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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19014/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge quanto al diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ed alla ritenuta sussistenza del superamento del "tasso soglia" ai fini dell'usurarietà degli interessi, non sono consentiti poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 - 9 della sentenza impugnata); che tali motivi, oltre ad essere reiterativi, sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si eccepisce il difetto motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., è inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Ritenuto, infine, che il collegio non ritiene che debbano essere liquidate le spese alla parte civile in quanto secondo la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. la liquidazione presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore - come nel caso in esame - non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematicamente conclusioni scritte e nota spese (Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, D., Rv. 285598 - 01; Sez. 2, n. 6965 del 18/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275524).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese di parte civile.

Così deciso in Roma, 11 19/03

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge quanto al diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ed alla ritenuta sussistenza del superamento del "tasso soglia" ai fini dell'usurarietà degli interessi, non sono consentiti poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 - 9 della sentenza impugnata); che tali motivi, oltre ad essere reiterativi, sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si eccepisce il difetto motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., è inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ritenuto, infine, che il collegio non ritiene che debbano essere liquidate le spese alla parte civile in quanto secondo la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. la liquidazione presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore - come nel caso in esame - non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematicamente conclusioni scritte e nota spese (Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, D., Rv. 285598 - 01; Sez. 2, n. 6965 del 18/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275524). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso in Roma, 11 19/03
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