CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09607/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-intimati-avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 34905/2024 depositatail 28/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Lette le osservazioni della Sostituta P.G., [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per l’accoglimento del ricorso.Numero registro generale 16116/2025Numero sezionale 378/2026Gina Tralicci proponeva opposizione all’esecuzione, ai sensiNumero di raccolta generale 9607/2026dell’art. 615, comma 1, c.p.c., dinanzi al Tribunale di Roma,D aatav pvubebrlicsaozio ne 15/04/2026la cartella di pagamento n. 09720240174180829000, di € 4.060,88,emessa dall’Agenzia delle entrate-riscossione su richiesta di [OSCURATO:SOCIETA]. La cartella riguarda il recupero di sanzioniprocessuali in favore della cassa delle ammende (€ 1.000,00, inflittacon ordinanza del 31 gennaio 2023 dalla Corte d’appello di Perugia;€ 3.000,00, inflitta il 12 gennaio 2024 dalla Corte di cassazione) e dispese del processo penale in misura fissa (€ 60,00, ai sensi dell’art.205 del d.p.r. n. 115 del 2002). L’opponente deduceva la violazionedell’art. 7 della l. n. 212 del 2000 per difetto di motivazione e omessaallegazione dell’atto presupposto, nonché la violazione dell’art. 97c.p.c.Si costituivano l’Agenzia delle entrate-riscossione (difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:SOCIETA]. (difesadall’avvocatessa [OSCURATO:PERSONA]).Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 13 gennaio 2025, il giudicerilevava d’ufficio la questione circa la propria competenza eassegnava alle parti termine per il deposito di memorie integrative,differendo l’udienza al 10 luglio 2025. Sostituita detta udienza con loscambio di note scritte (art. 127-ter c.p.c.), il giudice, con ordinanzadepositata il 28 luglio 202), qualificata l’opposizione come propostaesclusivamente ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ha dichiaratol’incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di pace.Tralicci ha proposto regolamento di competenza. Le contropartinon hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio, restandointimate. La Procura Generale ha concluso per l’accoglimento. Laricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il ricorso è stato notificato alle controparti presso l’Avvocaturagenerale dello Stato ad un indirizzo PEC errato, ma non è necessarioordinare la rinnovazione all’indirizzo corretto, poiché il ricorso è stato2 di 5Numero registro generale 16116/2025Numero sezionale 378/2026comunque notificato anche presso gli av-vocati che le assistono nelNumero di raccolta generale 9607/2026giudizio di merito. Data pubblicazione 15/04/20262. – È infondata l’eccezione di tardività del rilievo d’ufficiodell’incompetenza per valore, formulata sulla base del nuovo testodell’art. 38 c.p.c., come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. a),d.lgs. n. 164/2024. Infatti, l’accesso agli atti di causa attesta ciò chesi è anticipato nel descrivere lo svolgimento del processo: laquestione è stata rilevata con il decreto previsto dall’art. 171-bisc.p.c. Non ostano a tale statuizione i precedenti salienti di questaCorte: nella fattispecie decisa da Cass. n. 3217 del 2025, in taledecreto il giudice si era limitato a sollevare perplessità circa lapropria competenza; nella fattispecie decisa da Cass. n. 34522 del2025, il rilievo della questione aveva luogo in un’udienza fissatasuccessivamente alla prima.3. - Nel merito, il ricorso è fondato.L’ordinanza impugnata si limita a rilevare che si tratta diopposizione all’esecuzione di valore pari a € 4.060,88 ed a dichiararel’incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di pace,senza considerare la natura della pretesa creditoria portata dallacartella opposta e senza affrontare il profilo della competenza permateria. Dalla comparsa di costituzione di [OSCURATO:SOCIETA]e dalla documentazione in atti risulta che la pretesa creditoriaconcerne sanzioni processuali da devolvere alla cassa delleammende (€ 1.000,00 ed € 3.000,00) e spese del processo penalein misura fissa (€ 60,00). Si tratta dunque di spese di giustizia, il cuirecupero coattivo è disciplinato dal d.p.r. n. 115 del 2002 (artt. 205e 227-ter).In relazione a tali fattispecie, questa Corte ha affermato che «lacontroversia di opposizione all’esecuzione diretta a contestarel’esistenza del titolo esecutivo, che venga introdotta contro unacartella esattoriale emessa […] su richiesta di iscrizione a ruolo,pervenuta […] da un ufficio giudiziario […] spetta nel merito alla3 di 5Numero registro generale 16116/2025Numero sezionale 378/2026competenza per materia del tribunale e non può, nemmeno rationeNumero di raccolta generale 9607/2026valoris, spettare mai al giudice di pace, in quanto il giuDdatiaz pioub blsicuazlio ne 15/04/2026merito della pretesa ipoteticamente posta in esecuzione rientrerebbenella competenza per materia del tribunale» (Cass. n. 10395 del2016).Il principio, benché formulato in quella sede con riferimento alladiversa fattispecie dei compensi per patrocinio a spese dello Stato eall'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, riposa su una ratio tale dapoter essere estesa analogicamente anche al presente caso dispecie, in modo tale che, in materia di recupero di spese di giustizia,la cognizione della pretesa creditoria sottostante al titolo esecutivoè attribuita, ratione materiae, al tribunale. Ne consegue chel’opposizione all’esecuzione, la quale investe l’an della pretesa edunque involge la medesima materia, non può essere radicatadinanzi al giudice di pace. La presenza di un criterio di competenzaper materia, ancorché così accreditato analogicamente in viagiurisprudenziale, esclude il criterio di competenza per valore. Leconclusioni della Procura Generale convergono sostanzialmente conquesta impostazione.Viceversa, non entra in gioco la competenza residuale del tribunalein materia di imposte e tasse ai sensi dell’art. 9, comma 2, c.p.c.Infatti, le spese di giustizia sono crediti pubblicistici di natura nontributaria.4. - La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza delTribunale di Roma, dinanzi al quale rimette le parti con termine dilegge per la riassunzione. Spese al merito. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al quale rimette le parti con termine di legge per lariassunzione. Spese al merito.4 di 5Numero registro generale 16116/2025Numero sezionale 378/2026Numero di raccolta generale 9607/2026Così deciso in Roma, il 17/02/2026.Data pubblicazione 15/04/2026Il PresidenteGIUSEPPE TEDESCO5 di 5