CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 26533/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 settembre 2022 la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura della custodia cautelare in carcere patita dal 6.8.2013 al 21.9.2016 in esecuzione dell'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Roma in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 74, comma 4, e 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309. In primo grado veniva condannato per il solo reato associativo alla pena di anni otto di reclusione mentre veniva assolto per alcuni reati fine con sentenza del Gip del 29.5.2014 confermata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza in data 11.6.2015. A seguito di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, la Corte d'appello di Roma con sentenza in data 9.12.2019, definitiva in data 26 giugno 2020, lo aveva assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha rigettato la richiesta, individuando, nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandosi ad un solo motivo. Con detto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 314 cod. proc. pen.. Assume che l'ordinanza impugnata é affetta da violazione di legge e manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione laddove nella valutazione del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione attribuisce importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione, nella specie in particolare l'aiuto prestato al latitante [OSCURATO:PERSONA], capo del sodalizio criminoso e la partecipazione all'esazione di un credito per una partita di droga. Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, in nessun caso il silenzio serbato nel corso dell'interrogatorio può essere oggetto di valutazione ai fini della decisione sull'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione. 3.11 Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5. La difesa dell'istante ha depositato memoria con cui articolava motivi nuovi ed aggiunti insistendo per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Occorre premettere che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito se la condotta dell'istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22.09.2016 Cc. , dep. 2017, Rv. 268952). Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, attenendo ad un piano d'indagine differente in ragione sia della diversità dell'accertamento che delle diverse regole di giudizio applicabili. Mentre il giudice della cognizione deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputaty, il giudice della riparazione, invece, deve valutare non già 03:0 se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] 7spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114). Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808).Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione. 2. Venendo al caso in esame, la Corte territoriale-t ha ravvisato l'elemento ostativo all'accoglimento dell'istanza in alcune condotte che, pur non sufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità, non sono state escluse dal giudice della cognizione e segnatamente l'aiuto prestato al latitante [OSCURATO:PERSONA] e la partecipazione all'esazione di un credito per una partita di droga ceduta. Ebbene entrambi!, tali circostanze, seppure non particolarmente circostanziate nell'ordinanza impugnata, risultano specificamente e positivamente scolpite nella sentenza assolutoria della Corte d'appello di Roma dove vi é appunto il riferimento sia alla partecipazione nell'attività di riscossione del credito sia all'aiuto al latitante costituendo indubbiamente tali elementi condotte connotate da colpa grave ed aventi efficacia sinergica in relazione all'adozione della misura cautelare alla luce della contestazione elevata. L'ordinanza impugnata conferisce altresì rilievo al silenzio serbato dall'istante in sede di interrogatorio, con ciò non facendo buon governo del principio secondo cui in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non costituisce condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione (vedi tra le ultime Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022, Rv. 283241). Tuttavia, se é vero che su tale silenzio non si può fondare il diniego dell'istanza, tuttavia facendo applicazione della c.d. prova di resistenza, gli elementi probatori in precedenza individuati, come dianzi esposti, sono sufficienti ad integrare la condotta ostativa all'accoglimento dell'istanza. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. Infine, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella depositata memoria del Ministero resistente, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, questo Collegio ritiene che non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del Minist