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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 27699/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblido Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, uditi per l'indagata gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 10 febbraio 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 14 agosto 2021 dal GIP del Tribunale di Roma a carico di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 7.271.374,36 per il reato di cui all'art. 10 -quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del2000.

2. L'indagata ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

Con il primo deduce la violazione di legge in merito al fumus del delitto ascritto.

Contesta l'attribuzione della qualità di amministratore di fatto e, ancor più, che questo elemento sia di per sé sufficiente a configurare il reato dell'art. 10- quater.

Lamenta il difetto di argomenti sui profili soggettivo e oggettivo del reato.

Con il secondo denuncia la violazione di legge perché il Tribunale non aveva considerato che si era sempre dichiarata estranea ai fatti, che non era stata sentita nel corso delle indagini a differenza del co-indagato, che i dipendenti avevano confermato che si occupava solo delle questioni di lavoro, che aveva giustificato i movimenti bancari.

Lamenta che il Tribunale non aveva esaminato i documenti comprovanti il suo ruolo nella società.

Contesta la valutazione in merito al fatto che poteva aver impartito delle disposizioni all'utilizzatore del pin per le attività fiscali.

Segnala che alcune compensazioni erano state fatte su banche con cui la sua società non aveva rapporti, il che confermava l'estraneità alla vicenda.

Ritiene la motivazione fortemente carente, contraddittoria, irragionevole, sì da integrare la violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è nel complesso infondato, potendo i due motivi essere trattati congiuntamente.

E' incontestato che le indagini hanno consentito di accertare che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., negli anni d'imposta 2014-2017, ha illecitamente compensato i suoi debiti fiscali, previdenziali e assicurativi, utilizzando crediti d'imposta inesistenti, in quanto non indicati nelle dichiarazioni annuali dei redditi e del sostituto d'imposta.

Il Tribunale del riesame ha valorizzato i seguenti elementi a carico dell'indagata per dimostrare il suo ruolo di amministratore di fatto in concorso con [OSCURATO:PERSONA], come tale responsabile del reato: era stata consigliere d'amministrazione della società in quegli anni, aveva la delega a operare sui conti, aveva incassato numerosi assegni con la dicitura "a me medesimo", aveva prelevato dei contanti e fatto delle spese con le carte di credito aziendali, gli informatori, tra cui i lavoratori, l'avevano indicata come punto di riferimento della società, i finanzieri avevano avuto accesso alla documentazione della società grazie a lei.

Il Tribunale ha altresì analizzato la documentazione prodotta dalla difesa, ivi compresa quella bancaria, e ha chiarito, nei limiti della cognizione sommaria propria della cautela, per quale ragione gli elementi di giudizio offerti a discarico erano da considerarsi recessivi rispetto agli elementi a carico.

In particolare, per la documentazione bancaria, il Tribunale ha escluso che gli elementi fossero sicuramente conducenti nel senso della compatibilità dei prelievi con le esigenze aziendali.All'esito dell'ampia disanima del materiale indiziario, ha concluso che la società era di fatto gestita dal duo Tucci-Serrago, perché nessuno conosceva il legale rappresentante.

A differenza di quanto argomentato dalla difesa, l'ordinanza ha dato puntualmente conto dei presupposti dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, per cui il tema d'indagine non si è esaurito solo nell'individuazione dell'amministratore di fatto, per il quale, a ben vedere, il ricorrente ha lamentato piuttosto l'illogicità della motivazione che la sua inesistenza, sicché si è certamente fuori dal perimetro dell'art. 325 cod. proc. pen.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 26 maggio 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblido Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, uditi per l'indagata gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 10 febbraio 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 14 agosto 2021 dal GIP del Tribunale di Roma a carico di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 7.271.374,36 per il reato di cui all'art. 10 -quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del2000. 2. L'indagata ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge in merito al fumus del delitto ascritto. Contesta l'attribuzione della qualità di amministratore di fatto e, ancor più, che questo elemento sia di per sé sufficiente a configurare il reato dell'art. 10- quater. Lamenta il difetto di argomenti sui profili soggettivo e oggettivo del reato. Con il secondo denuncia la violazione di legge perché il Tribunale non aveva considerato che si era sempre dichiarata estranea ai fatti, che non era stata sentita nel corso delle indagini a differenza del co-indagato, che i dipendenti avevano confermato che si occupava solo delle questioni di lavoro, che aveva giustificato i movimenti bancari. Lamenta che il Tribunale non aveva esaminato i documenti comprovanti il suo ruolo nella società. Contesta la valutazione in merito al fatto che poteva aver impartito delle disposizioni all'utilizzatore del pin per le attività fiscali. Segnala che alcune compensazioni erano state fatte su banche con cui la sua società non aveva rapporti, il che confermava l'estraneità alla vicenda. Ritiene la motivazione fortemente carente, contraddittoria, irragionevole, sì da integrare la violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è nel complesso infondato, potendo i due motivi essere trattati congiuntamente. E' incontestato che le indagini hanno consentito di accertare che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., negli anni d'imposta 2014-2017, ha illecitamente compensato i suoi debiti fiscali, previdenziali e assicurativi, utilizzando crediti d'imposta inesistenti, in quanto non indicati nelle dichiarazioni annuali dei redditi e del sostituto d'imposta. Il Tribunale del riesame ha valorizzato i seguenti elementi a carico dell'indagata per dimostrare il suo ruolo di amministratore di fatto in concorso con [OSCURATO:PERSONA], come tale responsabile del reato: era stata consigliere d'amministrazione della società in quegli anni, aveva la delega a operare sui conti, aveva incassato numerosi assegni con la dicitura "a me medesimo", aveva prelevato dei contanti e fatto delle spese con le carte di credito aziendali, gli informatori, tra cui i lavoratori, l'avevano indicata come punto di riferimento della società, i finanzieri avevano avuto accesso alla documentazione della società grazie a lei. Il Tribunale ha altresì analizzato la documentazione prodotta dalla difesa, ivi compresa quella bancaria, e ha chiarito, nei limiti della cognizione sommaria propria della cautela, per quale ragione gli elementi di giudizio offerti a discarico erano da considerarsi recessivi rispetto agli elementi a carico. In particolare, per la documentazione bancaria, il Tribunale ha escluso che gli elementi fossero sicuramente conducenti nel senso della compatibilità dei prelievi con le esigenze aziendali.All'esito dell'ampia disanima del materiale indiziario, ha concluso che la società era di fatto gestita dal duo Tucci-Serrago, perché nessuno conosceva il legale rappresentante. A differenza di quanto argomentato dalla difesa, l'ordinanza ha dato puntualmente conto dei presupposti dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, per cui il tema d'indagine non si è esaurito solo nell'individuazione dell'amministratore di fatto, per il quale, a ben vedere, il ricorrente ha lamentato piuttosto l'illogicità della motivazione che la sua inesistenza, sicché si è certamente fuori dal perimetro dell'art. 325 cod. proc. pen. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 26 maggio 2022 I
Decreto Cassazione n. 27699/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris