CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 19404/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 29/03/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 13/01/2020 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per i reati di cui all'art. 642, cod.pen. e all'art. 367, cod.pen. 1.1. Con un unico motivo sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere d'ufficio la sussistenza di circostanze attenuanti generiche, pur in assenza di uno specifico motivo di doglianza sul punto. 2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato, alla luce del consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale «il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione», (Così, Sez. 3 - , Sentenza n. 10085 del 21/11/2019 Ud., dep. il 2020, G. Rv. 279063 - 02; nello stesso senso, con specifico riguardo alle circostanze attenuanti generiche, si veda Sez. 3, Sentenza n. 57116 del 29/09/2017, B. Rv. 271869 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 37569 del 08/07/2015, Tota, Rv. 264552 - 01). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Verga [OSCURATO:PERSONA] E