un intento fraudolento.

4.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del reato di bancarotta semplice relativamente all'aggravamento del dissesto contestato.

4.3. La terza ragione di censura denuncia violazione di legge per la mancata riqualificazione della condotta contestata in quella di bancarotta semplice documentale.5. [OSCURATO:PERSONA] PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto dei ricorsi con requisitoria scritta.

5.1. E' stata ammessa la trattazione orale dei ricorsi su istanza difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi sono infondati e devono essere rigettati, per le ragioni che si esporranno di seguito.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di motivi che, ad un esame globale, si traducono in ragioni già esposte con l'atto di appello e, nel loro nucleo essenziale, esaminate dalla Corte territoriale, con una sentenza convincente dal punto di vista logico- strutturale.

2.1. Il primo dei punti censori dedotti, che attacca, contemporaneamente, il travisamento della prova relativa al reato di bancarotta fraudolenta documentale e la mancata riqualificazione della condotta in bancarotta semplice, nonché il difetto di correlazione tra accusa e condanna, non tiene conto che la sentenza impugnata ha enunciato puntuali elementi di fatto dai quali ha dedotto la sussistenza del reato; argomenti con i quali il ricorso si confronta solo superficialmente e parzialmente.

Anzitutto, infatti, la sentenza impugnata ha stigmatizzato la consegna al curatore soltanto di una parte della contabilità, vale a dire quella sino al novembre 2014, nonché una consegna incompleta nel mese successivo ed una consegna del tutto mancante nei sei mesi precedenti il fallimento.

Secondo la Corte d'Appello, la mancanza di qualsiasi documento contabile proprio nei mesi cruciali che hanno preceduto la decozione ha determinato la conseguenza di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari - sottolinea la sentenza impugnata - proprio per il periodo più importante, quello immediatamente precedente al fallimento, impedendo di risalire alla sorte di alcune voci attive del patrimonio sociale, presenti alla fine del 2014, come risulta dalla contabilità invece acquisita: a fronte di un fondo per 22.665 euro, di rimanenze pari ad oltre 175.000 euro e di beni materiali per 370.000 euro, il curatore, infatti, ha ritrovato soltanto alcuni beni strumentali rivenduti per un ricavo di 7.000 euro.

Da qui, la logica conclusione dei giudici di secondo grado circa la riconducibilità della condotta di sottrazione o distruzione od omessa tenuta delle scritture contabili all'elemento soggettivo del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori.

Si rivela infondata, così, anche la denuncia relativa alla mancata riqualificazione della condotta di bancarotta fraudolenta documentale in quella di bancarotta semplice.

Non ha pregio, poi, l'argomento riferito al difetto di contestazione e di correlazione tra accusa e sentenza, poiché, se è vero che l'imputazione formalmente si riferisce alle due condotte alternative di sottrazione o distruzione, è anche vero che, sin dal primo grado, la difesa è stata posta in grado di conoscere i caratteri concreti di quanto veniva contestato al ricorrente, vale a dire la mancata, volontaria consegna delle scritture contabili relative all'ultima fase della vita della società, con l'intenzione di pregiudicare il ceto creditorio.

Inoltre, giova ricordare che già in passato la Cassazione ha avuto modo di chiarire come non sussista violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi in cui la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale sia pronunciata per omessa tenuta delle scritture contabili, piuttosto che per sottrazione o distruzione delle stesse come indicato nell'imputazione, poichè tali fattispecie si equivalgono, evidentemente in un'ottica di fenomenologia degli esiti, sempre costituiti dalla loro mancanza per le dovute verifiche del curatore (cfr. Sez. 5, n. 42754 del 26/5/2017, Ziliani, Rv. 271847).

E ciò non smentisce la diversità delle condotte di occultamento, anche per omessa tenuta, delle scritture contabili, piuttosto che di sottrazione o distruzione delle stesse (tutte fattispecie a dolo specifico, in ogni caso: cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 29838).

2.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si dubita dell'affermazione di responsabilità relativa all'ulteriore condotta di bancarotta fraudolenta documentale - quella riferita al periodo 2011 e 2012 (reato contestato in concorso con il coimputato e altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) ed alla tenuta di essa in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, con l'iscrizione di ricavi fittizi al fine di esporre utili non veritieri - è manifestamente infondato e costruito secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità.

Le argomentazioni della sentenza impugnata, infatti, superano indenni le eccezioni difensive, che ripropongono una alternativa ipotesi ricostruttiva delle prove, rivalutandone il significato e, quindi, proponendo al Collegio una diversa e più favorevole lettura della vicenda.

Ed invece, come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Nella specie, i giudici d'appello hanno evidenziato che il mantenimento di appostazioni attive in contabilità ha dato una fallace rappresentazione della situazione patrimoniale della società, nella consapevolezza della possibile alterazione, nei destinatari delle informazioni contabili, della percezione dello stato patrimoniale e della solidità economica della società e ritardando la possibilità di conoscere, per i creditori e in generale il pubblico, la situazione economica reale della società, già nel 2011 afflitta da uno stato di decozione acuta.

2.3. Quanto al terzo motivo di censura, riferito alla bancarotta fraudolenta per distrazione, la sentenza di secondo grado ha evidenziato che il ricorrente non ha dato spiegazioni sulla destinazione dei beni patrimoniali non rinvenuti e che, risultanti dalla contabilità, avrebbero dovuto essere reperiti in sede fallimentare mentre invece non erano stati ritrovati.

E si è già evidenziato come di quei beni e di quelle attività l'ultima traccia si ritrova nelle scritture contabili del 2014, poiché quelle relative ai sei mesi precedenti al fallimento sono state volutamente non consegnate - a prescindere dalla causa a monte di tale assenza dei dati contabili societari - proprio per impedire la ricostruzione del patrimonio della fallita.

La giurisprudenza di questa Corte, per tali situazioni, sfiegt~glielza frequenti nelle kJ dinamiche delle sorti delle società decotte, da tempo ha stabilito linee interpretative stabili, secondo le quali, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385) Nell'affermare tale principio, la sentenza Aucello, per prima, ha osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87

I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare.

Tale affermazione consolidata trova ulteriore sviluppo nella giurisprudenza che ha chiarito come, in ogni caso, l'applicazione corretta del principio di apparente inversione dell'onere della prova implica che il giudice non possa ignorare le ragioni dell'imputato che, ad esempio, esponga di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020, Costantino, Rv. 279204).

Tuttavia, come ha segnalato la stessa sentenza Costantino, non può valere a superare l'inversione dell'onere della prova della distrazione di beni mobili a carico del fallito l'indicazione generica della loro ubicazione che non ne consenta l'esatta individuazione.

Allo stesso modo, la Corte d'Appello, nel caso di specie, ha correttamente ritenuto implausibile l'ipotesi difensiva del deterioramento dei beni o della loro dispersione, solo a7119, genericamente addotta, ispirandosi alla giurisprudenza della Cassazione poc'anzi richiamata e condivisa dal Collegio.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso complessivamente infondato.

3.1. La prima delle tre censure proposte, che si duole del vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, è priva di pregio, poiché basata su un erroneo presupposto logico- interpretativo.

Il ricorso, infatti, erra nel ritenere che la condotta contestata di tenuta delle scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari sia un'ipotesi di reato a dolo specifico, mentre invece essa si caratterizza per l'atteggiamento generico della volontà delittuosa, secondo quanto oramai chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice.

Ed infatti, la fraudolenta tenuta delle scritture contabili, di cui alla seconda parte dell'art. 216, comma primo, n. 2,

I. fall., e che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari (come accaduto nel caso di specie), integra un'ipotesi di reato a dolo generico mentre sono le condotte tipizzate nella prima parte della medesima disposizione (occultamento anche nelle forme dell'omessa tenuta, sottrazione, distruzione) a qualificarsi dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato come fattispecie a dolo specifico (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).

Tale vizio genetico della censura proposta la rende inutile dal punto di vista della prospettazione rivolta al Collegio.

3.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché genericamente formulato e svolto in chiave rivalutativa degli elementi di prova, senza neppure tener conto che, in relazione alla condotta di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto - cui la censura sembra riferita, ancorchè non chiaramente - il provvedimento impugnato ha pronunciato sentenza di estinzione del reato per prescrizione, dando atto della mancata rinuncia alla stessa prescrizione e dell'insussistenza di ragioni in base alle quali procedere ad una pronuncia pienamente assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 3.3.

La terza censura è inammissibile perché estremamente generica, diretta a contestare la mancata riqualificazione delle condotte di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice, mediante un mero argomento evocativo incentrato sull'assertiva proposizione che l'atteggiamento tenuto dal ricorrente sia stato di mera superficialità.

4. Al rigetto dei ricorsi s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alla requisitoria depositata e conclude per il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'accoglimento degli stessi. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati in relazione alla contestazione di bancarotta semplice loro ascritta (da aggravamento del dissesto per non aver tempestivamente chiesto il fallimento e per non avere tenuto il libro degli inventari aggiornato), essendosi il reato prescritto, ed ha rideterminato la pena per entrambi, quanto al delitto di concorso in bancarotta fraudolenta documentale - e per il solo Braghini anche distrattiva - già diversamente delimitata la contestazione nel perimetro dal GUP in primo grado), in anni uno e mesi quattro di reclusione, riducendo anche le pene accessorie fallimentari, nella durata di tre anni. Precisamente, gli imputati devono rispondere, Braghini, delle condotte distrattive contestate, diverse dalla sottrazione di 25.172,10 euro per gli anni 2013 e 2014 (in relazione alla quale il GUP ha pronunciato assoluzione perché il fatto non sussiste), ed entrambi del concorso in bancarotta fraudolenta documentale da apposizione di ricavi fittizi nelle scritture contabili, nella loro qualità di soci e componenti del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 26.6.2015. 2. Avverso la sentenza d'appello ricorrono entrambi gli imputati, con distinti ricorsi, proposti dai rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi distinti. 3.1. Una prima ragione di censura eccepisce vizio di motivazione manifestamente illogica e carente, deducendosi anche un travisamento della prova, relativamente al delitto di bancarotta fraudolenta documentale. La contestazione è costruita nel senso di ascrivere al ricorrente la condotta di aver sottratto o comunque distrutto i libri e le altre scritture contabili relativamente al periodo dal 1.1.2015 alla data del fallimento, mentre nella motivazione della sentenza impugnata si fa un riferimento non condivisibile al fatto che "la pronuncia di responsabilità si imporrebbe anche qualora si ritenesse che, in realtà, le scritture dell'ultimo semestre non furono effettivamente tenute", così ritenendosi equivalenti le condotte, ben diverse invece ed alternative e non sovrapponibili, di sottrazione e distruzione rispetto a quella di omessa tenuta, mai contestata. Vi sarebbe, quindi, un difetto di correlazione tra accusa e sentenza, poiché la contestazione non ha mai avuto ad oggetto la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili. La difesa denuncia, altresì, il vizio di motivazione rispetto alla prova dell'elemento psicologico del reato, rappresentato dal dolo specifico di aver agito in danno dei creditori.Al più - si afferma- ci si troverebbe dinanzi ad una condotta colposa commessa in violazione del dovere di diligenza e integrante, quindi, il reato di bancarotta semplice documentale. 3.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione carente, manifestamente illogica o con travisamento della prova, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale relativa agli anni 2011 e 2012, nei quali si è contestato di aver tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, mediante iscrizione di ricavi fittizi al fine di esporre utili non veritieri. Il ricorrente evidenzia come i ricavi fossero effettivamente stati maturati dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che aveva scelto, tuttavia, di non fatturarli, stante l'impossibilità temporanea di pagamento da parte della società Idrica s.r.I., da cui derivavano, dal momento che la loro fatturazione, oltre a non essere corrisposta dall'effettivo pagamento (mai poi avvenuto), avrebbe determinato anche l'insorgere del debito IVA. Non vi era, quindi, alla base, un intento fraudolento. 3.3. La terza censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione omessa o manifestamente illogica, denunciando ancora una volta il travisamento delle prove anche in relazione alla contestazione di bancarotta fraudolenta per distrazione inerente alla condotta distrattiva di beni facenti parte del patrimonio sociale per euro 569.224,05, della quale non sarebbe stato determinato chiaramente, nel corso del dibattimento e quindi in sentenza, l'oggetto reale della distrazione (beni materiali e rimanenze). 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre distinti motivi anch'esso. 4.1. Con la prima delle ragioni di censura la difesa denuncia mancanza della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui viene ritenuta la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale. Si evidenzia in proposito che, invece, i ricavi contestati come non veritieri ed iscritti fossero effettivamente stati maturati dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che aveva scelto, tuttavia, di non fatturarli stante l'impossibilità temporanea di pagamento da parte della società Idrica s.r.I., da cui derivavano, dal momento che la loro fatturazione, oltre a non essere corrisposta dall'effettivo pagamento (mai poi avvenuto), avrebbe determinato anche l'insorgere del debito IVA. Non vi era, quindi, alla base, un intento fraudolento. 4.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del reato di bancarotta semplice relativamente all'aggravamento del dissesto contestato. 4.3. La terza ragione di censura denuncia violazione di legge per la mancata riqualificazione della condotta contestata in quella di bancarotta semplice documentale.5. [OSCURATO:PERSONA] PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto dei ricorsi con requisitoria scritta. 5.1. E' stata ammessa la trattazione orale dei ricorsi su istanza difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono infondati e devono essere rigettati, per le ragioni che si esporranno di seguito. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di motivi che, ad un esame globale, si traducono in ragioni già esposte con l'atto di appello e, nel loro nucleo essenziale, esaminate dalla Corte territoriale, con una sentenza convincente dal punto di vista logico- strutturale. 2.1. Il primo dei punti censori dedotti, che attacca, contemporaneamente, il travisamento della prova relativa al reato di bancarotta fraudolenta documentale e la mancata riqualificazione della condotta in bancarotta semplice, nonché il difetto di correlazione tra accusa e condanna, non tiene conto che la sentenza impugnata ha enunciato puntuali elementi di fatto dai quali ha dedotto la sussistenza del reato; argomenti con i quali il ricorso si confronta solo superficialmente e parzialmente. Anzitutto, infatti, la sentenza impugnata ha stigmatizzato la consegna al curatore soltanto di una parte della contabilità, vale a dire quella sino al novembre 2014, nonché una consegna incompleta nel mese successivo ed una consegna del tutto mancante nei sei mesi precedenti il fallimento. Secondo la Corte d'Appello, la mancanza di qualsiasi documento contabile proprio nei mesi cruciali che hanno preceduto la decozione ha determinato la conseguenza di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari - sottolinea la sentenza impugnata - proprio per il periodo più importante, quello immediatamente precedente al fallimento, impedendo di risalire alla sorte di alcune voci attive del patrimonio sociale, presenti alla fine del 2014, come risulta dalla contabilità invece acquisita: a fronte di un fondo per 22.665 euro, di rimanenze pari ad oltre 175.000 euro e di beni materiali per 370.000 euro, il curatore, infatti, ha ritrovato soltanto alcuni beni strumentali rivenduti per un ricavo di 7.000 euro. Da qui, la logica conclusione dei giudici di secondo grado circa la riconducibilità della condotta di sottrazione o distruzione od omessa tenuta delle scritture contabili all'elemento soggettivo del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. Si rivela infondata, così, anche la denuncia relativa alla mancata riqualificazione della condotta di bancarotta fraudolenta documentale in quella di bancarotta semplice. Non ha pregio, poi, l'argomento riferito al difetto di contestazione e di correlazione tra accusa e sentenza, poiché, se è vero che l'imputazione formalmente si riferisce alle due condotte alternative di sottrazione o distruzione, è anche vero che, sin dal primo grado, la difesa è stata posta in grado di conoscere i caratteri concreti di quanto veniva contestato al ricorrente, vale a dire la mancata, volontaria consegna delle scritture contabili relative all'ultima fase della vita della società, con l'intenzione di pregiudicare il ceto creditorio. Inoltre, giova ricordare che già in passato la Cassazione ha avuto modo di chiarire come non sussista violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi in cui la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale sia pronunciata per omessa tenuta delle scritture contabili, piuttosto che per sottrazione o distruzione delle stesse come indicato nell'imputazione, poichè tali fattispecie si equivalgono, evidentemente in un'ottica di fenomenologia degli esiti, sempre costituiti dalla loro mancanza per le dovute verifiche del curatore (cfr. Sez. 5, n. 42754 del 26/5/2017, Ziliani, Rv. 271847). E ciò non smentisce la diversità delle condotte di occultamento, anche per omessa tenuta, delle scritture contabili, piuttosto che di sottrazione o distruzione delle stesse (tutte fattispecie a dolo specifico, in ogni caso: cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 29838). 2.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si dubita dell'affermazione di responsabilità relativa all'ulteriore condotta di bancarotta fraudolenta documentale - quella riferita al periodo 2011 e 2012 (reato contestato in concorso con il coimputato e altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) ed alla tenuta di essa in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, con l'iscrizione di ricavi fittizi al fine di esporre utili non veritieri - è manifestamente infondato e costruito secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità. Le argomentazioni della sentenza impugnata, infatti, superano indenni le eccezioni difensive, che ripropongono una alternativa ipotesi ricostruttiva delle prove, rivalutandone il significato e, quindi, proponendo al Collegio una diversa e più favorevole lettura della vicenda. Ed invece, come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Nella specie, i giudici d'appello hanno evidenziato che il mantenimento di appostazioni attive in contabilità ha dato una fallace rappresentazione della situazione patrimoniale della società, nella consapevolezza della possibile alterazione, nei destinatari delle informazioni contabili, della percezione dello stato patrimoniale e della solidità economica della società e ritardando la possibilità di conoscere, per i creditori e in generale il pubblico, la situazione economica reale della società, già nel 2011 afflitta da uno stato di decozione acuta. 2.3. Quanto al terzo motivo di censura, riferito alla bancarotta fraudolenta per distrazione, la sentenza di secondo grado ha evidenziato che il ricorrente non ha dato spiegazioni sulla destinazione dei beni patrimoniali non rinvenuti e che, risultanti dalla contabilità, avrebbero dovuto essere reperiti in sede fallimentare mentre invece non erano stati ritrovati. E si è già evidenziato come di quei beni e di quelle attività l'ultima traccia si ritrova nelle scritture contabili del 2014, poiché quelle relative ai sei mesi precedenti al fallimento sono state volutamente non consegnate - a prescindere dalla causa a monte di tale assenza dei dati contabili societari - proprio per impedire la ricostruzione del patrimonio della fallita. La giurisprudenza di questa Corte, per tali situazioni, sfiegt~glielza frequenti nelle kJ dinamiche delle sorti delle società decotte, da tempo ha stabilito linee interpretative stabili, secondo le quali, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385) Nell'affermare tale principio, la sentenza Aucello, per prima, ha osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare. Tale affermazione consolidata trova ulteriore sviluppo nella giurisprudenza che ha chiarito come, in ogni caso, l'applicazione corretta del principio di apparente inversione dell'onere della prova implica che il giudice non possa ignorare le ragioni dell'imputato che, ad esempio, esponga di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020, Costantino, Rv. 279204). Tuttavia, come ha segnalato la stessa sentenza Costantino, non può valere a superare l'inversione dell'onere della prova della distrazione di beni mobili a carico del fallito l'indicazione generica della loro ubicazione che non ne consenta l'esatta individuazione. Allo stesso modo, la Corte d'Appello, nel caso di specie, ha correttamente ritenuto implausibile l'ipotesi difensiva del deterioramento dei beni o della loro dispersione, solo a7119, genericamente addotta, ispirandosi alla giurisprudenza della Cassazione poc'anzi richiamata e condivisa dal Collegio. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso complessivamente infondato. 3.1. La prima delle tre censure proposte, che si duole del vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, è priva di pregio, poiché basata su un erroneo presupposto logico- interpretativo. Il ricorso, infatti, erra nel ritenere che la condotta contestata di tenuta delle scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari sia un'ipotesi di reato a dolo specifico, mentre invece essa si caratterizza per l'atteggiamento generico della volontà delittuosa, secondo quanto oramai chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice. Ed infatti, la fraudolenta tenuta delle scritture contabili, di cui alla seconda parte dell'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall., e che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari (come accaduto nel caso di specie), integra un'ipotesi di reato a dolo generico mentre sono le condotte tipizzate nella prima parte della medesima disposizione (occultamento anche nelle forme dell'omessa tenuta, sottrazione, distruzione) a qualificarsi dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato come fattispecie a dolo specifico (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). Tale vizio genetico della censura proposta la rende inutile dal punto di vista della prospettazione rivolta al Collegio. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché genericamente formulato e svolto in chiave rivalutativa degli elementi di prova, senza neppure tener conto che, in relazione alla condotta di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto - cui la censura sembra riferita, ancorchè non chiaramente - il provvedimento impugnato ha pronunciato sentenza di estinzione del reato per prescrizione, dando atto della mancata rinuncia alla stessa prescrizione e dell'insussistenza di ragioni in base alle quali procedere ad una pronuncia pienamente assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 3.3. La terza censura è inammissibile perché estremamente generica, diretta a contestare la mancata riqualificazione delle condotte di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice, mediante un mero argomento evocativo incentrato sull'assertiva proposizione che l'atteggiamento tenuto dal ricorrente sia stato di mera superficialità. 4. Al rigetto dei ricorsi s
Sentenza Cassazione n. 12728/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris