Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 28284/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, nel riformare in melius il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, comma 1, n. 2), 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte argomentato che alla luce della personalità dell'imputato e di quanto risultava dal certificato penale non era possibile escludere la recidiva contestata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 luglio 2025 iglier estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, nel riformare in melius il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, comma 1, n. 2), 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte argomentato che alla luce della personalità dell'imputato e di quanto risultava dal certificato penale non era possibile escludere la recidiva contestata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 iglier estensore Il
Sentenza Cassazione n. 28284/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris