CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 00461/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle due sentenza di merito conformi, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. rilevato che la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; violazione degli artt. 62-bis, 133 cod. pen.; ritenuto che i motivi prospettati sono manifestamente infondati, avendo la Corte di merito offerto adeguata motivazione in proposito. Invero, la mancanza di positivi elementi di valutazione può ben essere posta a fondamento della scelta di non concedere il beneficio invocato (cfr. Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato") considerato, quanto al trattamento sanzionatorio, che l'individuazione di una pena prossima al minimo edittale e, comunque, non superiore alla media, non richiede specifica motivazione. Si è invero osservato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena è richiesta solo nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez. 2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Considerato che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere est