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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 agosto 2026

Cassazione n. 24840/2026

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nitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate – Riscossione, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiulio Mundula unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 5236/2019depositata il 31/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11934/2020Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 24840/2026Data pubblicazione 28/08/20261.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza dellaCorte d’appello di Milano del 31.12.2019, che, in conferma dellasentenza del Tribunale di Milano, ha accolto, per quanto di ragione, ladomanda di pagamento dei compensi professionali in favore diEquitalia s.p.a., condannando la convenuta al pagamento dellasomma di euro 12.185, 56, ed ha rigettato la domanda dirisarcimento dei danni per inadempimento.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] espose di aver ricevuto, negli anni ’90, daEsatri s.p.a., ora Agenzia delle Entrate – Riscossione, un mandatogenerale alle liti e di aver sottoscritto una convenzione, nel 1995,avente ad oggetto la regolamentazione degli incarichi, di naturaripetitiva, conferiti dalla concessionaria ai diversi legali chiamati arappresentarla, così da assicurare condizioni di parità e da garantire aciascuno una quantità di lavoro tale da giustificare l’accettazione dicompensi commisurati ai minimi tariffari.

Dedusse, di aver svolto lapropria opera professionale, in maniera continuativa, in numerosecontroversie in materia di recupero dei crediti vantati dall’Agenziadelle Entrate dei quali la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ricevuto incarico per lariscossione coattiva.Aggiunse di avere, a un certo punto, rifiutato di uniformarsi ad unaprocedura seguita, sin dal 2009, dal Tribunale fallimentare di Milano,che, per la insinuazione tardiva dei crediti, prevedeva l’instaurarsi diuna preliminare trattativa tra funzionari di [OSCURATO:SOCIETA]. e la curatela,in forza della quale il credito, come concordato, veniva ammesso alpassivo in modo da scongiurare la possibilità di eventualicontestazioni (c.d.

"rito ambrosiano"), compendiato nelprovvedimento del Giudice delegato al fallimento.Numero registro generale 11934/2020Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 24840/2026Data pubblicazione 28/08/2026L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sostenne che tale procedura era in contrasto conl'interesse dello Stato, con la normativa sulle riscossioni e con lalegge fallimentare e procedurale e che, in seguito al rifiuto di seguiredetta procedura, l’[OSCURATO:SOCIETA]. gli aveva più attribuito alcun affare daseguire e non aveva corrisposto il compenso in relazione all’attivitàdifensiva svolta in cinque procedure.Nella motivazione della sentenza impugnata si afferma che nonsussiste il vizio di omissione di pronuncia con riferimento allaquestione, posta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], relativa alla regolare costituzionein giudizio e alla rappresentanza processuale di [OSCURATO:SOCIETA]., poiché idifensori della società avevano assunto posizioni contrastanti rispettoa quella dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla legittimità del cosiddettorito ambrosiano.

Sotto tale profilo, la Corte premette che il motivoera inammissibile perché la questione, sollevata con il terzo motivo diappello non era stata riproposta in sede di precisazione delleconclusioni, ritenendola implicitamente rinunciata; nel merito, siafferma che non sussisteva, in ogni caso, alcun conflitto tra leposizioni degli Avvocati dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e quella dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalmomento che il presente giudizio non ha ad oggetto la legittimità delcosiddetto rito ambrosiano ma il pagamento delle prestazioniprofessionali ed il risarcimento dei danni che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] assume diavere subìto per il mancato conferimento di ulteriori incarichi daEsatri s.p.a. dopo il suo rifiuto di uniformarsi alla prassi suindicata.Quanto alla questione dell’eccessiva riduzione dei compensi in suofavore, la Corte d’appello ha evidenziato la correttezza delladeterminazione dei compensi sulla base del valore della causa,secondo i minimi tariffari di cui al D.M. 127/2004, ribadendo chel’oggetto della causa non verteva sulla legittimità del c.d.

“ritoambrosiano”; la determinazione doveva essere parametrata, ai sensiNumero registro generale 11934/2020Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 24840/2026Data pubblicazione 28/08/2026degli artt. 4 e 5 del D.M. n.55/2014, ai vantaggi conseguiti, al valoredella controversia, alla natura seriale delle questioni trattate edall’accordo con [OSCURATO:SOCIETA], che prevedeva il computo dei compensisecondo i minimi tariffari.In relazione alla presunta illegittimità del rito ambrosiano, la Corted’appello ha rilevato la totale carenza di interesse dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],oltretutto senza aver previamente provveduto all’instaurazione delcontraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che tale prassiavrebbero introdotto e senza aver mai assunto alcuna autonoma eformale posizione di denuncia all’Autorità giudiziaria o alla Corte deiconti, segnalando un danno erariale la cui effettività e il cuiammontare certamente non rilevavano rispetto all’oggetto delpresente giudizio di liquidazione di compensi professionali.Quanto al risarcimento del danno derivante dall’omesso conferimentodi ulteriori incarichi per il suo dissenso ad adeguarsi al c.d ritoambrosiano, la Corte d’appello ha accertato che in un procedimentol’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di essere all’oscuro delle direttiveimpartite dalla curatela e, in un altro caso, di essersi attenuto a taliistruzioni.Doveva dunque escludersi che il minor volume di affari affidatoall’appellante fosse stato causato dalla sua contestazione del ritoambrosiano e, comunque, il mandato generale alle liti non implicaval’obbligo di assegnare un quantitativo minimo di casi o la continuitànella relativa assegnazione.Infine, la Corte distrettuale ha rilevato che in nessuna delle causetrattate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] erano state trattate questioni di particolarepregio, posto che oggetto di discussione era semplicemente la natura,privilegiata o meno, ex art. 2752 c.c., di alcune voci di creditooggetto di insinuazione tardiva.Numero registro generale 11934/2020Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 24840/2026Data pubblicazione 28/08/2026In definitiva, l’appellante aveva omesso di sviluppare una puntualecritica in ordine agli errori in cui sarebbe incorso il Tribunalenell’effettuare, per ciascuna delle cause cui si riferisce la domanda, laliquidazione delle somme di spettanza del difensore, fermo restandoche, in ogni caso, era stata pattuita ab initio tra le parti unaremunerazione parametrata ai minimi tariffari.2.

Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Mongili propone ricorso sulla base di cinque motivi.L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, subentrata ad [OSCURATO:SOCIETA].,resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, si denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 99, 112, 115, 116, 345 cod. proc. civ. e 2709cod. civ., nonché degli artt. 1173, 1175, 1176, 1374, 1375, 1703,1704, 1710, 1711, 2230, 2233 cod. civ. e degli artt. 82 e 83 cod.proc. civ., perché la Corte territoriale – disattendendo il principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato – avrebbe omesso diesaminare il mandato generale alle liti conferito dalla presidenza diEsastri s.p.a. in favore del ricorrente, con atto notarile del 1995 ed ilmandato alle liti conferito, con il medesimo atto, agli Avv.ti Verna eRenzella, difensori dell’[OSCURATO:SOCIETA]. nel presente giudizio, che sitroverebbero in una posizione opposta ed inconciliabile con quella delricorrente.

Tale mandato alle liti non si sarebbe, peraltro, estinto dalmomento che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva rinunciato al mandato.Con la medesima censura, il ricorrente deduce che le cause inrelazione alle quali aveva chiesto il compenso erano cinque “causepilota”, contenenti elementi di novità, con rilevanti implicazioni dicarattere economico per [OSCURATO:SOCIETA].

Sotto tale profilo, l’esame delNumero registro generale 11934/2020Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 24840/2026Data pubblicazione 28/08/2026mandato generale avrebbe consentito di accertare le reciprocheobbligazioni poste a carico delle parti, ai fini della liquidazione delcompenso, considerato che il ricorrente avrebbe adempiuto concorrettezza e buona fede2.

Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, la violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112, 115, 116, 345 cod. proc. civ. e 2709 cod. civ.; nonché degli artt.1175, 1375, 2043 cod. civ. e degli artt. 17, 33, 34, 41 del d. lgs. n.112/1999 e dell’art. 101 R.G. 267/1942 poiché, disattendendo ilprincipio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, la Corte dimerito avrebbe omesso di esaminare la prassi del c.d.

“ritoambrosiano”, ritenendola irrilevante rispetto all’oggetto del giudizio.Viceversa, il ricorrente sostiene che detta prassi, unitamente almandato a lui conferito, costituisse la causa petendi dell’azionepromossa, anche ai fini della fondatezza della richiesta risarcitoria peri danni da illecito contrattuale ed extracontrattuale.3.

Con il terzo motivo, si lamenta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 e 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di circostanze difatto decisive per il giudizio in violazione e la falsa applicazione degliartt. 75, 82 83, 165, 166 e 182 cod. proc. civ., poiché – esaminandoil terzo motivo d’appello inerente alla regolarità della costituzione ingiudizio della società appellata – la Corte distrettuale ha ritenuto nonfondata la contestazione di ‘patrocinio infedele’ sollevatadall’avvocato, omettendo di valorizzare il mandato generale alle liticon cui [OSCURATO:SOCIETA]. si era costituita in giudizio, nonché la prassi delc.d. ‘rito ambrosiano’.4.

Con il quarto motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 e 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivoNumero registro generale 11934/2020Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 24840/2026Data pubblicazione 28/08/2026e la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., conriferimento alla condanna alle spese di lite nel giudizio d’appello,nonostante il ricorrente avesse svolto correttamente il mandatoconferito dalla società e nonostante il vizio di rappresentanzasostanziale e processuale, che aveva dedotto nel presente giudiziocon i motivi precedenti.5.

Con il quinto motivo ed in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ., si denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 112, 189, 345 cod. proc. civ., poiché la Corte territoriale haritenuto inammissibile il motivo d’appello con il quale il ricorrenteaveva contestato l’omessa pronuncia del Tribunale in relazione alladomanda di accertamento della regolare costituzione della societàconvenuta, sull’errato presupposto che la domanda non sarebbe statareiterata in sede di precisazione delle conclusioni e sarebbe stata,pertanto, implicitamente abbandonata.

Il ricorrente contesta lacorrettezza della pronuncia di inammissibilità del motivo, poiché dagli6.

I motivi, che per la loro connessione possono essere esaminaticongiuntamente, sono infondati.6.1.

Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio èprecluso, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, del codice di rito.Premesso che tale vizio può profilarsi con riferimento alle domande edalle eccezioni proposte dalle parti (tra le tante Cass. n. 28308/2017)e non può avere ad oggetto questioni di natura processuale, la Corted’appello ha esaminato e ritenuto valida la costituzione in giudizio diEsatri s.p.a., a mezzo dei difensori Avv.ti Renzella e Verna, sulla basedella stessa procura generale conferita all’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Deve essere, però, precisato che il giudice deve esaminare d’ufficio laregolare costituzione delle parti ed i vizi di rappresentanzaNumero registro generale 11934/2020Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 24840/2026Data pubblicazione 28/08/2026processuale, ai sensi dell’art.182 c.p.c., indipendentemente dallededuzioni o eccezioni delle parti, ragione per la quale non è correttal’affermazione della Corte d’appello, che ha rilevato l’inammissibilitàdel motivo di gravame perché non riproposto in sede di precisazionedelle conclusioni.A questa considerazione va aggiunto che, sebbene la questione nonfosse stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, nonpoteva dedursi che fosse stata rinunciata, dovendosi valutare ilcomportamento complessivo delle parti (così l’ormai consolidatagiurisprudenza di questa Corte: v.

Cass. n.17582/2017; Cass. n.723/2021; Cass. n. 12756/2024).Nel caso di specie, la Corte d’appello, pur avendo rilevato un profilo,evidentemente errato, di inammissibilità del motivo, lo ha esaminatougualmente nel merito con motivazione pienamente condivisibile,affermando che non sussisteva alcun conflitto tra le posizioni degliAvvocati dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e quella dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].È stato correttamente affermato che il presente giudizio ha adoggetto non la legittimità del cosiddetto “rito ambrosiano” ma ilpagamento delle prestazioni professionali rese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] infavore della società ed il risarcimento dei danni che egli assume diavere subìto per il mancato conferimento di ulteriori incarichi daEsatri s.p.a., dopo il suo rifiuto di uniformarsi a una prassi concordatain sede fallimentare tra funzionari della società e le curatele, da luiritenuta in contrasto con l’interesse pubblico.La Corte d’appello ha spiegato che non aveva rilevanza, nell’ambitodel giudizio di pagamento per compensi professionali, l’ipotesi del c.d.“patrocinio infedele” dei difensori dell’[OSCURATO:SOCIETA]., perché la causapetendi ed il petitum del presente giudizio erano la richiesta diNumero registro generale 11934/2020Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 24840/2026Data pubblicazione 28/08/2026pagamento dei compensi professionali per l’attività svolta in favoredella società e non certo la legittimità del c.d.

“rito ambrosiano”.Conseguentemente, in relazione alle pretese dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], idifensori legittimamente avevano assunto la rappresentanzaprocessuale di [OSCURATO:SOCIETA]La Corte d’appello ha ravvisato, inoltre, la totale carenza di interessedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] a far valere nel presente giudizio, l’illegittimità delrito ambrosiano, oltretutto senza aver previamente provvedutoall’instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti chetale prassi avrebbero introdotto.6.2.

Quanto all’entità della liquidazione, le doglianze si limitano acontestare la valutazione della Corte d’appello, che ha indicato icriteri seguiti per la determinazione del compenso.La Corte d’appello ha applicato, ratione temporis, il D.M. 127/2004 edha tenuto conto dei parametri di cui agli artt. 4 e 5 del citato decreto,ovvero dei vantaggi conseguiti, del valore della controversia, dellanatura seriale delle questioni trattate, e, soprattutto del contenutodell’accordo negoziale, con il quale era stato stabilito che i compensidovevano computarsi secondo i minimi tariffari.I motivi di ricorso, con esposizione confusa e frammentaria,censurano tale valutazione, insistendo sui profili di novità dellequestioni affrontate nelle cause pilota, sul vantaggio derivanteall’[OSCURATO:SOCIETA]. e sui risvolti sul contenzioso, investendo questa Cortedell’esame del merito di tali questioni, dimenticando che il giudizio dilegittimità non ha la funzione di un terzo grado di merito.6.3.

Quanto al risarcimento del danno derivante dall’omessoconferimento di ulteriori incarichi per il rifiuto del ricorrente diadeguarsi al c.d rito ambrosiano, la Corte d’appello ha accertato chein un procedimento l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di essere all’oscuroNumero registro generale 11934/2020Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 24840/2026Data pubblicazione 28/08/2026delle direttive impartite dalla curatela e, in un altro caso, di essersiLa Corte d’appello, sulla base di tali accertamenti, ha escluso in radiceche il minor volume di affari affidato all’appellante fosse stato causatodalla sua contestazione del rito ambrosiano e, in ogni caso, haritenuto dirimente la circostanza che il mandato generale alle liti nonimplicava l’obbligo di assegnare un quantitativo minimo di casi o lacontinuità nella relativa assegnazione.In definitiva, secondo l’apprezzamento della Corte d’appello,incensurabile in sede di legittimità, neanche in ipotesi di mancatoadeguamento alla prassi del rito ambrosiano, vi sarebbe stata alcunaincidenza in ordine al mancato conferimento di ulteriori incarichi, inassenza di uno specifico obbligo contrattuale.Si tratta – come agevolmente si comprende – di una valutazione dimerito adeguatamente motivata e non implausibile, per cui le censuredel ricorso finiscono col mascherare, in modo indiretto, un tentativo diottenere in questa sede una non consentita rivalutazione in fattodell’intera vicenda.6.4.

In presenza di una valida costituzione della società, è corretta,infine, la regolamentazione delle spese di lite da parte della Corted’appello, che ha fatto doverosa applicazione del principio disoccombenza.7.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, va datoricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aNumero registro generale 11934/2020Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 24840/2026Data pubblicazione 28/08/2026quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart.13, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 14 maggio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate – Riscossione, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiulio Mundula unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 5236/2019depositata il 31/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11934/2020Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 24840/2026Data pubblicazione 28/08/20261. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza dellaCorte d’appello di Milano del 31.12.2019, che, in conferma dellasentenza del Tribunale di Milano, ha accolto, per quanto di ragione, ladomanda di pagamento dei compensi professionali in favore diEquitalia s.p.a., condannando la convenuta al pagamento dellasomma di euro 12.185, 56, ed ha rigettato la domanda dirisarcimento dei danni per inadempimento.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] espose di aver ricevuto, negli anni ’90, daEsatri s.p.a., ora Agenzia delle Entrate – Riscossione, un mandatogenerale alle liti e di aver sottoscritto una convenzione, nel 1995,avente ad oggetto la regolamentazione degli incarichi, di naturaripetitiva, conferiti dalla concessionaria ai diversi legali chiamati arappresentarla, così da assicurare condizioni di parità e da garantire aciascuno una quantità di lavoro tale da giustificare l’accettazione dicompensi commisurati ai minimi tariffari. Dedusse, di aver svolto lapropria opera professionale, in maniera continuativa, in numerosecontroversie in materia di recupero dei crediti vantati dall’Agenziadelle Entrate dei quali la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ricevuto incarico per lariscossione coattiva.Aggiunse di avere, a un certo punto, rifiutato di uniformarsi ad unaprocedura seguita, sin dal 2009, dal Tribunale fallimentare di Milano,che, per la insinuazione tardiva dei crediti, prevedeva l’instaurarsi diuna preliminare trattativa tra funzionari di [OSCURATO:SOCIETA]. e la curatela,in forza della quale il credito, come concordato, veniva ammesso alpassivo in modo da scongiurare la possibilità di eventualicontestazioni (c.d. "rito ambrosiano"), compendiato nelprovvedimento del Giudice delegato al fallimento.Numero registro generale 11934/2020Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 24840/2026Data pubblicazione 28/08/2026L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sostenne che tale procedura era in contrasto conl'interesse dello Stato, con la normativa sulle riscossioni e con lalegge fallimentare e procedurale e che, in seguito al rifiuto di seguiredetta procedura, l’[OSCURATO:SOCIETA]. gli aveva più attribuito alcun affare daseguire e non aveva corrisposto il compenso in relazione all’attivitàdifensiva svolta in cinque procedure.Nella motivazione della sentenza impugnata si afferma che nonsussiste il vizio di omissione di pronuncia con riferimento allaquestione, posta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], relativa alla regolare costituzionein giudizio e alla rappresentanza processuale di [OSCURATO:SOCIETA]., poiché idifensori della società avevano assunto posizioni contrastanti rispettoa quella dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla legittimità del cosiddettorito ambrosiano. Sotto tale profilo, la Corte premette che il motivoera inammissibile perché la questione, sollevata con il terzo motivo diappello non era stata riproposta in sede di precisazione delleconclusioni, ritenendola implicitamente rinunciata; nel merito, siafferma che non sussisteva, in ogni caso, alcun conflitto tra leposizioni degli Avvocati dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e quella dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalmomento che il presente giudizio non ha ad oggetto la legittimità delcosiddetto rito ambrosiano ma il pagamento delle prestazioniprofessionali ed il risarcimento dei danni che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] assume diavere subìto per il mancato conferimento di ulteriori incarichi daEsatri s.p.a. dopo il suo rifiuto di uniformarsi alla prassi suindicata.Quanto alla questione dell’eccessiva riduzione dei compensi in suofavore, la Corte d’appello ha evidenziato la correttezza delladeterminazione dei compensi sulla base del valore della causa,secondo i minimi tariffari di cui al D.M. 127/2004, ribadendo chel’oggetto della causa non verteva sulla legittimità del c.d. “ritoambrosiano”; la determinazione doveva essere parametrata, ai sensiNumero registro generale 11934/2020Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 24840/2026Data pubblicazione 28/08/2026degli artt. 4 e 5 del D.M. n.55/2014, ai vantaggi conseguiti, al valoredella controversia, alla natura seriale delle questioni trattate edall’accordo con [OSCURATO:SOCIETA], che prevedeva il computo dei compensisecondo i minimi tariffari.In relazione alla presunta illegittimità del rito ambrosiano, la Corted’appello ha rilevato la totale carenza di interesse dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],oltretutto senza aver previamente provveduto all’instaurazione delcontraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che tale prassiavrebbero introdotto e senza aver mai assunto alcuna autonoma eformale posizione di denuncia all’Autorità giudiziaria o alla Corte deiconti, segnalando un danno erariale la cui effettività e il cuiammontare certamente non rilevavano rispetto all’oggetto delpresente giudizio di liquidazione di compensi professionali.Quanto al risarcimento del danno derivante dall’omesso conferimentodi ulteriori incarichi per il suo dissenso ad adeguarsi al c.d ritoambrosiano, la Corte d’appello ha accertato che in un procedimentol’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di essere all’oscuro delle direttiveimpartite dalla curatela e, in un altro caso, di essersi attenuto a taliistruzioni.Doveva dunque escludersi che il minor volume di affari affidatoall’appellante fosse stato causato dalla sua contestazione del ritoambrosiano e, comunque, il mandato generale alle liti non implicaval’obbligo di assegnare un quantitativo minimo di casi o la continuitànella relativa assegnazione.Infine, la Corte distrettuale ha rilevato che in nessuna delle causetrattate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] erano state trattate questioni di particolarepregio, posto che oggetto di discussione era semplicemente la natura,privilegiata o meno, ex art. 2752 c.c., di alcune voci di creditooggetto di insinuazione tardiva.Numero registro generale 11934/2020Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 24840/2026Data pubblicazione 28/08/2026In definitiva, l’appellante aveva omesso di sviluppare una puntualecritica in ordine agli errori in cui sarebbe incorso il Tribunalenell’effettuare, per ciascuna delle cause cui si riferisce la domanda, laliquidazione delle somme di spettanza del difensore, fermo restandoche, in ogni caso, era stata pattuita ab initio tra le parti unaremunerazione parametrata ai minimi tariffari.2. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Mongili propone ricorso sulla base di cinque motivi.L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, subentrata ad [OSCURATO:SOCIETA].,resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 99, 112, 115, 116, 345 cod. proc. civ. e 2709cod. civ., nonché degli artt. 1173, 1175, 1176, 1374, 1375, 1703,1704, 1710, 1711, 2230, 2233 cod. civ. e degli artt. 82 e 83 cod.proc. civ., perché la Corte territoriale – disattendendo il principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato – avrebbe omesso diesaminare il mandato generale alle liti conferito dalla presidenza diEsastri s.p.a. in favore del ricorrente, con atto notarile del 1995 ed ilmandato alle liti conferito, con il medesimo atto, agli Avv.ti Verna eRenzella, difensori dell’[OSCURATO:SOCIETA]. nel presente giudizio, che sitroverebbero in una posizione opposta ed inconciliabile con quella delricorrente. Tale mandato alle liti non si sarebbe, peraltro, estinto dalmomento che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva rinunciato al mandato.Con la medesima censura, il ricorrente deduce che le cause inrelazione alle quali aveva chiesto il compenso erano cinque “causepilota”, contenenti elementi di novità, con rilevanti implicazioni dicarattere economico per [OSCURATO:SOCIETA]. Sotto tale profilo, l’esame delNumero registro generale 11934/2020Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 24840/2026Data pubblicazione 28/08/2026mandato generale avrebbe consentito di accertare le reciprocheobbligazioni poste a carico delle parti, ai fini della liquidazione delcompenso, considerato che il ricorrente avrebbe adempiuto concorrettezza e buona fede2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, la violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112, 115, 116, 345 cod. proc. civ. e 2709 cod. civ.; nonché degli artt.1175, 1375, 2043 cod. civ. e degli artt. 17, 33, 34, 41 del d. lgs. n.112/1999 e dell’art. 101 R.G. 267/1942 poiché, disattendendo ilprincipio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, la Corte dimerito avrebbe omesso di esaminare la prassi del c.d. “ritoambrosiano”, ritenendola irrilevante rispetto all’oggetto del giudizio.Viceversa, il ricorrente sostiene che detta prassi, unitamente almandato a lui conferito, costituisse la causa petendi dell’azionepromossa, anche ai fini della fondatezza della richiesta risarcitoria peri danni da illecito contrattuale ed extracontrattuale.3. Con il terzo motivo, si lamenta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 e 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di circostanze difatto decisive per il giudizio in violazione e la falsa applicazione degliartt. 75, 82 83, 165, 166 e 182 cod. proc. civ., poiché – esaminandoil terzo motivo d’appello inerente alla regolarità della costituzione ingiudizio della società appellata – la Corte distrettuale ha ritenuto nonfondata la contestazione di ‘patrocinio infedele’ sollevatadall’avvocato, omettendo di valorizzare il mandato generale alle liticon cui [OSCURATO:SOCIETA]. si era costituita in giudizio, nonché la prassi delc.d. ‘rito ambrosiano’.4. Con il quarto motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 e 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivoNumero registro generale 11934/2020Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 24840/2026Data pubblicazione 28/08/2026e la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., conriferimento alla condanna alle spese di lite nel giudizio d’appello,nonostante il ricorrente avesse svolto correttamente il mandatoconferito dalla società e nonostante il vizio di rappresentanzasostanziale e processuale, che aveva dedotto nel presente giudiziocon i motivi precedenti.5. Con il quinto motivo ed in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ., si denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 112, 189, 345 cod. proc. civ., poiché la Corte territoriale haritenuto inammissibile il motivo d’appello con il quale il ricorrenteaveva contestato l’omessa pronuncia del Tribunale in relazione alladomanda di accertamento della regolare costituzione della societàconvenuta, sull’errato presupposto che la domanda non sarebbe statareiterata in sede di precisazione delle conclusioni e sarebbe stata,pertanto, implicitamente abbandonata. Il ricorrente contesta lacorrettezza della pronuncia di inammissibilità del motivo, poiché dagli6. I motivi, che per la loro connessione possono essere esaminaticongiuntamente, sono infondati.6.1. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio èprecluso, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, del codice di rito.Premesso che tale vizio può profilarsi con riferimento alle domande edalle eccezioni proposte dalle parti (tra le tante Cass. n. 28308/2017)e non può avere ad oggetto questioni di natura processuale, la Corted’appello ha esaminato e ritenuto valida la costituzione in giudizio diEsatri s.p.a., a mezzo dei difensori Avv.ti Renzella e Verna, sulla basedella stessa procura generale conferita all’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Deve essere, però, precisato che il giudice deve esaminare d’ufficio laregolare costituzione delle parti ed i vizi di rappresentanzaNumero registro generale 11934/2020Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 24840/2026Data pubblicazione 28/08/2026processuale, ai sensi dell’art.182 c.p.c., indipendentemente dallededuzioni o eccezioni delle parti, ragione per la quale non è correttal’affermazione della Corte d’appello, che ha rilevato l’inammissibilitàdel motivo di gravame perché non riproposto in sede di precisazionedelle conclusioni.A questa considerazione va aggiunto che, sebbene la questione nonfosse stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, nonpoteva dedursi che fosse stata rinunciata, dovendosi valutare ilcomportamento complessivo delle parti (così l’ormai consolidatagiurisprudenza di questa Corte: v. Cass. n.17582/2017; Cass. n.723/2021; Cass. n. 12756/2024).Nel caso di specie, la Corte d’appello, pur avendo rilevato un profilo,evidentemente errato, di inammissibilità del motivo, lo ha esaminatougualmente nel merito con motivazione pienamente condivisibile,affermando che non sussisteva alcun conflitto tra le posizioni degliAvvocati dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e quella dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].È stato correttamente affermato che il presente giudizio ha adoggetto non la legittimità del cosiddetto “rito ambrosiano” ma ilpagamento delle prestazioni professionali rese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] infavore della società ed il risarcimento dei danni che egli assume diavere subìto per il mancato conferimento di ulteriori incarichi daEsatri s.p.a., dopo il suo rifiuto di uniformarsi a una prassi concordatain sede fallimentare tra funzionari della società e le curatele, da luiritenuta in contrasto con l’interesse pubblico.La Corte d’appello ha spiegato che non aveva rilevanza, nell’ambitodel giudizio di pagamento per compensi professionali, l’ipotesi del c.d.“patrocinio infedele” dei difensori dell’[OSCURATO:SOCIETA]., perché la causapetendi ed il petitum del presente giudizio erano la richiesta diNumero registro generale 11934/2020Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 24840/2026Data pubblicazione 28/08/2026pagamento dei compensi professionali per l’attività svolta in favoredella società e non certo la legittimità del c.d. “rito ambrosiano”.Conseguentemente, in relazione alle pretese dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], idifensori legittimamente avevano assunto la rappresentanzaprocessuale di [OSCURATO:SOCIETA]La Corte d’appello ha ravvisato, inoltre, la totale carenza di interessedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] a far valere nel presente giudizio, l’illegittimità delrito ambrosiano, oltretutto senza aver previamente provvedutoall’instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti chetale prassi avrebbero introdotto.6.2. Quanto all’entità della liquidazione, le doglianze si limitano acontestare la valutazione della Corte d’appello, che ha indicato icriteri seguiti per la determinazione del compenso.La Corte d’appello ha applicato, ratione temporis, il D.M. 127/2004 edha tenuto conto dei parametri di cui agli artt. 4 e 5 del citato decreto,ovvero dei vantaggi conseguiti, del valore della controversia, dellanatura seriale delle questioni trattate, e, soprattutto del contenutodell’accordo negoziale, con il quale era stato stabilito che i compensidovevano computarsi secondo i minimi tariffari.I motivi di ricorso, con esposizione confusa e frammentaria,censurano tale valutazione, insistendo sui profili di novità dellequestioni affrontate nelle cause pilota, sul vantaggio derivanteall’[OSCURATO:SOCIETA]. e sui risvolti sul contenzioso, investendo questa Cortedell’esame del merito di tali questioni, dimenticando che il giudizio dilegittimità non ha la funzione di un terzo grado di merito.6.3. Quanto al risarcimento del danno derivante dall’omessoconferimento di ulteriori incarichi per il rifiuto del ricorrente diadeguarsi al c.d rito ambrosiano, la Corte d’appello ha accertato chein un procedimento l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di essere all’oscuroNumero registro generale 11934/2020Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 24840/2026Data pubblicazione 28/08/2026delle direttive impartite dalla curatela e, in un altro caso, di essersiLa Corte d’appello, sulla base di tali accertamenti, ha escluso in radiceche il minor volume di affari affidato all’appellante fosse stato causatodalla sua contestazione del rito ambrosiano e, in ogni caso, haritenuto dirimente la circostanza che il mandato generale alle liti nonimplicava l’obbligo di assegnare un quantitativo minimo di casi o lacontinuità nella relativa assegnazione.In definitiva, secondo l’apprezzamento della Corte d’appello,incensurabile in sede di legittimità, neanche in ipotesi di mancatoadeguamento alla prassi del rito ambrosiano, vi sarebbe stata alcunaincidenza in ordine al mancato conferimento di ulteriori incarichi, inassenza di uno specifico obbligo contrattuale.Si tratta – come agevolmente si comprende – di una valutazione dimerito adeguatamente motivata e non implausibile, per cui le censuredel ricorso finiscono col mascherare, in modo indiretto, un tentativo diottenere in questa sede una non consentita rivalutazione in fattodell’intera vicenda.6.4. In presenza di una valida costituzione della società, è corretta,infine, la regolamentazione delle spese di lite da parte della Corted’appello, che ha fatto doverosa applicazione del principio disoccombenza.7. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, va datoricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aNumero registro generale 11934/2020Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 24840/2026Data pubblicazione 28/08/2026quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart.13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 14 maggio 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 24840/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris