Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1966
ECLI:EU:C:1966:14
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61965C0032
[OSCURATO:PERSONA] dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 22 marzo 1966 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] (antefatti, conclusioni delle parti)
Valutazione giuridica
A — Problemi processuali
I — Se il ricorso sia diretto anche contro la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E
II — Se il ricorso contro la [OSCURATO:PERSONA] sia ricevibile
1. L'aspetto formale
2. Se sussistano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 184 del trattato
III — Sull'ammissibilità dell'eccezione di illegittimità sollevata contro il regolamento n. 17-62
B — Il merito
I — Prima censura: violazione dell'articolo 87 in connessione con l'articolo 85 paragrafi 1 e 3
II — Seconda censura: violazione dell'articolo 87 in connessione con l'articolo 85 paragrafi 1 e 3 e degli articoli 2 e 3 f; sviamento di potere
III — Terza censura: violazione dell'articolo 85 paragrafi 1, 2 e 3, e degli articoli 86 e 222
1. Sui contratti di concessione in esclusiva
a) Quali siano gli «accordi tra imprese»
b)
Quali
siano gli accordi «che hanno per oggetto o per effetto un pregiudizio per la concorrenza»
c) Quando un accordo possa «danneggiare il commercio tra Stati membri»
2. Sui contratti di licenza di brevetto
C — [OSCURATO:PERSONA], signori Giudici
,
Tra le cause relative alla disciplina della concorrenza, che sono attualmente pendenti davanti alla Corte di Giustizia, dobbiamo oggi prima di tutto occuparci di quella promossa dal governo italiano contro il Consiglio di Ministri e contro la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E. Essenzialmente essa ha per oggetto il chiarimento di una questione giuridica generale, e non riguarda quindi l'applicazione delle norme sulla concorrenza a un singolo caso; di conseguenza essa può vantare, ai fini della valutazione giuridica, una priorità logica nei confronti delle altre.
Sarò relativamente breve nelle osservazioni preliminari.
Sappiamo che, dopo accurati lavori preparatori, il 6 febbraio 1962 il Consiglio emanò un regolamento di attuazione, a norma dell'articolo 87 del trattato, con riferimento alla disciplina della concorrenza contenuta nel trattato medesimo. Tale regolamento costituiva una prima accurata specificazione del diritto delle intese di cui all'articolo 85 (per designare in questo modo sintetico il contenuto di detto articolo), nonché delle norme contenute nell'articolo 86 in materia di imprese che godono di una posizione dominante sul mercato, e dettava, tra l'altro, la disciplina relativa alla notifica di accordi per i quali l'articolo 85, paragrafo 3, prevede l'esonero. Tra queste norme ci interessano particolarmente, dal momento che ad essi si è richiamato il ricorrente nella sua argomentazione, gli articoli 4 n. 2 e 5 comma 2, secondo i quali l'obbligo di notifica non sussiste per determinati accordi esistenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento n. 17 nonché per altri, conclusi successivamente, i quali siano stati stipulati da due imprese soltanto, qualora detti accordi contengano disposizioni che limitano la rivendita di merci acquistate da una delle imprese contraenti, o qualora essi impongano all'acquirente, o a colui che utilizza diritti di proprietà industriale, delle limitazioni per quel che riguarda l'esercizio dei diritti medesimi.
Nel corso dell'ulteriore elaborazione del diritto delle intese, che in questa sede non può essere descritta in tutte le sue particolarità, la [OSCURATO:PERSONA], in base all'autorizzazione concessale con l'articolo 24 del regolamento n. 17, emanò il 3 maggio 1962, il regolamento d'attuazione n. 27 (Gazzetta ufficiale 1962, pagina 1118). In esso sono regolate le modalità per la notifica degli accordi di cartello, tra l'altro l'impiego di un modulo B per le denuncie a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento n. 17. Successivamente la [OSCURATO:PERSONA] completò la disciplina di cui trattasi con il regolamento n. 153 del 21 dicembre 1962 (Gazzetta ufficiale 1962, pagina 2918), in virtù del quale, in considerazione del numero dei cosiddetti contratti di concessione esclusiva, era previsto ai fini della loro notifica il più semplice modulo B 1, qualora gli accordi fossero stati stipulati soltanto da due imprese e rispondessero a determinati requisiti.
Infine il numero delle notifiche presentate indusse le istituzioni competenti a cercare un procedimento che consentisse un rapido disbrigo delle domande di esonero di cui all'articolo 85, paragrafo 3, del trattato C.E.E. Il risultato di questi sforzi si tradusse nel regolamento del Consiglio n. 19-65 (Gazzetta ufficiale 1965, pagina 533), emanato il 2 marzo 1965, a norma dell'articolo 87 del trattato, su proposta della [OSCURATO:PERSONA]. Tale regolamento è destinato a porre la [OSCURATO:PERSONA] in condizione di concedere, mediante regolamenti, degli esoneri per intere categorie di accordi (possibilità questa che, in linea di principio, è già contemplata dall'articolo 85, paragrafo 3, del trattato). Nel regolamento in questione ci si riferisce ad accordi tra due imprese, che impongano ad una delle parti contraenti obblighi di esclusiva nelle forniture o negli acquisiti, oppure prevedano delle limitazioni in rapporto all'acquisto di diritti di proprietà industriale. In particolare, i regolamenti che alla [OSCURATO:PERSONA] spetta di emanare devono precisare quali clausole non possano essere contenute nei suddetti accordi e quali invece debbano essere presenti, affinché abbia effetto l'esonero.
Il ricorso del governo italiano si dirige appunto contro il regolamento n. 19-65. Questo dovrebbe essere annullato per una serie di motivi dei quali tratterò in seguito. Il ricorrente chiede poi che sia dichiarata, a norma dell'articolo 184 del trattato C.E.E., l'inapplicabilità dell'articolo 4, paragrafo 2 n. 2 a) e b) e dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento del Consiglio n. 17-62 del 6 febbraio 1962; e inoltre che sia dichiarata l'inapplicabilità del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 153-62 del 21 dicembre 1962.
Il Consiglio di Ministri ritiene le domande proposte infondate in quanto si riferiscono all'annullamento del regolamento n. 19-65 e irricevibili in quanto si riferiscono alla dichiarazione di inapplicabilità degli altri due regolamenti. Del pari la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'irricevibilità della domanda relativa al regolamento n. 153-62, che sola la interessa. Anzi la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto una pronuncia pregiudiziale su tale punto, a norma dell'articolo 91 del regolamento di procedura, ma la sua domanda non è stata accolta.
Valutazione giuridica
Venendo ora ad esaminare la fattispecie, è chiaro, alla luce delle conclusioni sopra ricordate, che anzitutto dobbiamo prendere in considerazione alcuni problemi processuali, i quali presentano vari aspetti.
A — Problemi processuali
I — Se il ricorso si diriga effettivamente contro la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E.
Inizialmente la [OSCURATO:PERSONA] aveva dei dubbi sul punto se il ricorrente volesse realmente chiamarla in causa come parte convenuta. I suoi dubbi si basavano sulle differenti espressioni contenute nell'epigrafe del ricorso («contro» per quanto riguarda il Consiglio, «nonché nei confronti» per quel che concerne la [OSCURATO:PERSONA]), e inoltre sul fatto che rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] non era stata proposta alcuna domanda di annullamento, ma soltanto quella relativa alla dichiarazione di inapplicabilità del regolamento n. 153, e questa anzi solo in quanto «si debba ritenere che detto regolamento sia messo in causa dal processo», con il che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], veniva espressa soltanto una riserva. I dubbi così indicati furono però successivamente dissipati, non soltanto perché il ricorrente nella replica usò l'espressione «contro» anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], ma soprattutto in seguito a sue esplicite dichiarazioni, dalle quali si deve dedurre che la [OSCURATO:PERSONA] è considerata parte del procedimento. Di conseguenza, non c'era alcun motivo di limitarsi ad
informare
la [OSCURATO:PERSONA], a norma della nuova disposizione dell'articolo 3, paragrafo 4, delle Istruzioni al Cancelliere, della presentazione del ricorso, al fine di dare alla [OSCURATO:PERSONA] stessa la possibilità di intervenire
volontariamente.
È stato quindi giusto che ad essa, in quanto parte convenuta, sia stato notificato l'atto introduttivo del ricorso, a norma dell'articolo 39 del regolamento di procedura, con l'invito secondo le regole generali, a presentare un controricorso.
II — Se il ricorso presentato contro la [OSCURATO:PERSONA] sia ricevibile
Con ciò non si è ancora detto nulla circa la
ricevibilità
del ricorso, per la quale è rilevante soltanto l'osservanza di criteri obiettivi e non la volontà delle parti. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe possibile sollevare delle eccezioni che si articolano nei seguenti punti.
—
Da un lato, il ricorrente non avrebbe indicato con precisione se, ai fini della decisione della controversia, abbia rilievo la dichiarazione di inapplicabilità del regolamento n. 153-62, e in ogni caso non avrebbe fornito alcuna ragione a sostegno di siffatto assunto;
—
dall'altro, nella presente fattispecie non sussisterebbero i requisiti obiettivi che, a norma dell'articolo 184 del trattato, sono necessari perché si possa far valere l'illegittimità del suddetto regolamento.
1. L'aspetto formale
Per quanto riguarda anzitutto la questione formale, è indubbio che essa rientra nella ricevibilità; essa può dunque essere decisa preliminarmente.
Per la sua soluzione bisogna tener fermo il punto che la domanda relativa alla dichiarazione di inapplicabilità del regolamento n. 153, avanzata dal ricorrente, in effetti è stata formulata soltanto per l'ipotesi che il giudizio verta su detto regolamento. Si tratta pertanto, in senso stretto, di una domanda eventuale. Tale atteggiamento processuale, tuttavia, non dovrebbe essere considerato criticabile, poiché la Corte di Giustizia anche inaltri casi ha ritenuto ricevibile la domanda proposta «in quanto occorra».
Per converso, suscita perplessità la censura della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale il ricorrente non ha chiaramente e sufficientemente precisato perché a suo giudizio, ai fini della decisione della causa, sarebbe rilevante far dichiarare l'illegittimità del regolamento n. 153. In effetti, siffatto obbligo di precisazione esiste, e non è sufficiente per adempierlo il richiamo sintetico ai mezzi di ricorso dedotti a sostegno della domanda di annullamento del regolamento n. 19-65, poiché tali mezzi riguardano il
merito
della controversia (la legittimità o la illegittimità del regolamento n. 153), ma non possono chiarire il perché la dichiarazione di illegittimità sia rilevante per la soluzione della causa.
Posto che tuttavia l'atto introduttivo del ricorso non è del tutto privo di certi, anche se soltanto vaghi, accenni al problema della importanza che il regolamento n. 153 riveste ai fini della decisione, e che il ricorrente in successive memorie ha completato con deduzioni più dettagliate le osservazioni fatte all'inizio, non si dovrebbe, a mio avviso, arrivare a una dichiarazione di irricevibilità, per motivi formali, del ricorso diretto contro la [OSCURATO:PERSONA].
2. Se sussistano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 184 del trattato
Per quanto riguarda il problema del se, ai fini della soluzione della controversia, sia effettivamente rilevante la validità del regolamento n. 153 della [OSCURATO:PERSONA], si potrebbe essere esitanti a trattare tale questione nel quadro della ricevibilità del
ricorso.
Sembrerebbe più naturale parlare di un problema di ammissibilità attinente a un determinato
mezzo di ricorso
, e di conseguenza pensare a una sua trattazione nel quadro del merito della causa. Tuttavia bisogna concedere che la dichiarazione di inapplicabilità del regolamento n. 153-62 rappresenta, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], l'unica materia di contesa. Di conseguenza sembra doversi concludere che la rilevanza, ai fini della decisione, della dichiarazione di inapplicabilità va accertata preliminarmente, e che pertanto essa dev'essere considerata in senso ampio (per esempio sotto il profilo dell'interesse a ricorrere) come un problema di ricevibilità.
A questo proposito non mi soffermerò a lungo sulla questione (sollevata soltanto dalla [OSCURATO:PERSONA]) del se l'articolo 184 valga anche per gli
Stati membri
legittimati al ricorso. A mio giudizio è sufficiente richiamarsi alla formulazione del tutto generale della norma suindicata («ciascuna parte»), e alla constatazione che gli Stati membri possono senz'altro avere un interesse meritevole di tutela in ordine alla proposizione di un'eccezione di illegittimità, poiché i vizi inerenti a una disciplina generale molte volte sono tali da emergere con chiarezza solo al momento dell'applicazione di detta disciplina a un caso particolare. Anche nell'ambito della C.E.C.A. non furono mai sollevati dubbi analoghi in relazione ai corrispondenti articoli 33 e 36.
Mi sembra invece più importante esaminare il problema di come vada interpretata la formula dell'articolo 184 «nell'eventualità di una controversia che metta in causa un regolamento del Consiglio o della [OSCURATO:PERSONA]». Intorno ad essa si contrappongono due tesi: quella della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il regolamento di cui si tratta di accertare l'illegittimità deve costituire il
fondamento giuridico
dell'atto direttamente impugnato, e quella della ricorrente, secondo la quale è sufficiente che il regolamento criticato con una doglianza indiretta sia caratterizzato dalla
stessa concezione giuridica
dell'atto direttamente impugnato (come si può, ad esempio, dedurre dai richiami), poiché in tal caso si deve temere che una eventuale sentenza di annullamento della Corte veda ostacolato il proprio effetto giuridico dal contemporaneo mantenimento in vigore del regolamento criticato a norma dell'articolo 184.
A mio giudizio, non vi può essere dubbio che la tesi della [OSCURATO:PERSONA] è quella esatta. L'eccezione di illegittimità prevista nell'articolo 184 ha chiaramente il significato di consentire, in sede di impugnazione di un atto, la dimostrazione che il
fondamento giuridico
di quest'ultimo è viziato, vale a dire che l'atto in questione non poggia su una
base
idonea. A questo proposito posso richiamarmi alla giurisprudenza relativa all'articolo 36 del trattato C.E.C.A., in particolare alla causa 9-56, nella quale fu espressamente sottolineato che la teoria sviluppata in rapporto all'articolo 36 del trattato C.E.C.A. si adatta in eguale misura all'articolo 184 del trattato C.E.E. Inoltre è possibile rifarsi alla causa
Wöhrmann contro [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E.
(31 e 33-62), nella quale, in relazione all'articolo 184, fu dichiarato che detto articolo può essere invocato solo nell'ipotesi in cui l'atto direttamente impugnato debba essere considerato come un
caso di applicazione
della disciplina generale di cui si assume l'illegittimità.
Solamente in tale quadro si può riconoscere un interesse all'impugnazione indiretta di una norma giuridica, non invece nelle ipotesi di atti paralleli, caratterizzati da una eguale concezione di base. Un ostacolo a che la Corte si pronunci su uno soltanto tra più atti non sussiste nella fattispecie menzionata per ultima. Eventualmente, dopo l'annullamento di un atto per determinati motivi, l'esecutivo potrà certamente essere costretto a non mantenere ulteriormente in vigore altri provvedimenti ispirati a un'analoga concezione giuridica.
Se dunque ci poniamo il problema del se il presente caso abbia le caratteristiche sopra ricordate, necessarie per l'applicazione dell'articolo 184, la risposta non può essere difficile. Con ogni evidenza il regolamento della [OSCURATO:PERSONA] non costituisce il fondamento giuridico del regolamento 19-65. La tesi contraria non soltanto sarebbe del tutto incomprensibile in considerazione del rapporto intercorrente in generale tra [OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, secondo il quale i regolamenti di quest'ultimo hanno un grado superiore a quelli della [OSCURATO:PERSONA], ma si rivela errata anche alla luce del contenuto del regolamento n. 153. Con esso viene infatti disciplinato solo un procedimento semplificato di notifica per determinati accordi. Una volta accertatane l'illegittimità, l'unica conseguenza sarebbe quella che per i casi in esso contemplati dovrebbe valere il procedimento generale di notifica previsto nel regolamento 27-62. Per converso, con la dichiarazione di illegittimità non si ricaverebbe nulla per quel che riguarda la valutazione del regolamento 19-65, relativo all'ammissibilità di esoneri per categorie, ammissibilità che chiaramente si fonda direttamente sul trattato. Malgrado i richiami al regolamento 153-62, contenuti nel regolamento 19-65, che possono avere il solo significato di esprimere una identità di concezioni giuridiche, deve di conseguenza ritenersi inammissibile il far valere la illegittimità del regolamento n. 153-62 in sede di impugnazione del regolamento 19-65. Una diversa soluzione significherebbe eludere i termini previsti dall'articolo 173, entro i quali, in linea di principio, dev'essere fatta valere ogni doglianza relativa ad atti delle istituzioni comunitarie.
Il ricorso contro la [OSCURATO:PERSONA], non avendo un altro oggetto diverso da quello indicato, va dunque dichiarato irricevibile.
III — Sull'ammissibilità dell'eccezione di illegittimità concernente il regolamento 17-62
A mio giudizio, per motivi di opportunità si dovrebbe considerare in questo contesto anche una analoga eccezione del Consiglio, relativa alla domanda del ricorrente diretta a far dichiarare la inapplicabilità del regolamento 17-62; e ciò benché, anche in caso di accoglimento della tesi del Consiglio, il ricorso presentato contro quest'ultimo non sia del tutto irricevibile, in quanto esso ha anche un altro oggetto. In effetti, la problematica che sorge intorno al regolamento del Consiglio n. 17-62 non è diversa da quella sopra trattata, come è provato dalle argomentazioni delle parti. In ispecie è privo di significato il fatto che l'eccezione di illegittimità sollevata nei confronti del Consiglio si riferisca a un regolamento precedente del
Consiglio
stesso, poiché sotto questo profilo l'articolo 184 del trattato non consente naturalmente una interpretazione diversa.
Non può di conseguenza aver rilievo il punto: se nel regolamento 19-65, direttamente impugnato, ci si riferisca al regolamento 17-62, e se quest'ultimo, negli articoli 4 e 5 che soli vengono in considerazione in questa sede, mostri una concezione analoga a quella del regolamento 19-65. Decisiva è soltanto la questione del se il regolamento 17-62 abbia costituito il
fondamento giuridico
per l'emanazione del regolamento 19-65. Ma questo non è sicuramente il nostro caso. Anzitutto non è esatto che il Consiglio, in corso di causa, abbia dedotto dal regolamento 17-62 argomenti giuridici fondamentali per difendere la validità del regolamento 19-65. Sappiamo, degli antefatti della causa, che gli articoli 4 e 5 del regolamento 17-62 disciplinano esclusivamente problemi attinenti alla notifica dei contratti che, per volontà delle imprese contraenti, devono essere esentati a norma dell'articolo 85, paragrafo 3: Se tali articoli fossero dichiarati illegittimi per quanto riguarda i loro secondi commi, invece della finora vigente notifica facoltativa per determinati contratti, verrebbero applicate le norme generali sull'obbligo di notifica. Ciò non costituisce evidentemente un motivo per l'annullamento del regolamento 19-65, che autorizza la concessione di esoneri per categorie di accordi. Ora, dal momento che anche il regolamento n. 17 per il suo contenuto non rappresenta il fondamento giuridico del regolamento 19-65, il ricorrente non può metterlo in causa attraverso l'articolo 184. Questa conclusione consentirà di tralasciare, nell'ulteriore sviluppo dell'indagine, tutti i mezzi di ricorso fatti valere contro il regolamento 17-62.
B — Il merito
Dopo queste indispensabili osservazioni preliminari sui problemi attinenti alla ricevibilità e alle altre questioni processuali, posso ora prendere in considerazione i motivi che sono stati dedotti direttamente contro il regolamento 19-65. Si tratta essenzialmente di tre censure. Certamente, nell'argomentazione giuridica, esse non sono sempre tenute distinte con estrema chiarezza, il che rende difficile il loro esame. Consideriamole nella successione e secondo le denominazioni usate dal ricorrente.
I —
Prima censura :
violazione dell'articolo 87 in connessione con l'articolo 85, paragrafi 1 e 3, del trattato
La prima doglianza si può riassumere nel modo seguente: l'articolo 87 del trattato richiede l'emanazione di disposizioni di attuazione per la disciplina delle intese contenuta nel trattato medesimo. Fino a questo momento mancano norme che precisino il divieto previsto dall'articolo 85, paragrafo 1, benché la loro promulgazione appaia particolarmente necessaria in considerazione della nullità sancita dal paragrafo 2. Data questa situazione è errato, sotto il profilo dell'attività legislativa, il definire le eccezioni ammesse dal paragrafo 3 prima di aver chiarito la portata della regola generale prevista dal paragrafo 1.
Esaminiamo nei particolari come stiano le cose.
Per quanto riguarda l'articolo 87 del trattato, risulta dal suo tenore che esso non sancisce alcun obbligo assoluto per il Consiglio di emanare norme di attuazione proprio in rapporto all'articolo 85, paragrafo 1. Come già mostrano le espressioni impiegate nel paragrafo 1 dell'articolo 87 («zweckdienlich», «utile»), al legislatore comunitario, cioè al Consiglio, è invece riservato in questo campo un potere discrezionale. Inoltre, dagli esempi menzionati nel paragrafo 2 del medesimo articolo, si può dedurre quali materie, secondo l'opinione degli autori del trattato, vadano disciplinate mediante disposizioni di attuazione; esse sono ad esempio: le questioni attinenti alle ammende e alle penalità di mora, oppure quelle riguardanti le particolarità dell'applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 85; non si tratta quindi certamente di una precisazione del contenuto del paragrafo 1 di detto articolo.
Ove si esamini inoltre se dal divieto stabilito dall'articolo 85, paragrafo 1 si possa dedurre la necessità imperativa di ulteriori precisazioni attraverso norme di attuazione, la risposta non può del pari essere che negativa. In effetti questa Corte ha già affermato nella sentenza Bosch che detta, norma è «self-executing», per lo meno dopo l'emanazione del regolamento 17-62, che ha introdotto certe precisazioni anche in rapporto al divieto di cui al paragrafo 1. Con ciò fa ritenere legittimo il lasciare al progressivo sviluppo della prassi amministrativa il compito di una maggiore chiarificazione dei criteri contenuti nel detto paragrafo.
Si pone dunque solo il problema se sia «errato» o «inopportuno» definire
in via legislativa
le eccezioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3, prima di predisporre una maggiore chiarificazione normativa del divieto generale relativo alle intese; a questo proposito si potrebbe subito obiettare che una prassi legislativa inopportuna non comporta necessariamente l'illegittimità delle norme emanate. Anche sotto questo profilo non si può a mio parere essere d'accordo con il ricorrente. Il particolare non si può trascurare che il regolamento n. 19-65 contiene solamente
un'autorizzazione
per la [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò segue che quest'ultima, prima di far uso di detta autorizzazione al fine di concedere esoneri per categorie di accordi, deve decidere se gli accordi da esonerare siano in lenea generale compresi nell'articolo 85, paragrafo 1; con il che, per lo meno implicitamente, verrà fornita anche una precisazione parziale delle fattispecie previste da detto articolo. E non si può censurare il fatto che nella chiarificazione normativa dell'articolo 85 venga in un primo tempo presa in considerazione solo una parte di tutte le fattispecie ipotizzabili. Chi conosce le difficoltà inerenti alla disciplina delle intese sa che in questo campo non è possibile un'ampia e completa soluzione legislativa di tutti i poblemi che si prospettano. Giustamente le istituzioni competenti si arrogano il diritto di procedere per gradi; ed altrettanto giustamente esse prendono anzitutto in considerazione quelle fattispecie che, come i contratti di concessione esclusiva, possono avere per oggetto turbative della concorrenza relativamente innocue e che, tenuto conto del loro grande numero, necessitano di una rapida regolamentazione nell'interesse della semplificazione amministrativa. Se per altri accordi, non contemplati dal regolamento 19-65, temporaneamente, cioè fino al momento della loro valutazione individuale, non si potrà evitare l'incertezza, bisogna riconoscere che questo inconveniente è intrinseco alla complessa disciplina delle intese, soprattutto all'inizio del suo sviluppo. D'altra parte le difficoltà vengono attenuate dal fatto che, a seguito di una regolare notifica, possono essere concessi esoneri con effetto reatroattivo.
In sintesi, nessuno degli argomenti addotti con la prima doglianza mi sembra atto a far annullare il regolamento 19-65.
II —
Seconda censura :
violazione dell'articolo 87 in connessione con l'articolo 85, paragrafi 1 e 3, e degli articoli 2 e 3 f) del trattato; sviamento di potere
Con una seconda censura, il ricorrente sostiene che il regolamento 19-65 urta contro la concezione liberistica cui il trattato si ispira, in quanto sembrerebbe introdurre il principio che, in materia di intese, è vietato tutto quello che non è esplicitamente permesso. Ove si consideri che, a norma dell'articolo 4, n. 2, del regolamento n. 17, determinati accordi (stipulati da due imprese soltanto), sono automaticamente esclusi dal divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, il regolamento n. 19-65 creerebbe una grande incertezza per gli accordi analoghi non espressamente nominati nel suo articolo 1, in quanto sarebbe naturale concluderne che tali accordi sono colpiti da nullità assoluta a norma dell'articolo 85, paragrafo 1.
A mio giudizio questa censura coi suoi diversi corollari poggia essenzialmente su un errore.
Anzitutto bisogna chiarire che l'articolo 4, n. 2, del regolamento n. 17 non intende enunciare il principio che gli accordi in esso menzionati non ricadono in linea generale sotto l'articolo 85, paragrafo 1. In base al suo tenore letterale, l'articolo 4 mira soltanto a stabilire una esenzione
dall'obbligo di notifica.
Se tuttavia per gli accordi ivi indicati si parla espressamente di notifica facoltativa, bisogna concluderne che detti accordi, secondo l'opinione del Consiglio di Ministri, possono ricadere sotto l'articolo 85, paragrafo 1, poiché altrimenti l'annullamento non avrebbe alcun senso.
A mio giudizio, non può essere posto in dubbio che il regolamento 19-65 persegue solo il fine di facilitare
il procedimento
di esonero, in quanto esso attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] un potere regolamentare per intere categorie di accordi, potere che del resto può essere esercitato anche con effetto retroattivo per le cosiddette vecchie intese. Come si è già ricordato, nel far uso di questa facoltà, la [OSCURATO:PERSONA] deve prima decidere se le categorie di accordi da essa indicate cadano in linea generale sotto l'articolo 85, paragrafo 1. Pertanto è incomprensibile come il ricorrente possa giungere alla conclusione che il regolamento 19-65 ha di mira una estensione del divieto contenuto nell'articolo 85, paragrafo 1 a fattispecie prima da esso non contemplate. In questo senso non depongono né la motivazione né le singole norme del regolamento. Così nel quinto considerando si parla soltanto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] giustamente non ha previsto, per determinate categorie di accordi, una facilitazione del procedimento di
notifica
, con il che non è ancora detto nulla di definitivo circa l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1. Nel settimo e nell'ultimo considerando è presa in considerazione la possibilità di indurre, attraverso regolamenti o decisioni individuali, a modifiche degli accordi in modo che siano soddisfatte le condizioni poste dall'articolo 85, paragrafo 3, il che naturalmente può valere soltanto per accordi che in linea generale rientrino nel paragrafo 1 di detto articolo. Se infine, nell'articolo 4, paragrafo 3, si dice che un esonero per categoria non può essere fatto valere in controversie pendenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] che concede l'esonero, ciò non significa necessariamente
la nullità
degli accordi in questione, in quanto una domanda di esonero individuale tempestivamente presentata produrrà in ogni caso il suo effetto secondo i principi generali.
Se mai, risulta così giustificata la conclusione che per tutti gli accordi non indicati nel regolamento 19-65 vale il principio dell'esame individuale, da cui potrà risultare che l'articolo 85, paragrafo 1 non è applicabile o che, malgrado l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di detto articolo, va concesso l'esonero a norma del paragrafo 3, o infine che, per mancanza dei requisiti contemplati da quest'ultimo comma, l'esonero dev'essere rifiutato. Se, fino al momento della definitiva valutazione della fattispecie, sussisterà per gli interessati un'incertezza, questa — come ho già sottolineato — non può attualmente essere del tutto evitata. Inoltre — e ciò è senz'altro evidente — essa non sarebbe minore se il Consiglio non avesse emanato un regolamento relativo agli esoneri per categoria.
Di conseguenza, anche la seconda censura, i cui restanti elementi saranno trattati in connessione con il terzo mezzo di ricorso, non è tale da far accogliere la domanda del ricorrente.
III —
Terza censura :
violazione dell'articolo 85, paragrafi 1, 2 e 3, e degli articoli 86 e 222 del trattato
La terza censura rappresenta il punto centrale della causa e ci pone di fronte al problema dell'interpretazione dell'articolo 85, paragrafo 1. Con essa viene essenzialmente sostenuto che il regolamento n. 19-65 consentirebbe illegittimamente di comprendere nell'articolo 85 determinati accordi verticali, mentre per essi dovrebbe venire in considerazione solo l'applicazione dell'articolo 86 o di altre norme del trattato. Inoltre, in quanto si riferisce ad accordi relativi a diritti di proprietà industriale, il regolamento 19-65 violerebbe l'articolo 222 del trattato, in virtù del quale la disciplina della proprietà in vigore negli Stati membri non può essere toccata.
Prima di approfondire questa censura, mi sembra logico sottolineare ancora una volta le caratteristiche essenziali degli accordi contemplati dal regolamento 19-65. Si tratta — testualmente — di accordi tra due imprese
«a)
—
nei quali l'una s'impegna nei confronti dell'altra a fornire determi nati prodotti soltanto ad essa, ai fini della rivendita all'interno di una parte determinata del territorio del mercato comune
—
nei quali l'una s'impegna nei confronti dell'altra ad acquistare determinati prodotti soltanto da essa, ai fini della rivendita, oppure
—
nei quali sono stati conclusi tra le due imprese, ai fini della rivendita, impegni esclusivi di fornitura o di acquisto dello stesso tipo di quelli previsti nei due precedenti capoversi.»
(D'ora in avanti parleremo di contratti di esclusiva); e si tratta di accordi tra due imprese
«b)
che comportano limitazioni imposte in rapporto all'acquisto o alla utilizzazione di diritti relativi alla proprietà industriale, in particolare ai brevetti, modelli di utilità, modelli o disegni ornamentali o marchi — o ai diritti derivanti da contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione o di cognizioni relative all'utilizzazione o all'applicazione di tecniche industriali.»
(D'ora in avanti parleremo per brevità di contratti di licenza di brevetto).
Seguendo l'argomentazione del ricorrente mi occuperò prima di tutto dei contratti di esclusiva e poi di quelli di licenza di brevetto. A questo proposito mi sembra logico prendere in considerazione argomenti tratti da altre cause senza i quali l'analisi non sarebbe completa.
a) Sui contratti di esclusiva
Nell'esame del problema se i contratti di esclusiva ricadano sotto l'articolo 85 paragrafo 1 dobbiamo prima di tutto considerare tre punti :
1.
Che cosa siano gli accordi tra imprese.
2.
Quando si possa dire che essi hanno per oggetto o per effetto un pregiudizio per la concorrenza.
3.
Che cosa si debba intendere per possibilità di danneggiare il commercio tra Stati membri.
Per quanto riguarda la prima questione, non vi ravviso particolari difficoltà, in ispecie non sotto il profilo del concetto di «accordo», che corrisponde sicuramente a quello di contratto nella generale accezione civilistica del termine.
Per quel che concerne il concetto di «impresa» possiamo ricavare degli spunti dal diritto C.E.C.A. e dal diritto nazionale delle intese. Alla stregua di tali indicazioni sono da considerare imprese, senza che abbia rilievo la forma giuridica o la finalità di lucro, quelle persone fisiche o giuridiche che esercitano in maniera autonoma un'attività economica indipendente, e che non svolgono quindi un'attività puramente privata (vedi la nota 2 al paragrafo 1 del Kommentar zum Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen di Müller-Henneberg-Schwartz, 2
a
edizione).
Non è difficile riconoscere che in questa definizione sono compresi anche i commercianti in esclusiva, che agiscono come commercianti in proprio, indipendentemente dal fatto se il loro potenziale economico sia o no equivalente a quello del produttore, a meno che non si trovino in una posizione di assoluta dipendenza. Essi si distinguono dunque nettamente dalle filiali, dagli uffici di vendita o dai commessi di un produttore, i quali mancano di autonomia giuridica nella loro attività commerciale.
Di conseguenza i contratti di esclusiva rappresentano «accordi tra imprese», e mi sembra quindi in questo caso errato parlare semplicemente, come fa il ricorrente, di un'
trasferimento
di poteri da parte dei produttori.
Più difficile si presenta invece l'indagine su che cosa significhi la formula : «accordi che hanno per oggetto o per effetto un pregiudizio per la concorrenza».
A mio giudizio bisogna muovere dall'idea che il trattato adotta un concetto di concorrenza molto ampio, tale da comprendere non soltanto il comportamento dei produttori. Quando si parla di concorrenza e di una sua turbativa, bisogna prendere in considerazione anche il commercio nelle diverse fasi di distribuzione. Giustamente la [OSCURATO:PERSONA] si richiama alla circostanza che per molti beni la somma imputabile alle spese di distribuzione rappresenta una parte notevole del costo complessivo. Attraverso una efficace concorrenza sul piano commerciale si può dunque realizzare una considerevole razionalizzazione della distribuzione, la quale non può essere trascurata nel contesto di uno sviluppo armonico dell'economia, che va perseguito a norma dell'articolo 2 del trattato.
Si deve inoltre sottolineare il fatto che nell'articolo 85 del trattato non viene fatta alcuna esplicita distinzione tra accordi verticali e orizzontali. Manca in effetti, a differenza dall'articolo 1 della legge tedesca contro le limitazioni della concorrenza, l'espressione «zu einem gemeinzamen Zweck», il che legittima la conclusione che, in linea di principio, si hanno di mira gli accordi di ogni tipo. Anzi, in base a certi esempi indicati nell'articolo 85, paragrafo 1 in ordine alle turbative della concorrenza (lettere d ed e), si può giungere alla conclusione che pure gli accordi verticali sono compresi in detto articolo 85; in questi esempi ci si riferisce infatti all'influenza esercitata sui rapporti concorrenziali di terzi, che non hanno preso parte all'accordo e che agiscono su un piano economico diverso da quello degli stipulatori dell'accordo stesso. Il fatto che esempi analoghi figurino anche nell'articolo 86 non costituisce un argomento in contrario, ma chiarisce semplicemente il punto che le limitazioni della concorrenza del tipo indicato possono derivare sia da posizioni dominanti sul mercato, sia da intese.
Con questo non si è certo ancora ottenuto un giudizio conclusivo sui contratti di esclusiva, che soli ci interessano; così pure mi sembra in genere dubbio che tale giudizio si possa ricavare soltanto da considerazioni teoriche generali e da sforzi interpretativi, senza tener conto dei concreti effetti sul mercato. Tale conclusione vale certo per gli argomenti a favore del Consiglio, ad esempio ove si consideri il regolamento n. 17 (articolo 4, comma 2), poiché con la sua emanazione non si è inteso determinare definitivamente la
sfera sostanziale di applicazione
dell'articolo 85, paragrafo 1; essa vale però anche per la tesi del ricorrente, rispetto alla quale ci si può rifare alla sentenza
Bosch.
Se questa, in relazione ai divieti di esportazione cioè a clausole che contraddistinguono molti contratti di esclusiva, ha dichiarato che la valutazione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 esige una completa conoscenza di
tutti gli elementi
dell'accordo, ciò dovrebbe significare che una soluzione generale e astratta di siffatte questioni, ottenuta soltanto in base all'interpretazione delle norme del trattato C.E.E., non sembra possibile. Si deve pertanto considerare quali effetti possano avere in particolare i contratti di esclusiva, e se questi effetti siano rilevanti per l'articolo 85, paragrafo 1.
Ci sarebbe da un lato
l'obbligo di fornitura
in esclusiva, in virtù del quale in una determinata zona le vendite possono avvenire solo attraverso il concessionario. In tale zona l'accordo esclude gli altri commercianti dall'acquisto diretto presso il produttore e dalle relative condizioni d'acquisto, ed inoltre impedisce le vendite dirette ai consumatori da parte del produttore. Senza dubbio, in questo modo il concessionario viene liberato dalla concorrenza di altri potenziali competitori, il che in certi casi, in forra di istituti giuridici nazionali («opposabilité aux tiers» nel diritto francese) non può affatto essere compensato da importazioni parallele, mentre in altri casi lo è solo nei limiti ristretti, consentiti dalle spese di trasporto, dai dazi doganali e dall'intervento di altri intermediari.
Per quanto riguarda il vincolo di acquisto previsto dall'articolo 1 a) del regolamento n. 19, cioè l'obbligo di non vendere i prodotti di altri, ma di. trattare le merci di un solo produttore, bisogna dire che tale obbligo può egualmente rappresentare un danno per la concorrenza, poiché con esso viene influenzato l'accesso al mercato di altri produttori; viene cioè alterata la loro situazione concorrenziale, e ciò senza dubbio — non è necessario sottolinearlo — in modo del tutto diverso da quello che si avrebbe con la conclusione di un
singolo
contratto di. compravendita. In particolare nel caso di prodotti molto complicati, che possono essere venduti soltanto da persone qualificate, il vincolo di acquisto assume in determinate circostanze un rilievo considerevole per i rapporti concorrenziali.
Di conseguenza non mi sembra da escludere che i contratti di esclusiva di cui al regolamento 19-65 possano determinare turbative della concorrenza.
Se per converso ci viene assicurato che lo scopo principale di tali contratti è quello di
aprire un mercato e di consentirne la penetrazione
, fatti questi collegati a un aumento e a una intensificazione della concorrenza, tale assunto non può essere in linea di principio contestato. In effetti, per l'introduzione nel mercato di un nuovo prodotto, in determinate circostanze può essere molto utile o addirittura indispensabile far ricorso per un certo periodo di tempo a un contratto di esclusiva. Si deve però tener presente che in tal caso si reca volutamente pregiudizio alla concorrenza, né si può ammettere che la limitazione della concorrenza sia in generale e comunque indispensabile per garantire lo smercio (ad esempio quando il prodotto è ormai introdotto nel mercato e rappresenta una buona percentuale delle vendite complessive).
Del pari non dovrebbero avere valore assoluto le seguenti obiezioni: i rapporti di concorrenza non sarebbero negativamente influenzati in quanto quest'ultima per sua natura non sussiste né tra il produttore e i suoi concessionari, né tra diversi concessionari di uno stesso produttore; l'esclusivista non dovrebbe essere considerato alle stessa stregua degli altri grossisti, in quanto egli — quasi come un produttore — ha solo la funzione di entrare in concorrenza con altri fabbricanti; infine, il venir meno di un contratto di esclusiva non potrebbe modificare la situazione del mercato, per il fatto che al posto di quell'unico offerente che è l'esclusivista si presenterebbe allora come unico offerente lo stesso produttore.
Quest'ultima circostanza può verificarsi in alcuni casi e forse anzi in molti, ma non rappresenta una conseguenza necessaria. Per quanto riguarda i rapporti fra l'esclusivista e gli altri rivenditori, è sufficiente la constatazione che, anche senza tener conto degli altri grossisti, si può influire sulla concorrenza attraverso il modo in cui si determinano le zone di vendita dei vari esclusivisti. Circa i rapporti concessionario-produttore e concessionario-concessionario, occorre dire che non ci si può basare sulla situazione, giuridica sorta
con
la conclusione dell'accordo di distribuzione, ma bisogna invece considerare come si sarebbero configurati i rapporti di concorrenza
senza
tale accordo.
Infine vorrei respingere la tesi secondo la quale, in considerazione della somiglianza delle rispettive funzioni economiche nell'ambito dell'organizzazione di vendita, sarebbe senz'altro consentita l'equiparazione dei commercianti in esclusiva agli agenti o commissionari di un produttore, equiparazione che dovrebbe portare a dichiarare irrilevanti, sotto il profilo della disciplina della concorrenza, i contratti con i concessionari, allo stesso titolo di quelli con gli agenti, che operano solo nell'interesse altrui «curano affari per conto di altri». Bisogna invero constatare che, sotto questo aspetto, sussistono profonde differenze giuridiche ed economiche. Mi richiamo a questo proposito alla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], pubblicata nella Gazzetta ufficiale 1962, pagina 2627, in cui sono indicati gli obblighi di un commerciante in esclusiva. In particolare bisogna tener conto del diverso grado di dipendenza economica, o dei diversi rapporti di guadagno in relazione alla ripartizione dei rischi. Queste differenze vengono in rilievo, sotto il profilo giuridico, anche altrove, come ha mostrato la [OSCURATO:PERSONA] richiamandosi al trattato C.E.C.A: (articolo 63) o ai diritti nazionali (diritto fallimentare, diritto tributario, ecc.). Non vedo quindi alcun motivo che induca a trascurarli nella disciplina della concorrenza.
Di conseguenza, non mi sembra in conclusione sostenibile la tesi del ricorrente, secondo cui
in nessun caso
i contratti di esclusiva potrebbero presentare le caratteristiche che giustificano l'assunto di un pregiudizio alla concorrenza.
Per quanto riguarda la questione se un accordo a norma dell'articolo 85, comma 1, sia idoneo a «pregiudicare il commercio tra Stati membri», posso sbrigarmi rapidamente, in quanto il ricorrente non ha dedotto a questo proposito particolari, autonome argomentazioni. Comunque consideriamola da vicino.
Anzitutto bisognerebbe analizzare cosa si debba intendere per «
possibilità
di pregiudicare il commercio». La risposta a tale quesito non dovrebbe essere difficile. Il trattato, con questa formula, non esige evidentemente che le intese esercitino un effettivo influsso sulle relazioni commerciali internazionali; ma considera sufficiente che tale influsso sia possibile, anche se non nel senso di una mera ipotesi, per lo meno come conseguenza ragionevolmente prevedibile.
Bisogna poi sottolineare che, contro un'opinione piuttosto diffusa, il requisito di cui trattasi ha un significato autonomo, e non è quindi coincidente in pratica con quello di turbamento della concorrenza. Se con la formula «danno per il commercio tra Stati» si fosse effettivamente voluto dire soltanto che le limitazioni della concorrenza previste dall'articolo 85, paragrafo 1 devono produrre effetti oltre i confini, lo si sarebbe detto in modo accessorio, non già con una formula che si differenzia nettamente da quella del primo requisito (pregiudizio per la concorrenza).
A mio parere non è neppure sostenibile la tesi secondo cui è sufficiente che un accordo relativo alla limitazione della concorrenza alteri in qualsiasi modo il commercio interstatale, e che questo (come dice la [OSCURATO:PERSONA]) dopo la conclusione dell'accordo abbia un andamento
diverso
da prima. Contro questa tesi depongono chiaramente i testi tedesco, italiano e olandese del trattato, che esigono un effetto dannoso cioè
sfavorevole
, e che costringono quindi ad attribuire al termine «affecter», impiegato nel testo francese, (termine che a volte ha valore neutro e a volte valore negativo) il medesimo significato.
Se si muove da queste constatazioni — nel far che, in accordo con la [OSCURATO:PERSONA], bisogna respingere considerazioni puramente quantitative — si dovrà ammettere che certi contratti di esclusiva possono spiegare un effetto negativo sul commercio tra Stati. In quanto mirano ciascuno a riservare alla controparte la vendita in uno Stato membro di determinati prodotti, tali accordi perseguono una regolamentazione dei rapporti commerciali internazionali, che in certi casi può essere più sfavorevole agli scambi fra Stati della situazione anteriore. Anche in questo caso non si potrà accogliere l'argomento secondo cui,
in linea generale
, senza vincoli siffatti non è possibile introdursi in un mercato straniero, cioè creare i presupposti del commercio interstatale.
Pertanto il punto di vista del Consiglio, quale si è manifestato nel regolamento 19-65, è legittimo, come del resto non è criticabile il fatto che con l'autorizzazione concessa alla [OSCURATO:PERSONA] sia stata dichiarata possibile la sussunzione degli accordi di esclusiva nell'articolo 85, paragrafo 1, sussunzione approvata anche dalla giurisprudenza e dalla dottrina dominanti (
2
).
Solo per completezza, voglio esaminare ancora due obiezioni che il ricorrente ha avanzato in margine alla sua argomentazione. Se ben vedo, il ricorrente si preoccupa che la funzione degli accordi di esclusiva, nel complesso economicamente utile, possa essere paralizzata dalle lungaggini del procedimento amministrativo, che in determinate circostanze può portare alla nullità degli accordi suddetti, mentre un'applicazione dell'articolo 86 lascerebbe in linea di principio intatti gli accordi, e colpirebbe solo gli abusi. In questa situazione giuridica, in ispecie in considerazione del diverso trattamento riservato agli agenti, da un lato, e ai commercianti in proprio, dall'altro, si potrebbe verificare il deprecabile risultato che in futuro i produttori organizzino la vendita escludendone tali commercianti.
A mio giudizio questi timori sono infondati. Essi trascurano il fatto che gli sforzi di tutti gli organi competenti chiaramente non sono diretti ad eliminare le esclusive, ma tendono soltanto a mantenere in vita gli accordi relativi grazie all'articolo 85, paragrafo 3; al qual fine sono persino previste esenzioni per categorie, senza previa notifica da parte delle imprese. In sostanza gli accordi di esclusiva rimangono dunque intatti, come sarebbero rimasti in caso di applicazione dell'articolo 86.
Per quanto riguarda le critiche di
natura procedurale
, relative alla lentezza del procedimento amministrativo, esse non dovrebbero aver più valore, dopo la creazione della possibilità di concedere esoneri per categorie.
Del resto, come già in una precedente occasione, bisogna sottolineare che questa valutazione globale non dispensa naturalmente la [OSCURATO:PERSONA] dal procedere a un accurato esame delle fattispecie economiche, prima di esonerare degli accordi. A questo proposito mi richiamo a una decisione della [OSCURATO:PERSONA] americana del 4 marzo 1963 («[OSCURATO:PERSONA]»), nella quale il giudizio relativo a un sistema di esclusive emesso dal giudice di prima istanza ([OSCURATO:PERSONA]) è stato criticato per il motivo che un'attendibile valutazione dell'ammissibilità di tale sistema poteva essere effettuata soltanto dopo
ampi accertamenti
del suo valore economico e dei suoi concreti riflessi sulla concorrenza (
3
).
Se alla [OSCURATO:PERSONA] sembri attualmente possibile, già in base alle notifiche semplificate previste dal regolamento n. 153-62, di effettuare una siffatta valutazione, è una questione che essa stessa deve risolvere.
b) Sui contratti di licenza di brevetto
Con ciò la nostra indagine non è però ancora conclusa, poiché il regolamento n. 19-65 contempla anche i contratti di licenza di brevetto.
Le mie osservazioni a questo proposito saranno tuttavia più brevi, poiché il ricorrente ha dedotto soltanto la violazione dell'articolo 222 del trattato (riconoscendo giustamente che pregiudizi per la concorrenza e per il commercio tra Stati possono derivare dai contratti di licenza di brevetto).
Mi dovrò dunque occupare soltanto della questione: se il regolamento 19-65 permetta di limitare i diritti di proprietà industriale, che secondo i principi del trattato dovrebbero restare impregiudicati. Io non riesco a vedere in cosa consista siffatta violazione. Anche se dall'articolo 222 non si ricavasse soltanto il divieto d'intervenire normativamente sulla disciplina della proprietà vigente in uno Stato membro, di svuotarne, per così dire, o di minarne il contenuto; anche assumendo che l'articolo 222 vieti del pari ogni intervento sui diritti
individuali
di proprietà, anche in questo caso, dico, il regolamento n. 19-65 non dà adito a critiche.
Come rileva giustamente il Consiglio, la disciplina della concorrenza, in ordine a contratti di licenza di brevetto e ad accordi analoghi, contenuta nel regolamento 19-65, non costituisce un'intromissione
nell'esercizio
dei suddetti diritti di proprietà, bensì fa ricadere sotto l'articolo 85, paragrafo 1 soltanto le
limitazioni
create da contratti aventi ad oggetto l'acquisto o l'utilizzazione dei diritti di proprietà industriale. Simili provvedimenti normativi non sono certamente vietati alle istituzioni comunitarie dall'articolo 222, in quanto essi lasciano in linea di principio impregiudicati i contratti di licenza di brevetto; il che del resto il ricorrente ammette senz'altro, per quel che concerne la sfera di applicazione dell'articolo 86.
Il regolamento n. 19-65 si trova dunque sostanzialmente sulla stessa linea che è stata indicata dalla. [OSCURATO:PERSONA] nelle sue comunicazioni del 1962 (Gazzetta ufficiale 1962, pagina 2628 e segg.) relative all'applicazione dell'articolo 85, paragrafi 1 e 3, ai contratti di licenza di brevetto.
Anche la critica concernente l'articolo 1 b del regolamento n. 19-65 non mi sembra dunque valida, cosicché pure il terzo mezzo di ricorso risulta nel suo complesso infondato. Appare quindi evidente la legittimità del regolamento del Consiglio.
C — [OSCURATO:PERSONA] base a quanto detto, le mie conclusioni sono le seguenti. Il ricorso del governo italiano, in quanto diretto contro la [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E. va dichiarato irricevibile, e in quanto diretto contro il Consiglio va respinto. Di conseguenza, la decisione sulle spese va pronunciata a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
(
1
) Traduzione dal tedesco.
(
2
) Vedasi ad esempio: Sölter,
Vertriebsbindungen
im [OSCURATO:PERSONA], 1962, pagina 63.
(
3
) Vedasi: Beier,
Die
kartellrechtliche Beurteilung von Alleinvertriebsverträgen im [OSCURATO:PERSONA] und USA, [OSCURATO:PERSONA] und Urheberrecht, 1964, pagina 84 e segg.