Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1380/2021
ECLI:EU:C:2021:272
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0733_INF
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 aprile 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio e Parlamento
(causa C-733/19)
«Ricorso di annullamento – Politica comune della pesca – Regolamento (UE) n. 1380/2013 – Conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca – Protezione degli ecosistemi marini – Regolamento (UE) 2019/1241 – Misure tecniche – Allegato V, parte D – Divieto di uso di reti da traino con impiego di impulso elettrico – Principio di proporzionalità – Principio di precauzione»
1.
Atti delle istituzioni – Validità – Valutazione del diritto derivato alla luce di norme di pari rango – Esclusione
[Regolamenti del Parlamento e del Consiglio 2019/1241, art. 3, § 1, e allegato V, parte D, e n. 1380/2013, artt. 2, 3, c), h) e i), e 6, § 2]
(v. punti 44, 70)
2.
Pesca – Politica comune della pesca – Provvedimenti tecnici di conservazione – Divieto di uso di reti da traino con impiego di impulso elettrico – Base giuridica – Disposizioni che disciplinano la politica comune della pesca – Presa in considerazione concomitante di rilievi attinenti alla tutela dell'ambiente – Irrilevanza
(Artt. 11 e 43, § 2, TFUE; Regolamento del Parlamento e del Consiglio 2019/1241)
(v. punti 47, 48)
3.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Portata – Ampio potere discrezionale del legislatore dell’Unione in materia di politica comune della pesca – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Artt. 40-43 TFUE)
(v. punto 50)
4.
Pesca – Politica comune della pesca – Provvedimenti tecnici di conservazione – Divieto di uso di reti da traino con impiego di impulso elettrico – Potere discrezionale del legislatore dell'Unione – Presa in considerazione di pareri tecnici e scientifici – Portata – Errore manifesto di valutazione – Insussistenza – Obbligo di promuovere l’innovazione e lo sviluppo tecnologico – Insussistenza
[Art. 3, § 3, TUE; Artt. 11 e 173, § 3, TFUE; Regolamenti del Parlamento e del Consiglio 2019/1241 e n. 1380/2013, artt. 2, 3, h) e 6, § 2]
(v. punti 49, 52, 54, 60, 61, 71-74)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dal Parlamento europeo.
3)
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.