CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 34767/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n 8250/2018 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dal Verme, con studio in Milano, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domíciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenzasentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 27 luglio 2017 n. 3360/19/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 4 novembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 27 luglio 2017 n. 3360/19/2017, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all'anno 2009 (con relativi accessori), in dipendenza dell'emersione di maggiori ricavi e di costi non inerenti, ha parzialmente accolto l'appero proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il 22 ottobre 2015 n. 8443/40/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato la decisione di prime cure sul presupposto di una rideterminazione in minus dei maggiori ricavi e dei costi non inerenti. Il ricorso è affidato a tre motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, proponendo ricorso incidentale avverso la sentenza impugnata. Il ricorso incidentale è affidato ad un unico motivo. A seguito della presentazione di domanda di definizione agevolata della controversia da parte della contribuente, l'amministrazione finanziaria ha chiesto di dichiarare l'estinzione per procedimento. [OSCURATO:PERSONA]:Premesso che la contribuente ha presentato "domanda regolare" di definizione agevolata della controversia, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136 (sulla scorta della comunicazione pervenuta dal competente ufficio periferico), l'amministrazione finanziaria ha chiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA]: Pertanto, non resta che dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721). Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733). In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone in via definitiva le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.Così deciso a Roma nell'a