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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 1975

Cassazione n. 42481/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/02/1975 avverso la sentenza del 07/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità quanto a consumo di gruppo della sostanza stupefacente reiteratamente ceduta dal ricorrente, è riproduttivo di identica censura (già tacciata in sede di gravame di assoluta genericità) ed adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, facendo pertinente e sintetico rinvio a quanto già evidenziato dal Tribunale, ha richiamato il contenuto delle risultanze processuali con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti, acquirenti dal [OSCURATO:PERSONA], distinguendo le occasioni in cui il ricorrente vendeva lo stupefacente da quelle in cui veniva ipotizzato un uso di gruppo; rilevato che il ricorso è anche generico in quanto non si confronta con la precisa motivazione resa dalla decisione, essendo lo stesso motivo meramente evocativo dei vizi enunciati; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/02/1975 avverso la sentenza del 07/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità quanto a consumo di gruppo della sostanza stupefacente reiteratamente ceduta dal ricorrente, è riproduttivo di identica censura (già tacciata in sede di gravame di assoluta genericità) ed adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, facendo pertinente e sintetico rinvio a quanto già evidenziato dal Tribunale, ha richiamato il contenuto delle risultanze processuali con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti, acquirenti dal [OSCURATO:PERSONA], distinguendo le occasioni in cui il ricorrente vendeva lo stupefacente da quelle in cui veniva ipotizzato un uso di gruppo; rilevato che il ricorso è anche generico in quanto non si confronta con la precisa motivazione resa dalla decisione, essendo lo stesso motivo meramente evocativo dei vizi enunciati; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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