CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 39988/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - CUI 049UDOV nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAI dato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a carico di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata delle parti per la fattispecie di cui agli artt. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 30. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deduce la contraddittorietà della sentenza nella determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. 2. Va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi del citato art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. Sul punto si veda Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, la quale ha precisato che la verifica di cui innanzi deve essere condotta sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (conforme, ex plurimis, Sez. 2, n, 14377 del 31/03/2021, Paolini, Rv. 281116). Parimenti, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023, la quale, muovendo dalla necessità che l'errore sia manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, ha rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza). Orbene, la censura è inammissibile in quanto prospetta non l'illegalità della pena ma la mera contraddittorietà della motivazione in merito alla determinazione della pena base, comunque concordata delle stesse parti nella formulata richiesta di applicazione di pena (come emergente dalla sentenza impugnata). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.