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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 41430/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. e lo condannava alla pena di giustizia.

2. Proponeva appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA], censurando il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

L'atto di appello veniva trasmesso a questa Corte, trattandosi di sentenza inappellabile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso - così qualificato l'atto di appello - è inammissibile perché si limita ad avanzare argomentazioni di merito in ordine alla applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., senza evidenziare alcuna violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che contiene adeguata argomentazione in ordine a tale decisione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al ?armento delle /P1 spese processuali e CUIRROMmingi della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. e lo condannava alla pena di giustizia. 2. Proponeva appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA], censurando il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. L'atto di appello veniva trasmesso a questa Corte, trattandosi di sentenza inappellabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso - così qualificato l'atto di appello - è inammissibile perché si limita ad avanzare argomentazioni di merito in ordine alla applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., senza evidenziare alcuna violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che contiene adeguata argomentazione in ordine a tale decisione. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al ?armento delle /P1 spese processuali e CUIRROMmingi della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41430/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris