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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 18015/2026

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ppresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LIDIACARCAVALLO;- ricorrente -contro2026BOTTAZZI GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2345B.

STORACE;- controricorrente -avverso la sentenza n. 246/2020 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 01/12/2020 R.G.N. 132/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7352/2021Numero sezionale 2345/2026Data pubblicazione 04/06/20261.

Con l’impugnata sentenza la Corte d’appello di Genova, inriforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto diGiorgio Bottazzi di accedere al trattamento di pensioneanticipata ed ha condannato l’I.N.P.S. ad erogare in suo favoreil relativo trattamento con decorrenza dal 1.2.2018.2.

In particolare, diversamente da quanto opinato dal giudice diprimo grado, secondo la Corte d’appello, l’art. 1, co.154, dellalegge n.205/2017, in base al quale l’accesso al pensionamentoanticipato si estende ai dipendenti di aziende editoriali e distampa di periodici cessate dall’attività ancorché, dopo il periododi godimento, siano stati collocati in mobilità dalla stessaimpresa, andava interpretato nel senso che, al fine diperfezionare il requisito minimo contributivo sulla base del qualeaccedere alla predetta anticipazione della pensione, possonoessere computati anche i contributi figurativi accreditati inriferimento al periodo di mobilità fruito successivamente allacessazione del rapporto di lavoro per lo scadere della cassaintegrazione.3.

Propone ricorso per cassazione l’I.N.P.S. affidandolo ad ununico motivo, illustrato anche con memoria, nella quale sichiede che la Corte segua alcuni precedenti già resi sulla stessafattispecie.

Il signor Bottazzi resiste con controricorso.4.

Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo, l’I.N.P.S. deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 154 della legge n. 205/2017,per avere la Corte erroneamente affermato che il requisitocontributivo minimo si perfezioni oltre il periodo di cassaNumero registro generale 7352/2021Numero sezionale 2345/2026integrazione, mediante computo dei contributi figNuumrearot divi rai ccolta generale 18015/2026Data pubblicazione 04/06/2026maturati durante la successiva mobilità.

Ad avviso delricorrente, la norma in epigrafe avrebbe introdotto una nuovadisciplina in tema di prepensionamento, speciale rispetto aquella contenuta nel d.P.R. n.157/2013, allo scopo disalvaguardare i dipendenti delle imprese editrici e stampatrici incrisi, consentendo loro di avvalersi dei più vantaggiosi criterifissati da una legge di settore precedente (art. 37 co.1, l. n.416/81), a condizione, però, che l’anzianità contributiva siastata raggiunta entro il periodo di godimento della cassaintegrazione.2.

Il motivo è fondato.3.

Questa Corte, con orientamento più volte ribadito (ordinanzenn. 27586/2025; 1504/2025 e 2440/2023), ha su talequestione affermato che, in tema di dipendenti di aziendeeditoriali e di stampa di periodici, ai fini dell'accesso alpensionamento anticipato ex art. 1, comma 154, cit., vannoritenuti utili i soli contributi versati nel periodo di cassaintegrazione guadagni straordinaria e non anche quellifigurativi, accreditati in riferimento al periodo di mobilitàsuccessivo alla cessazione del rapporto di lavoro per scadenzadella cassa integrazione.Ciò poiché la norma - riferendosi a coloro i quali hanno acquisitoil requisito contributivo stabilito dalla l. n. 416/81 entro ilperiodo di cassa integrazione, così fissando un limite temporaledefinitivo ai fini dell'adesione all'opzione del pensionamentoanticipato - ha introdotto una disciplina speciale rispetto a quelladi cui al d.P.R. n.157/2013, il cui contenuto letterale è di strettainterpretazione.4.

Dovendosi qui integralmente ribadire detti principi, il motivodi ricorso è, dunque, fondato, in quanto la sentenza impugnataNumero registro generale 7352/2021Numero sezionale 2345/2026non si è attenuta a corretti criteri di giudizio e pertantNoum dereo dvi era ccolta generale 18015/2026Data pubblicazione 04/06/2026essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova indiversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, ancheper le spese del presente giudizio di cassazione.LA PRESIDENTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LIDIACARCAVALLO;- ricorrente -contro2026BOTTAZZI GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2345B. STORACE;- controricorrente -avverso la sentenza n. 246/2020 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 01/12/2020 R.G.N. 132/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7352/2021Numero sezionale 2345/2026Data pubblicazione 04/06/20261. Con l’impugnata sentenza la Corte d’appello di Genova, inriforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto diGiorgio Bottazzi di accedere al trattamento di pensioneanticipata ed ha condannato l’I.N.P.S. ad erogare in suo favoreil relativo trattamento con decorrenza dal 1.2.2018.2. In particolare, diversamente da quanto opinato dal giudice diprimo grado, secondo la Corte d’appello, l’art. 1, co.154, dellalegge n.205/2017, in base al quale l’accesso al pensionamentoanticipato si estende ai dipendenti di aziende editoriali e distampa di periodici cessate dall’attività ancorché, dopo il periododi godimento, siano stati collocati in mobilità dalla stessaimpresa, andava interpretato nel senso che, al fine diperfezionare il requisito minimo contributivo sulla base del qualeaccedere alla predetta anticipazione della pensione, possonoessere computati anche i contributi figurativi accreditati inriferimento al periodo di mobilità fruito successivamente allacessazione del rapporto di lavoro per lo scadere della cassaintegrazione.3. Propone ricorso per cassazione l’I.N.P.S. affidandolo ad ununico motivo, illustrato anche con memoria, nella quale sichiede che la Corte segua alcuni precedenti già resi sulla stessafattispecie. Il signor Bottazzi resiste con controricorso.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, l’I.N.P.S. deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 154 della legge n. 205/2017,per avere la Corte erroneamente affermato che il requisitocontributivo minimo si perfezioni oltre il periodo di cassaNumero registro generale 7352/2021Numero sezionale 2345/2026integrazione, mediante computo dei contributi figNuumrearot divi rai ccolta generale 18015/2026Data pubblicazione 04/06/2026maturati durante la successiva mobilità. Ad avviso delricorrente, la norma in epigrafe avrebbe introdotto una nuovadisciplina in tema di prepensionamento, speciale rispetto aquella contenuta nel d.P.R. n.157/2013, allo scopo disalvaguardare i dipendenti delle imprese editrici e stampatrici incrisi, consentendo loro di avvalersi dei più vantaggiosi criterifissati da una legge di settore precedente (art. 37 co.1, l. n.416/81), a condizione, però, che l’anzianità contributiva siastata raggiunta entro il periodo di godimento della cassaintegrazione.2. Il motivo è fondato.3. Questa Corte, con orientamento più volte ribadito (ordinanzenn. 27586/2025; 1504/2025 e 2440/2023), ha su talequestione affermato che, in tema di dipendenti di aziendeeditoriali e di stampa di periodici, ai fini dell'accesso alpensionamento anticipato ex art. 1, comma 154, cit., vannoritenuti utili i soli contributi versati nel periodo di cassaintegrazione guadagni straordinaria e non anche quellifigurativi, accreditati in riferimento al periodo di mobilitàsuccessivo alla cessazione del rapporto di lavoro per scadenzadella cassa integrazione.Ciò poiché la norma - riferendosi a coloro i quali hanno acquisitoil requisito contributivo stabilito dalla l. n. 416/81 entro ilperiodo di cassa integrazione, così fissando un limite temporaledefinitivo ai fini dell'adesione all'opzione del pensionamentoanticipato - ha introdotto una disciplina speciale rispetto a quelladi cui al d.P.R. n.157/2013, il cui contenuto letterale è di strettainterpretazione.4. Dovendosi qui integralmente ribadire detti principi, il motivodi ricorso è, dunque, fondato, in quanto la sentenza impugnataNumero registro generale 7352/2021Numero sezionale 2345/2026non si è attenuta a corretti criteri di giudizio e pertantNoum dereo dvi era ccolta generale 18015/2026Data pubblicazione 04/06/2026essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova indiversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, ancheper le spese del presente giudizio di cassazione.LA PRESIDENTE