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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 21724/2022

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(k- ORDINANZA sul ricorso 26295/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 612/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: 1.11 dott. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver presentato una denuncia -querela per diffamazione, convenne in giudizio in sede civile davanti al Tribunale di Venezia il [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di Direttore responsabile, per sentir pronunciare la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione della propria reputazione procurata dalla pubblicazione di un articolo con il quale si annunciava la richiesta del P.M. della condanna a 10 anni per l'allora primario del Sert per aver erroneamente somministrato del metadone ad un paziente poi deceduto.

L'attore dedusse che il giudizio penale si era concluso con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, con pieno accertamento della correttezza del suo operato professionale.

2. Il Tribunale di Venezia accolse la domanda e condannò i convenuti a risarcire all'attore, a titolo di danni non patrimoniali, la somma di C 25.000, oltre interessi e spese del grado.

3. La Corte d'Appello di Venezia, adita dai soccombenti, con sentenza n. 612 del 21/2/2019, ha parzialmente accolto l'appedo riducendo la somma liquidata a titolo risarcitorio ad C

10.000. Per quanto ancora qui di interesse la sentenza ha affermato che, nel contesto dell'articolo riguardante la notizia della morte di un giovane paziente in cura dal dott..

Nardi, era presente un errore materiale riconoscibile ai più e consistente nella misura irrealistica della pena che sarebbe stata richiesta dal P.M. (10 anni in luogo di 10 mesi), concretando una notizia che non poteva essere presa in seria considerazione dal pubblico dei lettori.

Inoltre la Corte ha ritenuto che il lungo lasso di tempo decorso dalla pubblicazione dell'articolo fino alla domanda giudiziale di risarcimento aveva determinato l'attenuazione del danno risarcibile nelle sue conseguenze sulla onorabilità e il decoro del danneggiato, con la conseguente necessità di riduzione dell'importo risarcitorio. 4.Avverso la sentenza' che—Mr-EMurrgim5-0-stute:;3 IglAre fai 111 ~i (9::M=111EIWIPIIMff.1--socconlbenti, il Nardi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Nessuno ha resistito al ricorso.

La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 380 bis c.p.c.

Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. -Nullità della sentenza per motivazione illogica o apparente o mancante - Erronea percezione di un fatto storico decisivo oggetto di trattazione e discussione tra le parti - il ricorrente lamenta che la sentenza avrebbe una motivazione meramente apparente non comprendendosi né la ragione per la quale il pubblico dei lettori avrebbe potuto agevolmente avvedersi dell'errore materiale nella indicazione della pena richiesta dal P.M. (10 anni anziché 10 mesi), affermazione priva di supporto argomentativo, né delle ragioni per le quali la Corte di merito ha ritenuto che il danno risarcibile si fosse gradualmente attenuato in conseguenza del lungo lasso di tempo decorso tra la pubblicazione dell'articolo e la domanda risarcitoria.

La Corte avrebbe omesso di considerare che il Nardi, il giorno stesso della pubblicazione dell'articolo, aveva sporto un atto di denuncia-querela, riservandosi di costituirsi parte civile ai fini del risarcimento dei danni e che aveva poi deciso di agire autonomamente in sede civile a causa della lunghezza delle indagini in sede penale. 1.1 II motivo è fondato.

La motivazione dell'impugnata sentenza non attinge il minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte quale limite del sindacato sulla motivazione.

Tra le pronunce più recenti Cass. 1, n. 7090 del 3/3/2022: " In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali".

Più in generale deve ravvisarsi il vizio di carenza di motivazione tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (Cass.

V sez. n. 16581/2009; Cass.

I sez. n. 18108/2012) e dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass.

V sez. n. 2845/2012) ed impedendo ogni controllo sul percorso logico- argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice.

La sentenza deve assolvere al requisito motivazionale mediante esplicitazione dell'itinerario argomentativo seguito.

Ora, nel caso in esame, gli argomenti spesi dalla sentenza danno vita ad una motivazione apparente perché né l'uno né l'altro argomento sono sorretti da una ragione plausibile.

Né il preteso errore materiale riguardante la richiesta del P.M. di condanna a 10 anni anziché a 10 mesi, dal momento che non si vede per quale motivo l'errore sarebbe stato agevolmente riscontrabile dal pubblico dei lettori, né l'argomento della mancata tempestiva "reazione" del danneggiato alla diffamazione dal momento che, come risulta dagli atti, il danneggiato propose denuncia-querela il giorno stesso della pubblicazione dell'articolo salvo poi agire autonomamente in sede civile per non attendere i tempi del processo penale.

2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. - il ricorrente denuncia l'insanabile contraddizione tra motivazione e dispositivo consistente nella esplicitata volontà della Corte di merito di porre le spese del doppio grado a carico degli appellanti e, nel contempo, della condanna del Nardi a rifondere le spese al [OSCURATO:SOCIETA] e al Papetti. 2.1 Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo.

3. Conclusivamente la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(k- ORDINANZA sul ricorso 26295/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 612/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: 1.11 dott. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver presentato una denuncia -querela per diffamazione, convenne in giudizio in sede civile davanti al Tribunale di Venezia il [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di Direttore responsabile, per sentir pronunciare la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione della propria reputazione procurata dalla pubblicazione di un articolo con il quale si annunciava la richiesta del P.M. della condanna a 10 anni per l'allora primario del Sert per aver erroneamente somministrato del metadone ad un paziente poi deceduto. L'attore dedusse che il giudizio penale si era concluso con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, con pieno accertamento della correttezza del suo operato professionale. 2. Il Tribunale di Venezia accolse la domanda e condannò i convenuti a risarcire all'attore, a titolo di danni non patrimoniali, la somma di C 25.000, oltre interessi e spese del grado. 3. La Corte d'Appello di Venezia, adita dai soccombenti, con sentenza n. 612 del 21/2/2019, ha parzialmente accolto l'appedo riducendo la somma liquidata a titolo risarcitorio ad C 10.000. Per quanto ancora qui di interesse la sentenza ha affermato che, nel contesto dell'articolo riguardante la notizia della morte di un giovane paziente in cura dal dott.. Nardi, era presente un errore materiale riconoscibile ai più e consistente nella misura irrealistica della pena che sarebbe stata richiesta dal P.M. (10 anni in luogo di 10 mesi), concretando una notizia che non poteva essere presa in seria considerazione dal pubblico dei lettori. Inoltre la Corte ha ritenuto che il lungo lasso di tempo decorso dalla pubblicazione dell'articolo fino alla domanda giudiziale di risarcimento aveva determinato l'attenuazione del danno risarcibile nelle sue conseguenze sulla onorabilità e il decoro del danneggiato, con la conseguente necessità di riduzione dell'importo risarcitorio. 4.Avverso la sentenza' che—Mr-EMurrgim5-0-stute:;3 IglAre fai 111 ~i (9::M=111EIWIPIIMff.1--socconlbenti, il Nardi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Nessuno ha resistito al ricorso. La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 380 bis c.p.c. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. -Nullità della sentenza per motivazione illogica o apparente o mancante - Erronea percezione di un fatto storico decisivo oggetto di trattazione e discussione tra le parti - il ricorrente lamenta che la sentenza avrebbe una motivazione meramente apparente non comprendendosi né la ragione per la quale il pubblico dei lettori avrebbe potuto agevolmente avvedersi dell'errore materiale nella indicazione della pena richiesta dal P.M. (10 anni anziché 10 mesi), affermazione priva di supporto argomentativo, né delle ragioni per le quali la Corte di merito ha ritenuto che il danno risarcibile si fosse gradualmente attenuato in conseguenza del lungo lasso di tempo decorso tra la pubblicazione dell'articolo e la domanda risarcitoria. La Corte avrebbe omesso di considerare che il Nardi, il giorno stesso della pubblicazione dell'articolo, aveva sporto un atto di denuncia-querela, riservandosi di costituirsi parte civile ai fini del risarcimento dei danni e che aveva poi deciso di agire autonomamente in sede civile a causa della lunghezza delle indagini in sede penale. 1.1 II motivo è fondato. La motivazione dell'impugnata sentenza non attinge il minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte quale limite del sindacato sulla motivazione. Tra le pronunce più recenti Cass. 1, n. 7090 del 3/3/2022: " In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali". Più in generale deve ravvisarsi il vizio di carenza di motivazione tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (Cass. V sez. n. 16581/2009; Cass. I sez. n. 18108/2012) e dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. V sez. n. 2845/2012) ed impedendo ogni controllo sul percorso logico- argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice. La sentenza deve assolvere al requisito motivazionale mediante esplicitazione dell'itinerario argomentativo seguito. Ora, nel caso in esame, gli argomenti spesi dalla sentenza danno vita ad una motivazione apparente perché né l'uno né l'altro argomento sono sorretti da una ragione plausibile. Né il preteso errore materiale riguardante la richiesta del P.M. di condanna a 10 anni anziché a 10 mesi, dal momento che non si vede per quale motivo l'errore sarebbe stato agevolmente riscontrabile dal pubblico dei lettori, né l'argomento della mancata tempestiva "reazione" del danneggiato alla diffamazione dal momento che, come risulta dagli atti, il danneggiato propose denuncia-querela il giorno stesso della pubblicazione dell'articolo salvo poi agire autonomamente in sede civile per non attendere i tempi del processo penale. 2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. - il ricorrente denuncia l'insanabile contraddizione tra motivazione e dispositivo consistente nella esplicitata volontà della Corte di merito di porre le spese del doppio grado a carico degli appellanti e, nel contempo, della condanna del Nardi a rifondere le spese al [OSCURATO:SOCIETA] e al Papetti. 2.1 Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo. 3. Conclusivamente la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle s