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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19246/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza del 16/09/2020, depositata il 10/12/2020, confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, all'esito del giudizio dibattimentale, con sentenza del 13/05/2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di truffa, commesso in Bologna 1'11 febbraio 2015, «verso le ore 15,30».

In particolare, il delitto di truffa era consistito nell'avere, con artifici e raggiri - consistiti, in particolare: 1) nel proporre in vendita sul sito internet "Subito.it", pur non avendone la disponibilità, un telefono cellulare [OSCURATO:PERSONA] usato per il prezzo di € 250,00; 2) nell'accordarsi con l'acquirente [OSCURATO:PERSONA], attraverso messaggi Wattsap e/o e-mail, riguardo alla qualità del telefono, sul prezzo e sulle modalità di pagamento - indotto in errore in ordine alla serietà dell'affare il [OSCURATO:PERSONA], il quale, confidando nella bontà dell'operazione economica, versava la somma concordata (mediante ricarica sulla carta postpay intestata al Verrone) senza mai ottenere la spedizione e la consegna del telefono cellulare acquistato, con suo danno, procurandosi, così, un ingiusto profitto.

2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, deducendo i seguenti tre motivi: a) con il primo, proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in particolare, dell'art. 640 cod. pen., per la non sussumibilità della condotta del Verrone nel concetto di artificio o raggiro, idoneo a indurre in errore l'acquirente del telefono cellulare, con la conseguente sussistenza, nella specie, di un mero inadempimento contrattuale, penalmente irrilevante; b) con il secondo, proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., rispettivamente, erronea applicazione della legge penale, in particolare, dell'art. 62, n. 4), cod. pen., e mancanza e illogicità della motivazione.

Premesso che la Corte d'appello ha negato l'applicazione della circostanza attenuante dell'art. 62, n. 4), cod. pen.

«in quanto la truffa di 250,00 euro non cagiona alla persona offesa un danno di speciale tenuità, soprattutto nei casi come quello in esame in cui la vittima è un ragazzo del quinto anno delle scuole superiori - che infatti aveva solo 19 anni all'epoca del fatto - che per definizione ha poco denaro a disposizione», il ricorrente deduce: b.1) quanto alla erronea applicazione della legge penale, che «l'importo lieve [del valore della cosa] pari ad euro 260,00 [recte: 250], è in re ipsa e non rileva, ai fini della esclusione di detta invocata circostanza attenuante specifica, la situazione reddituale della persona offesa»; b.2) quanto alla mancanza e illogicità della motivazione, che, «presumendo che la persona offesa, all'epoca dei fatti, vivesse con la sua famiglia, la situazione economica, che doveva essere oggetto di valutazione, al fine dì ritenere o meno la sussistenza della suddetta circostanza attenuante specifica, doveva riguardare non la mancanza di reddito da parte del suddetto studente, ma quello complessivo della di lui famiglia»; c) con il terzo, proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., rispettivamente, erronea applicazione della legge penale, in particolare, dell'art. 131-bis cod. pen., e mancanza e illogicità della motivazione.

Premesso che la Corte d'appello ha negato l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sia «perché il danno non è stato esiguo considerato che per uno studente liceale (che quindi non lavora perché ancora studia) la somma di C 250,00 non è facilmente reperibile» sia «perché il Verrone, avendo truffato uno studente liceale di 19 anni, "ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima anche in relazione all'età della stessa"», il ricorrente deduce: c.1) l'illogicità della motivazione «per gli stessi motivi enunciati nel precedente motivo di ricorso» (e, quindi, perché la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare «non la mancanza di reddito da parte del suddetto studente, ma quello complessivo della di lui famiglia»); c.2) l'illogicità di «ritenere che uno studente liceale di 19 anni debba ipso facto considerarsi persona di minorata difesa della vittima, posto che, come è noto, sono soprattutto i giovani ad avere grande dimestichezza con i portali telematici e con il c.d. shopping online»; c.3) che «l'affermazione "generica" che per lo studente liceale la somma di 250,00 euro non sia facilmente reperibile, affinché possa assumere valenza motivazionale, deve trovare adeguato riscontro nei caso concreto». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La condotta dell'imputato integra gli artifici o raggiri penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 640 cod. pen., consistiti nel creare artificiosamente, con un precostituito proposito fraudolento, mediante l'inserzione sul sito internet Subito.it e lo svolgimento di successive trattative, l'affidamento dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA] circa la disponibilità di un bene (il telefono cellulare usato) di cui lo stesso imputato era, in realtà, ab initio privo - come risultava dal messaggio Wattsap scambiato dal Verrone con la persona offesa il 18 febbraio 2015, alle ore 8,55, nel quale il primo scriveva: «il telefono non lo tengo, non l'ho mai avuto» (pag. 4 della sentenza impugnata) - così inducendo in errore il [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ad acquistare un bene, versandone il prezzo, di cui l'imputato non aveva la reale disponibilità.

2. In ordine logico, deve ora essere esaminato il terzo motivo di ricorso.

Esso è manifestamente infondato.

2.1. Anzitutto, non sono, evidentemente, fondati i suoi primo e terzo profilo (di cui, rispettivamente, sub c.1 e sub c.3), i quali, concernendo entrambi la questione della esiguità (o no) del danno, possono essere esaminati congiuntamente.

Quanto al primo profilo, l'art. 131-bis, primo comma, cod. pen., stabilisce che la punibilità è esclusa (nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena) quando l'offesa è di particolare tenuità «per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma», cod. pen.Tale richiamato primo comma dell'art. 133 cod. pen., al n. 2), fa riferimento al danno o al pericolo «cagionato alla persona offesa dal reato».

Da tali disposizioni discende che, ai fini dell'esclusione (o no) della punibilità per particolare tenuità del fatto, occorre avere riguardo al danno (o pericolo) cagionato, appunto, alla persona offesa, e, quindi, nei reati contro il patrimonio, al danno cagionato relativamente al suo patrimonio.

Ne consegue la correttezza e logicità della sentenza impugnata là dove la Corte d'appello ha valutato la sussistenza dell'esiguità del danno avendo riguardo al patrimonio della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], senza considerare la (peraltro ignota) complessiva situazione reddituale della sua famiglia.

Quanto al secondo profilo del motivo, è sufficiente osservare che il rilievo della Corte d'appello che, per uno studente liceale, che ancora non lavora, «la somma di euro 250,00 non è facilmente reperibile» corrisponde a un'ovvia massima di comune esperienza.

2.2. Dal rigetto del primo e del terzo profilo del motivo discende l'inammissibilità del suo secondo profilo (di cui sub c.2), atteso che la ritenuta correttezza e logicità dell'esclusione, da parte della Corte d'appello, dell'esiguità del danno è di per sé sufficiente a negare l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, a prescindere dall'avere o no l'imputato profittato delle condizioni di minorata difesa del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, del profilo del motivo attinente a tale aspetto.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

3.1. Quanto al suo primo profilo (di cui sub b.1), questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., quando il valore della cosa, oggetto della condotta delittuosa, non sia esso stesso sufficientemente indicativo della speciale tenuità (o no) del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa dal reato, è corretto prendere in esame la situazione economica di tale persona (Sez. 2, n. 29475 del 29/02/2008, Bondar e altri, Rv. 240639-01; in senso analogo: Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820-01; Sez. 2, n. 2001 del 21/01/1992, Stigirone, Rv. 189163-01).

Ne consegue che la Corte d'appello, nell'escludere l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. in relazione alla situazione economica del [OSCURATO:PERSONA] - non avendo, evidentemente, ritenuto sufficientemente indicativo della speciale tenuità (o no) del danno il valore della cosa (C 250,00) di per sé considerato - non ha commesso alcuna erronea applicazione di detta disposizione della legge penale.3.2.

Quanto al secondo profilo del motivo (di cui sub b.2), il n. 4) dell'art. 62 cod. pen. fa riferimento alla speciale tenuità del danno patrimoniale «cagionato alla persona offesa dal reato».

Da tali disposizioni discende che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista da detto n. 4) dell'art. 62 cod. pen., occorre avere riguardo al patrimonio, appunto, della persona offesa e, eventualmente - nel caso, come quello di specie, in cui il valore della cosa oggetto della condotta delittuosa di per sé considerato non sia ritenuto sufficientemente indicativo della speciale tenuità (o no) del danno - alla situazione economica della stessa.

Ne consegue la correttezza e logicità della sentenza impugnata là dove la Corte d'appello ha valutato la sussistenza della speciale tenuità del danno patrimoniale avendo riguardo, in via sussidiaria, alla situazione economica del [OSCURATO:PERSONA], senza considerare la (peraltro ignota) complessiva situazione reddituale della sua famiglia.

4. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza del 16/09/2020, depositata il 10/12/2020, confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, all'esito del giudizio dibattimentale, con sentenza del 13/05/2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di truffa, commesso in Bologna 1'11 febbraio 2015, «verso le ore 15,30». In particolare, il delitto di truffa era consistito nell'avere, con artifici e raggiri - consistiti, in particolare: 1) nel proporre in vendita sul sito internet "Subito.it", pur non avendone la disponibilità, un telefono cellulare [OSCURATO:PERSONA] usato per il prezzo di € 250,00; 2) nell'accordarsi con l'acquirente [OSCURATO:PERSONA], attraverso messaggi Wattsap e/o e-mail, riguardo alla qualità del telefono, sul prezzo e sulle modalità di pagamento - indotto in errore in ordine alla serietà dell'affare il [OSCURATO:PERSONA], il quale, confidando nella bontà dell'operazione economica, versava la somma concordata (mediante ricarica sulla carta postpay intestata al Verrone) senza mai ottenere la spedizione e la consegna del telefono cellulare acquistato, con suo danno, procurandosi, così, un ingiusto profitto. 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, deducendo i seguenti tre motivi: a) con il primo, proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in particolare, dell'art. 640 cod. pen., per la non sussumibilità della condotta del Verrone nel concetto di artificio o raggiro, idoneo a indurre in errore l'acquirente del telefono cellulare, con la conseguente sussistenza, nella specie, di un mero inadempimento contrattuale, penalmente irrilevante; b) con il secondo, proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., rispettivamente, erronea applicazione della legge penale, in particolare, dell'art. 62, n. 4), cod. pen., e mancanza e illogicità della motivazione. Premesso che la Corte d'appello ha negato l'applicazione della circostanza attenuante dell'art. 62, n. 4), cod. pen. «in quanto la truffa di 250,00 euro non cagiona alla persona offesa un danno di speciale tenuità, soprattutto nei casi come quello in esame in cui la vittima è un ragazzo del quinto anno delle scuole superiori - che infatti aveva solo 19 anni all'epoca del fatto - che per definizione ha poco denaro a disposizione», il ricorrente deduce: b.1) quanto alla erronea applicazione della legge penale, che «l'importo lieve [del valore della cosa] pari ad euro 260,00 [recte: 250], è in re ipsa e non rileva, ai fini della esclusione di detta invocata circostanza attenuante specifica, la situazione reddituale della persona offesa»; b.2) quanto alla mancanza e illogicità della motivazione, che, «presumendo che la persona offesa, all'epoca dei fatti, vivesse con la sua famiglia, la situazione economica, che doveva essere oggetto di valutazione, al fine dì ritenere o meno la sussistenza della suddetta circostanza attenuante specifica, doveva riguardare non la mancanza di reddito da parte del suddetto studente, ma quello complessivo della di lui famiglia»; c) con il terzo, proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., rispettivamente, erronea applicazione della legge penale, in particolare, dell'art. 131-bis cod. pen., e mancanza e illogicità della motivazione. Premesso che la Corte d'appello ha negato l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sia «perché il danno non è stato esiguo considerato che per uno studente liceale (che quindi non lavora perché ancora studia) la somma di C 250,00 non è facilmente reperibile» sia «perché il Verrone, avendo truffato uno studente liceale di 19 anni, "ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima anche in relazione all'età della stessa"», il ricorrente deduce: c.1) l'illogicità della motivazione «per gli stessi motivi enunciati nel precedente motivo di ricorso» (e, quindi, perché la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare «non la mancanza di reddito da parte del suddetto studente, ma quello complessivo della di lui famiglia»); c.2) l'illogicità di «ritenere che uno studente liceale di 19 anni debba ipso facto considerarsi persona di minorata difesa della vittima, posto che, come è noto, sono soprattutto i giovani ad avere grande dimestichezza con i portali telematici e con il c.d. shopping online»; c.3) che «l'affermazione "generica" che per lo studente liceale la somma di 250,00 euro non sia facilmente reperibile, affinché possa assumere valenza motivazionale, deve trovare adeguato riscontro nei caso concreto». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La condotta dell'imputato integra gli artifici o raggiri penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 640 cod. pen., consistiti nel creare artificiosamente, con un precostituito proposito fraudolento, mediante l'inserzione sul sito internet Subito.it e lo svolgimento di successive trattative, l'affidamento dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA] circa la disponibilità di un bene (il telefono cellulare usato) di cui lo stesso imputato era, in realtà, ab initio privo - come risultava dal messaggio Wattsap scambiato dal Verrone con la persona offesa il 18 febbraio 2015, alle ore 8,55, nel quale il primo scriveva: «il telefono non lo tengo, non l'ho mai avuto» (pag. 4 della sentenza impugnata) - così inducendo in errore il [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ad acquistare un bene, versandone il prezzo, di cui l'imputato non aveva la reale disponibilità. 2. In ordine logico, deve ora essere esaminato il terzo motivo di ricorso. Esso è manifestamente infondato. 2.1. Anzitutto, non sono, evidentemente, fondati i suoi primo e terzo profilo (di cui, rispettivamente, sub c.1 e sub c.3), i quali, concernendo entrambi la questione della esiguità (o no) del danno, possono essere esaminati congiuntamente. Quanto al primo profilo, l'art. 131-bis, primo comma, cod. pen., stabilisce che la punibilità è esclusa (nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena) quando l'offesa è di particolare tenuità «per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma», cod. pen.Tale richiamato primo comma dell'art. 133 cod. pen., al n. 2), fa riferimento al danno o al pericolo «cagionato alla persona offesa dal reato». Da tali disposizioni discende che, ai fini dell'esclusione (o no) della punibilità per particolare tenuità del fatto, occorre avere riguardo al danno (o pericolo) cagionato, appunto, alla persona offesa, e, quindi, nei reati contro il patrimonio, al danno cagionato relativamente al suo patrimonio. Ne consegue la correttezza e logicità della sentenza impugnata là dove la Corte d'appello ha valutato la sussistenza dell'esiguità del danno avendo riguardo al patrimonio della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], senza considerare la (peraltro ignota) complessiva situazione reddituale della sua famiglia. Quanto al secondo profilo del motivo, è sufficiente osservare che il rilievo della Corte d'appello che, per uno studente liceale, che ancora non lavora, «la somma di euro 250,00 non è facilmente reperibile» corrisponde a un'ovvia massima di comune esperienza. 2.2. Dal rigetto del primo e del terzo profilo del motivo discende l'inammissibilità del suo secondo profilo (di cui sub c.2), atteso che la ritenuta correttezza e logicità dell'esclusione, da parte della Corte d'appello, dell'esiguità del danno è di per sé sufficiente a negare l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, a prescindere dall'avere o no l'imputato profittato delle condizioni di minorata difesa del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, del profilo del motivo attinente a tale aspetto. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Quanto al suo primo profilo (di cui sub b.1), questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., quando il valore della cosa, oggetto della condotta delittuosa, non sia esso stesso sufficientemente indicativo della speciale tenuità (o no) del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa dal reato, è corretto prendere in esame la situazione economica di tale persona (Sez. 2, n. 29475 del 29/02/2008, Bondar e altri, Rv. 240639-01; in senso analogo: Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820-01; Sez. 2, n. 2001 del 21/01/1992, Stigirone, Rv. 189163-01). Ne consegue che la Corte d'appello, nell'escludere l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. in relazione alla situazione economica del [OSCURATO:PERSONA] - non avendo, evidentemente, ritenuto sufficientemente indicativo della speciale tenuità (o no) del danno il valore della cosa (C 250,00) di per sé considerato - non ha commesso alcuna erronea applicazione di detta disposizione della legge penale.3.2. Quanto al secondo profilo del motivo (di cui sub b.2), il n. 4) dell'art. 62 cod. pen. fa riferimento alla speciale tenuità del danno patrimoniale «cagionato alla persona offesa dal reato». Da tali disposizioni discende che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista da detto n. 4) dell'art. 62 cod. pen., occorre avere riguardo al patrimonio, appunto, della persona offesa e, eventualmente - nel caso, come quello di specie, in cui il valore della cosa oggetto della condotta delittuosa di per sé considerato non sia ritenuto sufficientemente indicativo della speciale tenuità (o no) del danno - alla situazione economica della stessa. Ne consegue la correttezza e logicità della sentenza impugnata là dove la Corte d'appello ha valutato la sussistenza della speciale tenuità del danno patrimoniale avendo riguardo, in via sussidiaria, alla situazione economica del [OSCURATO:PERSONA], senza considerare la (peraltro ignota) complessiva situazione reddituale della sua famiglia. 4. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
Sentenza Cassazione n. 19246/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris