CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05578/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di TERAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] dae-bra-carrctuscreiticeferrel.o [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 7 ottobre 2020 del G.d.P. di Teramo, con la quale è stato condannato alla pena di euro 5.000,00 di ammenda, in ordine al reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 10 bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché in data antecedente al 30 ottobre 2017 aveva fatto ingresso illegale nel territorio dello Stato. 2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che l'imputato il 16 aprile 2019 aveva rinnovato il permesso di soggiorno (tanto che lo stesso G.d.P. con sentenza del 18 ottobre 2019 aveva assolto l'imputato per il medesimo reato commesso in epoca antecedente il 10 ottobre 2017 in [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia manifestamente infondato sotto ogni profilo e, come tale, debba essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'argomento sul quale è incentrato il motivo di ricorso, infatti, è completamente ininfluente sulla consumazione del reato ritenuto dal giudice, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo. Infatti, secondo il ricorrente, il sopravvenuto rilascio del permesso di soggiorno farebbe perdere di tipicità o eliminerebbe la punibilità del reato. Invece, deve essere ribadita in questa sede l'ininfluenza del rilascio del permesso di soggiorno, intervenuto solo in data 16 aprile 2019, quindi molto tempo dopo il 30 ottobre 2017. A sostegno di tale tesi, il ricorrente allega sentenza n. 157/19 emessa nei suoi confronti per condotta posta in essere in data antecedente al 10/10/2017, quindi in epoca non completamente sovrapponibile con quella contestata nel presente procedimento. 1.2. Atteso, quindi, che il rilascio del permesso di soggiorno è sopravvenuto molto tempo dopo la consumazione del reato che ha natura permanente (ex plurimis, Sez.1 n. 43472 del 19/09/2013, Pg in proc. Ndiaye, Rv. 257397), nessuna rilevanza esso può avere sul reato stesso che si è consumato alla data del 30 ottobre 2017 e sulla sua punibilità, stante la chiara ricostruzione degli elementi costitutivi del reato ricavabili dal significato letterale del testo dell'art. 10-bis d.lvo n. 286 del 1998 (T.u. imm.). Va inoltre ricordato che la norma che incrimina le condotte di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato - art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 2 5\\k - ha da tempo superato il vaglio di compatibilità costituzionale: il Giudice delle leggi, con sentenza n. 250 del 2010, ha precisato che la norma non punisce una «condizione personale e sociale» - quella, cioè, di straniero «clandestino» (o, più propriamente, «irregolare») - e non criminalizza un «modo di essere» della persona. Essa, invece, punisce uno specifico comportamento, costituito dal «fare ingresso» e dal «trattenersi» nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di legge. Si è quindi di fronte, rispettivamente, ad una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale. La condizione di "clandestinità" è, in questi termini, la conseguenza della condotta penalmente illecita e non già un dato preesistente ed estraneo al fatto, e la rilevanza penale si correla alla lesione del bene giuridico individuabile nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo: si tratta di un bene "strumentale", per mezzo della cui tutela si accorda protezione a beni pubblici "finali" di sicuro rilievo costituzionale (Sez. 1, n. 44453 del 23/09/2013, Soiyt, Rv. 257893). Per queste ragioni, non è stata una scelta arbitraria la predisposizione di una tutela penale di siffatto interesse, che si atteggia a bene giuridico di "categoria", capace di accomunare buona parte delle norme incriminatrici presenti nel testo unico del 1998. Sulla base di questo nucleo argomentativo, la Corte costituzionale ha dunque sancito la compatibilità della norma qui in rilievo con alcuni principi della Carta fondamentale, specificamente e principalmente con quelli desumibili dagli artt. 2 e 3. Le censure poste dal ricorrente non possono - pertanto - trovare accoglimento sotto il profilo del rilievo penale della condotta contestata. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis