CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 luglio 1970
Cassazione n. 21312/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a NAPOLI il 23/07/1970 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Cuneo, con la quale il medesimo è stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, si limita ad un mero enunciato di dissenso e non è, pertanto, consentito in sede di legittimità, atteso che è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] g r [OSCURATO:PERSONA]. a Q G FlitlEi0113(1Matzia De S s 2-