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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 11567/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 18/09/2020, la Corte di appello di Roma, rideterminata in me/ius la durata delle pene accessorie fallimentari, ha nel resto confermato la sentenza del 05/11/2019 con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - rispettivamente: il primo, amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dalla data di costituzione al 21/11/2008 e dal 06/07/2010 al 13/05/2011, poi liquidatore della società da tale data alla declaratoria di fallimento del 12/01/2012; la seconda amministratore unico della fallita dal 06/10/2008 al 06/07/2010, nonché amministratore e socio unico o maggioritario in vari periodi di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I. - responsabile dei reati - aggravati dalla pluralità dei fatti di bancarotta e dal danno di rilevante gravità - di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver distratto beni strumentali della fallita per un valore iscritto a bilancio di 700 mila euro cedendoli a [OSCURATO:SOCIETA]. al prezzo di circa 200 mila euro, comunque pagato nella misura di circa 51 mila euro (capo a1) e il ramo di azienda ceduto al prezzo di circa 36 mila euro a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo a2) e di bancarotta fraudolenta documentale (capo b).

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione all'insussistenza del presupposto oggettivo e soggettivo del reato di cui al capo a1), per omessa valutazione delle prove, inesistenza della dissimulazione della cessione e della distrazione in danno della fallita.

La Corte di appello non ha valutato gli elementi indicati nel gravame, dai quali avrebbe dovuto rilevare che i beni strumentali non sono stati oggetto di inventario presso la sede della fallita perché in precedenza alienati e che tali beni sono stati comunque rinvenuti presso [OSCURATO:SOCIETA]. e, successivamente, oggetto di transazione tra detta società e la curatela.

La cessione dei beni strumentali è avvenuta a un prezzo congruo, come dimostrato dalla transazione nella quale la curatela ha ritenuto congruo il prezzo indicato nell'originaria cessione, subentrando nel rapporto e accordando una dilazione di pagamento, sicché il fallimento non era privo di attivo.

2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione all'insussistenza del presupposto oggettivo e soggettivo del reato di cui al capo a2), per omessa valutazione delle prove, inesistenza della dissimulazione della cessione e della distrazione in danno della fallita.

La cessione del ramo di azienda è intervenuta solo tra la fallita e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., unica ad avere nell'oggetto sociale la costruzione di edifici, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. opera nel settore del noleggio di mezzi e non vi è alcuna prova che quest'ultima società fosse la destinataria effettiva della cessione del ramo d'azienda, tanto che, dopo la cessione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. effettuò i lavori, ottenendo i relativi pagamenti, laddove la Corte di appello si è limitata ad affermare la strumentalità della costituzione delle due società con finalità distrattive, non argomentando circa le deduzioni difensive relative alla congruità del prezzo e alle rispettive titolarità dei rapporti.

La Corte di appello censura l'operazione in quanto potenzialmente pregiudizievole non per i creditori della fallita, ma per quelli di [OSCURATO:SOCIETA].

2.3. Il terzo motivo denuncia, con riferimento al capo b) e alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], vizi di motivazione, in quanto la Corte di appello non ha tenuto conto della circostanza che l'omessa consegna della documentazione contabile non poteva essere ascritta alla ricorrente, che è stata amministratore della fallita per un breve periodo (dal 06/10/2008 al 06/07/2010), a distanza di tempo dal fallimento (intervenuto il 12/01/2012).

2.4. Il quarto motivo denuncia, con riferimento al capo b) e alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], vizi di motivazione, in quanto la sentenza impugnata non ha argomentato in ordine alla dedotta insussistenza dei presupposti della bancarotta documentale, ossia, quanto all'omessa consegna delle fatture afferenti alle cessioni dei beni strumentali, alla regolare annotazione nella documentazione versata al curatore, e all'irrilevanza dell'omessa consegna del libro delle assemblee dei soci, data la natura del documento (che renderebbe al più ipotizzabile una bancarotta semplice).

La mancata produzione degli originali delle fatture e/o del libro inventari non ha reso più difficile la lettura della cessione dei beni strumentali a [OSCURATO:SOCIETA]. (operazione nella quale è subentrato il curatore) e del ramo di azienda a [OSCURATO:PERSONA] (indicata nel dettaglio al consulente e oggetto di revocatoria non accolta).

La consegna dei mastrini e del libro giornale in uno con i relativi atti di cessione hanno posto la curatela nella piena cognizione delle operazioni e non denotano elementi di frode o di ostacolo, mentre la mancata consegna degli originali delle fatture non può essere letta quale elemento a carico, non risultando che la curatela abbia chiesto gli originali.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono parzialmente fondati.

2. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la comunanza dei temi trattati in relazione ai due fatti distrattivi ritenuti dalle conformi sentenze di merito, non sono fondati.

2.1. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763).

2.2. I giudici di merito hanno fatto buon governo del principio di diritto richiamato, valorizzando plurimi, convergenti elementi espressivi di "indici di fraudolenza" delle cessioni contestate sub specie di distrazioni.

In primo luogo, sono state rimarcate le chiare cointeressenze dei due imputati, germani alternatisi nella carica amministrativa della fallita, rispetto alle due imprese coinvolte in quanto destinatarie delle cessioni, posto che, come rimarcato dalla sentenza impugnata, le due società sono state istituite ad hoc per realizzare le distrazioni, essendo stato costituite lo stesso giorno e con la medesima sede legale.

La Corte distrettuale sottolinea la riconducibilità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:SOCIETA]. ai due Rosati; come più analiticamente segnala la sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), all'epoca della cessione in suo favore, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era amministrata da [OSCURATO:PERSONA], mentre all'epoca dell'altra cessione [OSCURATO:SOCIETA]. era amministrata da uno zio dei due imputati.

Le decisioni di merito hanno poi dato conto della disamina della condotta degli imputati alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., gravata da un pesante passivo (stimato dal curatore in più di 600 mila euro, sulla base della documentazione acquisita presso i fornitori della fallita) e cedente dei beni strumentali a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. - lo precisa sempre la sentenza di primo grado - attraverso vendite di singoli beni, che a una lettura parcellizzata delle operazioni, avrebbero potuto essere scambiate per operazioni di natura occasionale e non preordinate al passaggio alla stessa [OSCURATO:SOCIETA] della gran parte dei macchinari di [OSCURATO:PERSONA] s.r.i. e, di conseguenza, alla sostanziale cessione commerciale della società poi fallita.

3. Le doglianze articolate dai ricorrenti non scalfiscono la tenuta logico- argomentativa dell'apparato giustificativo posto a fondamento del giudizio di condanna per i fatti di bancarotta patrimoniale in questione.

3.1. Il primo motivo non è fondato.

Priva di consistenza è la deduzione relativa al passaggio della motivazione della sentenza impugnata in cui il giudice di appello sottolinea che in sede di inventario presso la società fallita non sono stati rinvenuti i beni richiesti dalla curatela, posto che il rilievo, nell'economia del discorso giustificativo, ha la funzione di dar conto dello stato dell'azienda dopo la declaratoria di fallimento e di avviare la spiegazione delle vicende che a tale stato avevano condotto.

Quanto alla congruità del prezzo, la Corte di appello ha registrato la rilevante differenza tra il valore dei beni appostato in bilancio (700 euro) e il prezzo di vendita a [OSCURATO:SOCIETA] (200 mila), risultando comunque decisivo che, come messo in luce dalla sentenza di primo grado, furono poi effettivamente pagati 50 mila euro.

Al riguardo, è sufficiente ribadire il costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'alienazione di cespiti della fallita integra la fattispecie di bancarotta per distrazione qualora ad essa non sia seguito «il pagamento del prezzo pattuito» (Sez. 5, n. 33306 del 23/05/2016, Cosci, Rv. 268022).

La transazione con la curatela asseritamente intervenuta, in quanto post factum, è priva di rilievo in ordine alla sussistenza del fatto di bancarotta per distrazione, anche alla luce del pagamento effettivo di una ridotta quota del prezzo pattuito.

3.2. Anche il secondo motivo non merita accoglimento.

La doglianza relativa al "secondo" passaggio a favore di [OSCURATO:SOCIETA] del ramo d'azienda ceduto a [OSCURATO:PERSONA] investe un profilo dell'argomentazione estraneo ai nucleo essenziale della ratio deadendi, essendo decisiva - come si vedrà - la fuoriuscita di beni dalla società, così da precludere la prosecuzione dell'attività di impresa e inidonea a far conseguire il ripianamento delle perdite: profili, questi, del tutto estranei alla doglianza, sicché essa è priva di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la deduzione dei ricorrenti risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).Quanto alle censure relative alla natura distrattiva della cessione, i ricorrenti obliterano il complessivo contesto - messo in luce dalle conformi sentenze di merito - nel quale essa è intervenuta.

Come si è visto, alla cessione dei beni strumentali a [OSCURATO:SOCIETA] si è poi aggiunta - un mese dopo l'ultimazione delle "singole" (ma coordinate e preordinate) vendite - la cessione del ramo d'azienda a [OSCURATO:PERSONA] (all'epoca, come si è detto, amministrata da [OSCURATO:PERSONA]) del ramo d'azienda costituito da due contratti con il Comune di Scandriglio, dai crediti relativi ai lavori già svolti, etc., cessione intervenuta per un prezzo definito dalla Corte distrettuale irrisorio, con giudizio non oggetto di specifica disamina critica da parte dei ricorsi.

Rilievo, questo relativo alle pressoché simultanee cessioni, che, come si è anticipato, chiama in causa il consolidato orientamento in forza del quale «integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società» (Sez. 5, n. 16989 del 02/04/2014, Costa, Rv. 259858; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 10778 del 10/01/2012, Petruzziello, Rv. 252008).

Nei termini indicati, la motivazione relativa al fatto distrattivo di cui al capo a2) non è inficiata dalle censure dei ricorrenti.

4. Il terzo e il quarto motivo, concernenti l'imputazione di bancarotta documentale, devono essere accolti.

4.1. Il terzo motivo, relativo alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], è fondato.

La sentenza di primo grado aveva giustificato la condanna della coimputata anche per il fatto di bancarotta documentale sull'assunto che l'omessa tenuta del libro giornale e del libro delle assemblee risaliva anche al periodo in cui l'imputata era stata amministratrice di diritto della società.

A fronte di tale argomentare, l'atto di appello aveva richiamato la relazione del consulente del P.M. nella parte relativa alla tenuta del libro giornale e aveva dedotto l'irrilevanza della mancata tenuta dei libro assemblee.

La sentenza impugnata si sottrae a qualsiasi valutazione delle specifiche censure articolate dall'appellante, risultando pertanto, in parte qua, viziata da mancanza di motivazione.

4.2. Alle medesime conclusioni deve giungersi con riferimento al quarto motivo, relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata ha dato atto, per un verso, che il curatore ha riferito di non essere stato in possesso delle scritture obbligatorie e, per altro, verso, che la irregolare tenuta delle stesse scritture non ha reso possibile la compiuta ricostruzione del movimento degli affari.

Nei termini indicati, la motivazione della sentenza impugnata è intrinsecamente contraddittoria, affermando, allo stesso tempo, la mancata consegna delle scritture contabili e la loro irregolare tenuta.

Inoltre, a fronte della motivazione della sentenza di primo grado (che aveva circoscritto il fatto di bancarotta documentale in esame all'omessa tenuta del libro inventari e del libro assemblee, alla mancata conservazione della fatture e alla conseguente incompletezza della documentazione contabile), l'atto di appello aveva proposto una serie di censure (relative, ad esempio, alla consegna dei mastrini e del libro giornale, che avrebbero consentito alla curatela di avere la completa disponibilità dei dati afferenti ad acquisti e a vendite) non oggetto di puntuale disamina da parte della sentenza impugna, che, pertanto, anche per questa parte deve essere annullata.

5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale nonché, per l'effetto, al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, mentre, nel resto i ricorsi devono essere rigettati P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale e al conseguente trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 18/09/2020, la Corte di appello di Roma, rideterminata in me/ius la durata delle pene accessorie fallimentari, ha nel resto confermato la sentenza del 05/11/2019 con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - rispettivamente: il primo, amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dalla data di costituzione al 21/11/2008 e dal 06/07/2010 al 13/05/2011, poi liquidatore della società da tale data alla declaratoria di fallimento del 12/01/2012; la seconda amministratore unico della fallita dal 06/10/2008 al 06/07/2010, nonché amministratore e socio unico o maggioritario in vari periodi di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I. - responsabile dei reati - aggravati dalla pluralità dei fatti di bancarotta e dal danno di rilevante gravità - di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver distratto beni strumentali della fallita per un valore iscritto a bilancio di 700 mila euro cedendoli a [OSCURATO:SOCIETA]. al prezzo di circa 200 mila euro, comunque pagato nella misura di circa 51 mila euro (capo a1) e il ramo di azienda ceduto al prezzo di circa 36 mila euro a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo a2) e di bancarotta fraudolenta documentale (capo b). 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione all'insussistenza del presupposto oggettivo e soggettivo del reato di cui al capo a1), per omessa valutazione delle prove, inesistenza della dissimulazione della cessione e della distrazione in danno della fallita. La Corte di appello non ha valutato gli elementi indicati nel gravame, dai quali avrebbe dovuto rilevare che i beni strumentali non sono stati oggetto di inventario presso la sede della fallita perché in precedenza alienati e che tali beni sono stati comunque rinvenuti presso [OSCURATO:SOCIETA]. e, successivamente, oggetto di transazione tra detta società e la curatela. La cessione dei beni strumentali è avvenuta a un prezzo congruo, come dimostrato dalla transazione nella quale la curatela ha ritenuto congruo il prezzo indicato nell'originaria cessione, subentrando nel rapporto e accordando una dilazione di pagamento, sicché il fallimento non era privo di attivo. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione all'insussistenza del presupposto oggettivo e soggettivo del reato di cui al capo a2), per omessa valutazione delle prove, inesistenza della dissimulazione della cessione e della distrazione in danno della fallita. La cessione del ramo di azienda è intervenuta solo tra la fallita e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., unica ad avere nell'oggetto sociale la costruzione di edifici, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. opera nel settore del noleggio di mezzi e non vi è alcuna prova che quest'ultima società fosse la destinataria effettiva della cessione del ramo d'azienda, tanto che, dopo la cessione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. effettuò i lavori, ottenendo i relativi pagamenti, laddove la Corte di appello si è limitata ad affermare la strumentalità della costituzione delle due società con finalità distrattive, non argomentando circa le deduzioni difensive relative alla congruità del prezzo e alle rispettive titolarità dei rapporti. La Corte di appello censura l'operazione in quanto potenzialmente pregiudizievole non per i creditori della fallita, ma per quelli di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.3. Il terzo motivo denuncia, con riferimento al capo b) e alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], vizi di motivazione, in quanto la Corte di appello non ha tenuto conto della circostanza che l'omessa consegna della documentazione contabile non poteva essere ascritta alla ricorrente, che è stata amministratore della fallita per un breve periodo (dal 06/10/2008 al 06/07/2010), a distanza di tempo dal fallimento (intervenuto il 12/01/2012). 2.4. Il quarto motivo denuncia, con riferimento al capo b) e alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], vizi di motivazione, in quanto la sentenza impugnata non ha argomentato in ordine alla dedotta insussistenza dei presupposti della bancarotta documentale, ossia, quanto all'omessa consegna delle fatture afferenti alle cessioni dei beni strumentali, alla regolare annotazione nella documentazione versata al curatore, e all'irrilevanza dell'omessa consegna del libro delle assemblee dei soci, data la natura del documento (che renderebbe al più ipotizzabile una bancarotta semplice). La mancata produzione degli originali delle fatture e/o del libro inventari non ha reso più difficile la lettura della cessione dei beni strumentali a [OSCURATO:SOCIETA]. (operazione nella quale è subentrato il curatore) e del ramo di azienda a [OSCURATO:PERSONA] (indicata nel dettaglio al consulente e oggetto di revocatoria non accolta). La consegna dei mastrini e del libro giornale in uno con i relativi atti di cessione hanno posto la curatela nella piena cognizione delle operazioni e non denotano elementi di frode o di ostacolo, mentre la mancata consegna degli originali delle fatture non può essere letta quale elemento a carico, non risultando che la curatela abbia chiesto gli originali. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono parzialmente fondati. 2. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la comunanza dei temi trattati in relazione ai due fatti distrattivi ritenuti dalle conformi sentenze di merito, non sono fondati. 2.1. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). 2.2. I giudici di merito hanno fatto buon governo del principio di diritto richiamato, valorizzando plurimi, convergenti elementi espressivi di "indici di fraudolenza" delle cessioni contestate sub specie di distrazioni. In primo luogo, sono state rimarcate le chiare cointeressenze dei due imputati, germani alternatisi nella carica amministrativa della fallita, rispetto alle due imprese coinvolte in quanto destinatarie delle cessioni, posto che, come rimarcato dalla sentenza impugnata, le due società sono state istituite ad hoc per realizzare le distrazioni, essendo stato costituite lo stesso giorno e con la medesima sede legale. La Corte distrettuale sottolinea la riconducibilità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:SOCIETA]. ai due Rosati; come più analiticamente segnala la sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), all'epoca della cessione in suo favore, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era amministrata da [OSCURATO:PERSONA], mentre all'epoca dell'altra cessione [OSCURATO:SOCIETA]. era amministrata da uno zio dei due imputati. Le decisioni di merito hanno poi dato conto della disamina della condotta degli imputati alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., gravata da un pesante passivo (stimato dal curatore in più di 600 mila euro, sulla base della documentazione acquisita presso i fornitori della fallita) e cedente dei beni strumentali a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. - lo precisa sempre la sentenza di primo grado - attraverso vendite di singoli beni, che a una lettura parcellizzata delle operazioni, avrebbero potuto essere scambiate per operazioni di natura occasionale e non preordinate al passaggio alla stessa [OSCURATO:SOCIETA] della gran parte dei macchinari di [OSCURATO:PERSONA] s.r.i. e, di conseguenza, alla sostanziale cessione commerciale della società poi fallita. 3. Le doglianze articolate dai ricorrenti non scalfiscono la tenuta logico- argomentativa dell'apparato giustificativo posto a fondamento del giudizio di condanna per i fatti di bancarotta patrimoniale in questione. 3.1. Il primo motivo non è fondato. Priva di consistenza è la deduzione relativa al passaggio della motivazione della sentenza impugnata in cui il giudice di appello sottolinea che in sede di inventario presso la società fallita non sono stati rinvenuti i beni richiesti dalla curatela, posto che il rilievo, nell'economia del discorso giustificativo, ha la funzione di dar conto dello stato dell'azienda dopo la declaratoria di fallimento e di avviare la spiegazione delle vicende che a tale stato avevano condotto. Quanto alla congruità del prezzo, la Corte di appello ha registrato la rilevante differenza tra il valore dei beni appostato in bilancio (700 euro) e il prezzo di vendita a [OSCURATO:SOCIETA] (200 mila), risultando comunque decisivo che, come messo in luce dalla sentenza di primo grado, furono poi effettivamente pagati 50 mila euro. Al riguardo, è sufficiente ribadire il costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'alienazione di cespiti della fallita integra la fattispecie di bancarotta per distrazione qualora ad essa non sia seguito «il pagamento del prezzo pattuito» (Sez. 5, n. 33306 del 23/05/2016, Cosci, Rv. 268022). La transazione con la curatela asseritamente intervenuta, in quanto post factum, è priva di rilievo in ordine alla sussistenza del fatto di bancarotta per distrazione, anche alla luce del pagamento effettivo di una ridotta quota del prezzo pattuito. 3.2. Anche il secondo motivo non merita accoglimento. La doglianza relativa al "secondo" passaggio a favore di [OSCURATO:SOCIETA] del ramo d'azienda ceduto a [OSCURATO:PERSONA] investe un profilo dell'argomentazione estraneo ai nucleo essenziale della ratio deadendi, essendo decisiva - come si vedrà - la fuoriuscita di beni dalla società, così da precludere la prosecuzione dell'attività di impresa e inidonea a far conseguire il ripianamento delle perdite: profili, questi, del tutto estranei alla doglianza, sicché essa è priva di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la deduzione dei ricorrenti risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).Quanto alle censure relative alla natura distrattiva della cessione, i ricorrenti obliterano il complessivo contesto - messo in luce dalle conformi sentenze di merito - nel quale essa è intervenuta. Come si è visto, alla cessione dei beni strumentali a [OSCURATO:SOCIETA] si è poi aggiunta - un mese dopo l'ultimazione delle "singole" (ma coordinate e preordinate) vendite - la cessione del ramo d'azienda a [OSCURATO:PERSONA] (all'epoca, come si è detto, amministrata da [OSCURATO:PERSONA]) del ramo d'azienda costituito da due contratti con il Comune di Scandriglio, dai crediti relativi ai lavori già svolti, etc., cessione intervenuta per un prezzo definito dalla Corte distrettuale irrisorio, con giudizio non oggetto di specifica disamina critica da parte dei ricorsi. Rilievo, questo relativo alle pressoché simultanee cessioni, che, come si è anticipato, chiama in causa il consolidato orientamento in forza del quale «integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società» (Sez. 5, n. 16989 del 02/04/2014, Costa, Rv. 259858; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 10778 del 10/01/2012, Petruzziello, Rv. 252008). Nei termini indicati, la motivazione relativa al fatto distrattivo di cui al capo a2) non è inficiata dalle censure dei ricorrenti. 4. Il terzo e il quarto motivo, concernenti l'imputazione di bancarotta documentale, devono essere accolti. 4.1. Il terzo motivo, relativo alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], è fondato. La sentenza di primo grado aveva giustificato la condanna della coimputata anche per il fatto di bancarotta documentale sull'assunto che l'omessa tenuta del libro giornale e del libro delle assemblee risaliva anche al periodo in cui l'imputata era stata amministratrice di diritto della società. A fronte di tale argomentare, l'atto di appello aveva richiamato la relazione del consulente del P.M. nella parte relativa alla tenuta del libro giornale e aveva dedotto l'irrilevanza della mancata tenuta dei libro assemblee. La sentenza impugnata si sottrae a qualsiasi valutazione delle specifiche censure articolate dall'appellante, risultando pertanto, in parte qua, viziata da mancanza di motivazione. 4.2. Alle medesime conclusioni deve giungersi con riferimento al quarto motivo, relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata ha dato atto, per un verso, che il curatore ha riferito di non essere stato in possesso delle scritture obbligatorie e, per altro, verso, che la irregolare tenuta delle stesse scritture non ha reso possibile la compiuta ricostruzione del movimento degli affari. Nei termini indicati, la motivazione della sentenza impugnata è intrinsecamente contraddittoria, affermando, allo stesso tempo, la mancata consegna delle scritture contabili e la loro irregolare tenuta. Inoltre, a fronte della motivazione della sentenza di primo grado (che aveva circoscritto il fatto di bancarotta documentale in esame all'omessa tenuta del libro inventari e del libro assemblee, alla mancata conservazione della fatture e alla conseguente incompletezza della documentazione contabile), l'atto di appello aveva proposto una serie di censure (relative, ad esempio, alla consegna dei mastrini e del libro giornale, che avrebbero consentito alla curatela di avere la completa disponibilità dei dati afferenti ad acquisti e a vendite) non oggetto di puntuale disamina da parte della sentenza impugna, che, pertanto, anche per questa parte deve essere annullata. 5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale nonché, per l'effetto, al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, mentre, nel resto i ricorsi devono essere rigettati P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale e al conseguente trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame
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