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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22579/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Milano, su concorde richiesta delle parti, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro dodicimila di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza deducendo, con un motivo unico, vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, in relazione all'applicazione di eventuali cause di proscioglimento, ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. ed in relazione alla qualificazione giuridica del fatto.

3. L'impugnazione proposta è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigora dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

I primi due motivi di doglianza non rientrano nelle ipotesi contemplate.

Solo in apparenza il ricorso evoca questioni riguardanti la qualificazione giuridica; in realtà il motivo è del tutto carente di argomentazioni a sostegno.

Deve in proposito rammentarsi come, nel procedimento di applicazione della pena, in base agli orientamenti formatisi in sede di legittimità prima della introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per effetto della legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, corrispondente a quella oggetto del libero accordo tra le parti, poteva essere messa in discussione, con il ricorso per Cassazione solo quando risultava, con immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così Sez. 6, n. 15009/13, Sez. 4 n. 10692/10).

Tale interpretazione deve ritenersi tuttora valida.

Si è invero ribadito, anche a seguito della introduzione della

I. 103/2017 che: "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 - 01).

La decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano" (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Milano, su concorde richiesta delle parti, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro dodicimila di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza deducendo, con un motivo unico, vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, in relazione all'applicazione di eventuali cause di proscioglimento, ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. ed in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. 3. L'impugnazione proposta è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigora dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. I primi due motivi di doglianza non rientrano nelle ipotesi contemplate. Solo in apparenza il ricorso evoca questioni riguardanti la qualificazione giuridica; in realtà il motivo è del tutto carente di argomentazioni a sostegno. Deve in proposito rammentarsi come, nel procedimento di applicazione della pena, in base agli orientamenti formatisi in sede di legittimità prima della introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per effetto della legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, corrispondente a quella oggetto del libero accordo tra le parti, poteva essere messa in discussione, con il ricorso per Cassazione solo quando risultava, con immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così Sez. 6, n. 15009/13, Sez. 4 n. 10692/10). Tale interpretazione deve ritenersi tuttora valida. Si è invero ribadito, anche a seguito della introduzione della I. 103/2017 che: "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 - 01). La decisione in ordine all'inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano" (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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