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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 33426/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27490/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 1018/2018 depositata il 20/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ha respinto l’appello erariale e confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (“affittuaria”)contro l'avviso con il quale erano state liquidat e le imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione all'atto stipulato dalla società, definito come contratto di affitto, relativo ad un terreno di proprietà di Terna - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (“concedente”) e destinato alla costruzione, da parte [OSCURATO:PERSONA], di un impianto fotovoltaico, riqualificato dall'Ufficio come contratto di concessione di diritto reale di superficie.

La società contribuente ha depositato controricorsoe memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta, in relazione agli artt. 360, comma I , n.3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 20 e 52, d.P.R. n. 131 del 1986, per avere erroneamente la CTR qualificato l'atto negoziale de quocome contratto di affitto/locazione invece che come contratto di concessione del diritto reale di superficie.

Con il secondo motivo di ricorso lamenta, in relazione all'art. 360, comma I, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 20 d.P.R. n.131 del 1986, 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ.,per avere erroneamente la CTR non considerato le consistenti anomalie riscontrabili nell’atto sottoposto a tassazione rispetto alla causa tipica del contratto di affitto/locazione.

Il ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia, sicché va dichiarata l’estinzione del presente giudizio.

Le spese processuali devono essere integralmente compensate, stante l’adesione sul punto dellaparte controricorrente (v. documentazione in atti).

Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v.

Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici -del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il processo ed integralmente compensate

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27490/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 1018/2018 depositata il 20/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ha respinto l’appello erariale e confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (“affittuaria”)contro l'avviso con il quale erano state liquidat e le imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione all'atto stipulato dalla società, definito come contratto di affitto, relativo ad un terreno di proprietà di Terna - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (“concedente”) e destinato alla costruzione, da parte [OSCURATO:PERSONA], di un impianto fotovoltaico, riqualificato dall'Ufficio come contratto di concessione di diritto reale di superficie. La società contribuente ha depositato controricorsoe memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta, in relazione agli artt. 360, comma I , n.3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 20 e 52, d.P.R. n. 131 del 1986, per avere erroneamente la CTR qualificato l'atto negoziale de quocome contratto di affitto/locazione invece che come contratto di concessione del diritto reale di superficie. Con il secondo motivo di ricorso lamenta, in relazione all'art. 360, comma I, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 20 d.P.R. n.131 del 1986, 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ.,per avere erroneamente la CTR non considerato le consistenti anomalie riscontrabili nell’atto sottoposto a tassazione rispetto alla causa tipica del contratto di affitto/locazione. Il ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia, sicché va dichiarata l’estinzione del presente giudizio. Le spese processuali devono essere integralmente compensate, stante l’adesione sul punto dellaparte controricorrente (v. documentazione in atti). Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici -del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il processo ed integralmente compensate
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