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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 22 settembre 2023

Cassazione n. 28659/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/g~e conclusioni del PG Alek- etote( c_11,-1.4,•-• -I2.-cs/(/ si£4,15 u-et—L'-' otA-RC ,vitl \ CcriA. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'appello da questi proposto, perché privo della dichiarazione o della elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello, così come previsto dal comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30/12/2022.

2. Sostiene la difesa di aver presentato due distinti atti di appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno pronunciata in data 10/05/2023.

Il primo è stato depositato sul portale ministeriale il 19/09/23 privo di allegati, come risulta dalla ricevuta del portale: si tratta dell'atto che la Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile.

Il secondo atto di appello è stato depositato il 22/09/2023, alle ore 21:21, ultimo giorno utile per l'impugnazione; dalla ricevuta rilasciata dal portale del Ministero risulta corredato da un allegato che ha per oggetto l'elezione di domicilio dell'imputato presso la propria abitazione, ai fini della notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello.

Il secondo atto di appello, rispettoso della prescrizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. pen., è stato depositato per ovviare alla lacuna del primo. [OSCURATO:PERSONA] di appello, che non ha rilevato come la lacuna del primo atto fosse stata colmata dal secondo, ha negato all'imputato alla decisione sul merito.

La difesa chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con la restituzione degli atti alla Corte di appello per la decisione nel merito dell'impugnazione tempestivamente e ritualmente proposta.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 nell'art. 581 cod. proc. pen. è stato inserito, per quanto di interesse nell'odierno procedimento, il comma 1-ter con cui si è stabilito che «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».

La volontà del legislatore è stata dichiaratamente quella di ridurre il rischio di nullità della notificazione del decreto contenente la vocatio in iudiciurn, garantendo il diritto dell'interessato a conoscere l'effettivo e valido svolgimento del processo in un grado superiore, evitando il rischio di ripetizione di tale giudizio a cagione di un difetto di notificazione dell'atto introduttivo.

Nella presente vicenda, resasi conto dell'incompletezza dell'originario atto di appello, proposto il 19/09/2023, la difesa ha provveduto ad effettuare, in data 22/09/2023, in pendenza del termine per impugnare, un nuovo deposito presso l'apposito portale ministeriale del medesimo atto di appello (identico per contenuto, grafica, data della firma digitale) cui ha allegato l'atto di elezione di domicilio, sottoscritto dal difensore con firma digitale il 22/09/2023.

Ebbene, impregiudicata la questione della consumazione del diritto di impugnazione con la presentazione, nel termine per impugnare, di un altro atto di appello, il Collegio rileva che, nel caso di specie, non si è di fronte ad un altro atto di appello ma alla mera ripetizione di quello originario cui è stata aggiunta l'allegazione dell'elezione di domicilio.

Derivandone pertanto che detta ripetizione è unicamente valsa a veicolare innanzi alla Corte di appello l'atto di elezione di domicilio, così traducendosi in una modalità elusiva della ratio del disposto normativo di cui all'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen.

L'adempimento richiesto dalla norma si concreta invero nel deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o della elezione di domicilio.

Ciò che, nel caso in esame, sarebbe dovuto avvenire con il primo atto depositato, non potendo il difensore avvalersi del periodo successivo fino alla scadenza del termine impugnatorio per depositare la fotocopia dello stesso atto ) 04-41A ìy;CItal dte 4w> 4 1%).'-'

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/g~e conclusioni del PG Alek- etote( c_11,-1.4,•-• -I2.-cs/(/ si£4,15 u-et—L'-' otA-RC ,vitl \ CcriA. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'appello da questi proposto, perché privo della dichiarazione o della elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello, così come previsto dal comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30/12/2022. 2. Sostiene la difesa di aver presentato due distinti atti di appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno pronunciata in data 10/05/2023. Il primo è stato depositato sul portale ministeriale il 19/09/23 privo di allegati, come risulta dalla ricevuta del portale: si tratta dell'atto che la Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile. Il secondo atto di appello è stato depositato il 22/09/2023, alle ore 21:21, ultimo giorno utile per l'impugnazione; dalla ricevuta rilasciata dal portale del Ministero risulta corredato da un allegato che ha per oggetto l'elezione di domicilio dell'imputato presso la propria abitazione, ai fini della notifica del decreto di citazione nel giudizio di appello. Il secondo atto di appello, rispettoso della prescrizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. pen., è stato depositato per ovviare alla lacuna del primo. [OSCURATO:PERSONA] di appello, che non ha rilevato come la lacuna del primo atto fosse stata colmata dal secondo, ha negato all'imputato alla decisione sul merito. La difesa chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con la restituzione degli atti alla Corte di appello per la decisione nel merito dell'impugnazione tempestivamente e ritualmente proposta. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 nell'art. 581 cod. proc. pen. è stato inserito, per quanto di interesse nell'odierno procedimento, il comma 1-ter con cui si è stabilito che «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». La volontà del legislatore è stata dichiaratamente quella di ridurre il rischio di nullità della notificazione del decreto contenente la vocatio in iudiciurn, garantendo il diritto dell'interessato a conoscere l'effettivo e valido svolgimento del processo in un grado superiore, evitando il rischio di ripetizione di tale giudizio a cagione di un difetto di notificazione dell'atto introduttivo. Nella presente vicenda, resasi conto dell'incompletezza dell'originario atto di appello, proposto il 19/09/2023, la difesa ha provveduto ad effettuare, in data 22/09/2023, in pendenza del termine per impugnare, un nuovo deposito presso l'apposito portale ministeriale del medesimo atto di appello (identico per contenuto, grafica, data della firma digitale) cui ha allegato l'atto di elezione di domicilio, sottoscritto dal difensore con firma digitale il 22/09/2023. Ebbene, impregiudicata la questione della consumazione del diritto di impugnazione con la presentazione, nel termine per impugnare, di un altro atto di appello, il Collegio rileva che, nel caso di specie, non si è di fronte ad un altro atto di appello ma alla mera ripetizione di quello originario cui è stata aggiunta l'allegazione dell'elezione di domicilio. Derivandone pertanto che detta ripetizione è unicamente valsa a veicolare innanzi alla Corte di appello l'atto di elezione di domicilio, così traducendosi in una modalità elusiva della ratio del disposto normativo di cui all'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. L'adempimento richiesto dalla norma si concreta invero nel deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o della elezione di domicilio. Ciò che, nel caso in esame, sarebbe dovuto avvenire con il primo atto depositato, non potendo il difensore avvalersi del periodo successivo fino alla scadenza del termine impugnatorio per depositare la fotocopia dello stesso atto ) 04-41A ìy;CItal dte 4w> 4 1%).'-' 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d
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