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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 24745/2026

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appello di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato lasentenza con cui il 12 aprile 2023 il Giudice dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] ha condannato, in esito al giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] alla penadi anni uno e mesi otto di reclusione, ritenuta la continuazione e riconosciuta larecidiva, con riferimento a trasgressioni alla misura di prevenzione personale dellasorveglianza speciale di [OSCURATO:PERSONA] con obbligo di soggiorno, commessenelle giornate del 24 dicembre 2019, 16 gennaio, 20 febbraio, 21 luglio e 4 agosto2020, per aver violato la prescrizione di presentarsi presso il Commissario di P.S.di Bitonto nei giorni di domenica, martedì e giovedì alle ore

12.30.2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzodifensore, articolando tre motivi.2.1 Con il primo motivo eccepisce violazione di legge in relazione all’art. 75d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e vizio di motivazione, dolendosi che, in spregioai principi di legalità e tassatività delle prescrizioni della misura di prevenzionepersonale, il decreto applicativo del Tribunale di Bari abbia stabilito i giorni dipresentazione all’autorità di [OSCURATO:PERSONA], rimettendo a quest’ultima ladeterminazione dell’orario, con conseguente difetto di tipicità della fattispecieincriminatrice.

Lamenta altresì che la Corte di appello non abbia motivatosull’offensività in concreto di un mero ritardo sull’orario indicato dall’autorità diPubblica [OSCURATO:PERSONA].2.2 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione,avendo la Corte di appello rigettato la domanda del difensore di sostituzione dellapena, sugli erronei rilievi che fosse tardiva e che il professionista fosse sprovvistodi procura speciale.2.3 Con il terzo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla ritenutainammissibilità della richiesta di esclusione della recidiva.3.

Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, non essendopervenuta richiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, primo periodo, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non merita accoglimento.2.

Il primo motivo di censura è infondato.La Corte di appello ha congruamente motivato sul punto attinto da critica,evidenziando che era stato il Tribunale delle misure di prevenzione a demandareall’autorità di P.S., nel provvedimento applicativo, di stabilire l’orario dipresentazione nei giorni di martedì, giovedì e domenica: l’ora della presentazioneera stata fissata alle 12.30 nel verbale di esecuzione del 9 luglio 2020.Tale modus operandi risulta in linea con il principio di diritto, secondo cui, intema di misure di prevenzione è conforme alla ratio dell’art. 8 d.lgs. n. 159 del2011, volta a realizzare in concreto l’applicazione della misura di prevenzioneassicurando l’effettività della sorveglianza, nonché al tenore letterale delladisposizione stessa che, al comma 5, consente al giudice di imporre "tutte quelleprescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale",«la prefissione di giorni determinati nei quali adempiere l’obbligo di presentazionead un ufficio di pubblica sicurezza da parte di un sorvegliato speciale con obbligodi soggiorno, residuando in capo all’autorità di p.s. la possibilità di ulteriormentespecificare l’indicazione di un’ora precisa perché ciò rientra tra le facoltà di taleautorità, stante l’obbligo di presentarsi ad essa "ad ogni chiamata"» (Sez. 1, n.4503 del 14/01/2022, n. m.).Aspecifica e meramente rivalutativa risulta l’ulteriore censura, con cui ilricorrente si duole dell’omessa valutazione in concreto dell’offensività delletrasgressioni in presenza di meri ritardi.Il giudice di merito ha chiarito che il 4 agosto 2020 l’imputato non si erapresentato al Commissariato di P.S., mentre nelle altre giornate in contestazionesi erano registrate inosservanze “di entità tutt’altro che inapprezzabile” alla fissataprescrizione oraria.Va ricordato che «in tema di misure di prevenzione personali, integra il reatoprevisto dall’art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2001 la condotta di chi, contravvenendoagli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si presenta inritardo all’autorità di pubblica sicurezza per apporre la firma sull’apposito registro»(Sez. 5, n. 13518 del 20/01/2015, Fiaré, Rv. 262895, in relazione a condotta diritardo di un’ora rispetto al tempo stabilito; in precedenza v. anche Sez. 1, n.25628 del 03/06/2008, Badaloni, Rv. 240456, che ha ritenuto idoneo a integrareil reato previsto dall’art. 9 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, all’epoca vigente,un ritardo di quindici minuti sull’orario stabilito per il rientro nell’abitazione).3.

Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso che, investendo iltrattamento sanzionatorio, merita di essere trattato, in ordine logico, prima delladoglianza concernente l’omessa sostituzione della pena.Correttamente la Corte di appello ha ritenuto inammissibile la censuraconcernente la recidiva riconosciuta dal primo giudice, perché articolata coi motivinuovi in violazione del principio generale delle impugnazioni della necessariacorrelazione coi motivi originariamente proposti.

Ed invero, «in tema diimpugnazioni, il motivo inerente alla configurabilità della recidiva costituisce unpunto autonomo della decisione, sicché, ove l’appello originario abbia avutoriguardo ad altri aspetti del trattamento sanzionatorio (la configurabilità diun’aggravante, il riconoscimento delle attenuanti generiche, il bilanciamento tra lecircostanze e la misura della pena), non ci si può dolere, con i motivi aggiunti,dell’insufficiente motivazione o della violazione delle disposizioni in tema direcidiva» (Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci, Rv. 283803 - 01).Il giudice del gravame, con motivazione logica e immune da rilievi, ha negatole attenuanti generiche e una rivisitazione del trattamento sanzionatorio facendoleva sulla significativa reiterazione della condotta illecita dell’imputato, espressivadi marcata insensibilità al rispetto della misura e di intensità del dolo, esull’insussistenza di obiettive emergenze valutabili a favore dell’imputato, anchealla luce della ritenuta recidiva.Trova applicazione il consolidato principio di diritto, a tenore del quale «intema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, lacui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia noncontraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicatinell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione odell’esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).4.

Passibile di rigetto è infine il secondo motivo di ricorso.La Corte di appello ha giustificato il diniego opposto alla richiesta diapplicazione della sanzione sostitutiva, formulata ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen.,in ragione della proposizione dell’istanza con i motivi aggiunti, rilevandoulteriormente il difetto di procura speciale in capo al difensore instante.Tale ultimo rilievo è stato fondatamente censurato dal ricorrente, che hadocumentato di aver allegato all’atto di appello procura speciale con cui l’imputatofacultava il difensore a chiedere la pena sostitutiva.Va detto tuttavia che non risulta validamente contrastato l’argomentoprincipale in ordine alla tardività della richiesta.Sul punto il ricorrente deduce che il decreto di citazione per il giudizio diappello recava in calce l’avviso che il difensore munito di procura speciale avrebbepotuto chiedere l’applicazione delle pene sostitutive anche con i motivi nuoviproposti ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e con le memorie ex art.598-bis, comma 1, cod. proc. pen., fino a quindici giorni prima dell’udienza.L’indicazione contenuta nell’avviso non giustifica tuttavia la deroga alladisciplina transitoria in materia di sanzioni sostitutive introdotta dall’art. 95 deld.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a norma del quale le disposizioni contenute nelCapo III della legge 24 novembre 1981 n. 689 si applicano, ove più favorevoli,anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello alladata di entrata in vigore del decreto legislativo.Premesso che si tratta di disciplina di ordine pubblico e inderogabile, perragioni di ordinato svolgimento dei processi, e agevolmente comprensibile dallaparte con l’ausilio di un tecnico qualificato come il difensore, si osserva comequesta Corte abbia chiarito che la citata disposizione transitoria deve essereintesa, secondo il suo tenore letterale, nel senso che le disposizioni sopravvenutesi applicano alternativamente o ai giudizi di primo grado o a quelli di appello chefossero pendenti al momento della entrata in vigore della nuova normativa.Ne consegue che, quando, come nel caso in esame, il giudizio era pendentein primo grado alla data di entrata in vigore delle disposizioni più favorevoli, eraindefettibile onere dell’imputato formulare istanza volta all’applicazione dellenuove sanzioni sostitutive in quella sede, e, non essendo stata tale facoltàtempestivamente esercitata, la stessa non poteva essere "recuperata" nelsuccessivo grado di appello, nel corso del quale la richiesta avrebbe potuto esserepresentata esclusivamente sotto le forme di un motivo d’impugnazione volto acontestare la decisione emessa nel precedente grado di giudizio, con la quale erastata rigettata la richiesta di ammissione alle sanzioni sostitutive, a suo tempoformulata.Trova allora applicazione il principio di diritto secondo cui, «in tema di penesostitutive di pene detentive brevi, è tardiva la richiesta formulata, per la primavolta, dall’imputato nel giudizio di appello, nel caso in cui quest’ultimo non l’abbiagià presentata nel corso del giudizio di primo grado, se pendente al 30/12/2022,data di entrata in vigore della cd.

"riforma Cartabia", posto che la disciplinatransitoria di cui all’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere intesa nelsenso che le disposizioni sopravvenute più favorevoli si applicano al primo giudizioo a quello di appello a seconda del grado in cui pendeva il processo alla dataindicata» (Sez. 2, n. 181 del 04/12/2025, dep. 2026, D’Agata, Rv. 289139 – 01;conformi Sez. 3, n. 25862 del 07/02/2024, Ventrone, n. m.; Sez. 2, n. 39743 del28/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288973 – 01; Sez. 2, n. 3962 del 13/01/2026, C.,Rv. 289291 – 01).5.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 15/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato lasentenza con cui il 12 aprile 2023 il Giudice dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] ha condannato, in esito al giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] alla penadi anni uno e mesi otto di reclusione, ritenuta la continuazione e riconosciuta larecidiva, con riferimento a trasgressioni alla misura di prevenzione personale dellasorveglianza speciale di [OSCURATO:PERSONA] con obbligo di soggiorno, commessenelle giornate del 24 dicembre 2019, 16 gennaio, 20 febbraio, 21 luglio e 4 agosto2020, per aver violato la prescrizione di presentarsi presso il Commissario di P.S.di Bitonto nei giorni di domenica, martedì e giovedì alle ore 12.30.2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzodifensore, articolando tre motivi.2.1 Con il primo motivo eccepisce violazione di legge in relazione all’art. 75d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e vizio di motivazione, dolendosi che, in spregioai principi di legalità e tassatività delle prescrizioni della misura di prevenzionepersonale, il decreto applicativo del Tribunale di Bari abbia stabilito i giorni dipresentazione all’autorità di [OSCURATO:PERSONA], rimettendo a quest’ultima ladeterminazione dell’orario, con conseguente difetto di tipicità della fattispecieincriminatrice. Lamenta altresì che la Corte di appello non abbia motivatosull’offensività in concreto di un mero ritardo sull’orario indicato dall’autorità diPubblica [OSCURATO:PERSONA].2.2 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione,avendo la Corte di appello rigettato la domanda del difensore di sostituzione dellapena, sugli erronei rilievi che fosse tardiva e che il professionista fosse sprovvistodi procura speciale.2.3 Con il terzo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla ritenutainammissibilità della richiesta di esclusione della recidiva.3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, non essendopervenuta richiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, primo periodo, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. Il primo motivo di censura è infondato.La Corte di appello ha congruamente motivato sul punto attinto da critica,evidenziando che era stato il Tribunale delle misure di prevenzione a demandareall’autorità di P.S., nel provvedimento applicativo, di stabilire l’orario dipresentazione nei giorni di martedì, giovedì e domenica: l’ora della presentazioneera stata fissata alle 12.30 nel verbale di esecuzione del 9 luglio 2020.Tale modus operandi risulta in linea con il principio di diritto, secondo cui, intema di misure di prevenzione è conforme alla ratio dell’art. 8 d.lgs. n. 159 del2011, volta a realizzare in concreto l’applicazione della misura di prevenzioneassicurando l’effettività della sorveglianza, nonché al tenore letterale delladisposizione stessa che, al comma 5, consente al giudice di imporre "tutte quelleprescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale",«la prefissione di giorni determinati nei quali adempiere l’obbligo di presentazionead un ufficio di pubblica sicurezza da parte di un sorvegliato speciale con obbligodi soggiorno, residuando in capo all’autorità di p.s. la possibilità di ulteriormentespecificare l’indicazione di un’ora precisa perché ciò rientra tra le facoltà di taleautorità, stante l’obbligo di presentarsi ad essa "ad ogni chiamata"» (Sez. 1, n.4503 del 14/01/2022, n. m.).Aspecifica e meramente rivalutativa risulta l’ulteriore censura, con cui ilricorrente si duole dell’omessa valutazione in concreto dell’offensività delletrasgressioni in presenza di meri ritardi.Il giudice di merito ha chiarito che il 4 agosto 2020 l’imputato non si erapresentato al Commissariato di P.S., mentre nelle altre giornate in contestazionesi erano registrate inosservanze “di entità tutt’altro che inapprezzabile” alla fissataprescrizione oraria.Va ricordato che «in tema di misure di prevenzione personali, integra il reatoprevisto dall’art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2001 la condotta di chi, contravvenendoagli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si presenta inritardo all’autorità di pubblica sicurezza per apporre la firma sull’apposito registro»(Sez. 5, n. 13518 del 20/01/2015, Fiaré, Rv. 262895, in relazione a condotta diritardo di un’ora rispetto al tempo stabilito; in precedenza v. anche Sez. 1, n.25628 del 03/06/2008, Badaloni, Rv. 240456, che ha ritenuto idoneo a integrareil reato previsto dall’art. 9 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, all’epoca vigente,un ritardo di quindici minuti sull’orario stabilito per il rientro nell’abitazione).3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso che, investendo iltrattamento sanzionatorio, merita di essere trattato, in ordine logico, prima delladoglianza concernente l’omessa sostituzione della pena.Correttamente la Corte di appello ha ritenuto inammissibile la censuraconcernente la recidiva riconosciuta dal primo giudice, perché articolata coi motivinuovi in violazione del principio generale delle impugnazioni della necessariacorrelazione coi motivi originariamente proposti. Ed invero, «in tema diimpugnazioni, il motivo inerente alla configurabilità della recidiva costituisce unpunto autonomo della decisione, sicché, ove l’appello originario abbia avutoriguardo ad altri aspetti del trattamento sanzionatorio (la configurabilità diun’aggravante, il riconoscimento delle attenuanti generiche, il bilanciamento tra lecircostanze e la misura della pena), non ci si può dolere, con i motivi aggiunti,dell’insufficiente motivazione o della violazione delle disposizioni in tema direcidiva» (Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci, Rv. 283803 - 01).Il giudice del gravame, con motivazione logica e immune da rilievi, ha negatole attenuanti generiche e una rivisitazione del trattamento sanzionatorio facendoleva sulla significativa reiterazione della condotta illecita dell’imputato, espressivadi marcata insensibilità al rispetto della misura e di intensità del dolo, esull’insussistenza di obiettive emergenze valutabili a favore dell’imputato, anchealla luce della ritenuta recidiva.Trova applicazione il consolidato principio di diritto, a tenore del quale «intema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, lacui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia noncontraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicatinell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione odell’esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).4. Passibile di rigetto è infine il secondo motivo di ricorso.La Corte di appello ha giustificato il diniego opposto alla richiesta diapplicazione della sanzione sostitutiva, formulata ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen.,in ragione della proposizione dell’istanza con i motivi aggiunti, rilevandoulteriormente il difetto di procura speciale in capo al difensore instante.Tale ultimo rilievo è stato fondatamente censurato dal ricorrente, che hadocumentato di aver allegato all’atto di appello procura speciale con cui l’imputatofacultava il difensore a chiedere la pena sostitutiva.Va detto tuttavia che non risulta validamente contrastato l’argomentoprincipale in ordine alla tardività della richiesta.Sul punto il ricorrente deduce che il decreto di citazione per il giudizio diappello recava in calce l’avviso che il difensore munito di procura speciale avrebbepotuto chiedere l’applicazione delle pene sostitutive anche con i motivi nuoviproposti ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e con le memorie ex art.598-bis, comma 1, cod. proc. pen., fino a quindici giorni prima dell’udienza.L’indicazione contenuta nell’avviso non giustifica tuttavia la deroga alladisciplina transitoria in materia di sanzioni sostitutive introdotta dall’art. 95 deld.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a norma del quale le disposizioni contenute nelCapo III della legge 24 novembre 1981 n. 689 si applicano, ove più favorevoli,anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello alladata di entrata in vigore del decreto legislativo.Premesso che si tratta di disciplina di ordine pubblico e inderogabile, perragioni di ordinato svolgimento dei processi, e agevolmente comprensibile dallaparte con l’ausilio di un tecnico qualificato come il difensore, si osserva comequesta Corte abbia chiarito che la citata disposizione transitoria deve essereintesa, secondo il suo tenore letterale, nel senso che le disposizioni sopravvenutesi applicano alternativamente o ai giudizi di primo grado o a quelli di appello chefossero pendenti al momento della entrata in vigore della nuova normativa.Ne consegue che, quando, come nel caso in esame, il giudizio era pendentein primo grado alla data di entrata in vigore delle disposizioni più favorevoli, eraindefettibile onere dell’imputato formulare istanza volta all’applicazione dellenuove sanzioni sostitutive in quella sede, e, non essendo stata tale facoltàtempestivamente esercitata, la stessa non poteva essere "recuperata" nelsuccessivo grado di appello, nel corso del quale la richiesta avrebbe potuto esserepresentata esclusivamente sotto le forme di un motivo d’impugnazione volto acontestare la decisione emessa nel precedente grado di giudizio, con la quale erastata rigettata la richiesta di ammissione alle sanzioni sostitutive, a suo tempoformulata.Trova allora applicazione il principio di diritto secondo cui, «in tema di penesostitutive di pene detentive brevi, è tardiva la richiesta formulata, per la primavolta, dall’imputato nel giudizio di appello, nel caso in cui quest’ultimo non l’abbiagià presentata nel corso del giudizio di primo grado, se pendente al 30/12/2022,data di entrata in vigore della cd. "riforma Cartabia", posto che la disciplinatransitoria di cui all’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere intesa nelsenso che le disposizioni sopravvenute più favorevoli si applicano al primo giudizioo a quello di appello a seconda del grado in cui pendeva il processo alla dataindicata» (Sez. 2, n. 181 del 04/12/2025, dep. 2026, D’Agata, Rv. 289139 – 01;conformi Sez. 3, n. 25862 del 07/02/2024, Ventrone, n. m.; Sez. 2, n. 39743 del28/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288973 – 01; Sez. 2, n. 3962 del 13/01/2026, C.,Rv. 289291 – 01).5. Il ricorso deve essere pertanto rigettato con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 15/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]