CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 07512/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 167-31448/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorsoproposto nell'interesse ch [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione dei reati ascritti, è manifestamente infondato perché in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente applicati nella specie (si veda, in particolare, pag. 8); che, invero, la recidiva qualificata, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); ritenuto che il secondo motivo, in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.