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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 luglio 1984

Cassazione n. 06531/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/07/1984 avverso l'ordinanza del 11/06/2021 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; terittlette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava la richiesta di ammissione alla detenzione domiciliare o alla liberazione condizionale nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia detenuto in esecuzione della pena con cessazione il 21 aprile 2041.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, denunciando violazione degli artt. 176 cod. pen., 47- ter Ord. pen. e 16-nonies, legge n. 82 del 1991, nonché vizi della motivazione.

2.1. Deduce, con un primo motivo, che la liberazione condizionale è stata negata in assenza di qualsiasi motivazione a supporto della decisione, pur ricorrendo tutti i presupposti di legge per l'accesso a tale beneficio, secondo le speciali disposizioni dettate per i collaboratori dal succitato art. 16-nonies.

2.2. Con un secondo motivo, lamenta che l'esclusione della detenzione domiciliare si è basata sulla sola considerazione della gravità dei reati e del lontano fine pena, asserendosi l'insufficienza della prova dell'effettivo ravvedimento in contrasto con tutte le informazioni acquisite sulla compatibilità della pena ancora da espiare con l'ammissione al beneficio, sulla risalenza dei fatti di cui alle condanne, sulla rilevanza della collaborazione, sui comportamenti in carcere ampiamente dimostrativi della partecipazione all'opera di rieducazione e di una chiara rivisitazione critica del passato, sulla positiva sperimentazione dei permessi premi, sulle ragioni della revoca della misura di prevenzione personale.

All'esito di una diffusa esposizione sempre riferita ai medesimi temi, la difesa rileva conclusivamente che la decisione impugnata non si è attenuta alla ragionata verifica globale richiesta in materia dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulata sulla base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminanità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera ragionevole probabilità, l'effettiva e attuale sussistenza (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517).

Tale requisito del ravvedimento deve accertarsi per i collaboratori, secondo tratti di serietà e di obiettiva affidabilità, con riguardo non solo all'ammissione delle misure alternative alla detenzione, ma anche alla concessione della liberazione condizionale in deroga, secondo quanto previsto dallo stesso art. 16- nonies sopra citato (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Celona, Rv. 281360).

3. L'articolata motivazione del provvedimento impugnato ha preliminarmente esposto quanto già rilevato nel provvedimento, in data 11 novembre 2019, di rigetto di una precedente analoga istanza volta ad ottenere la detenzione domiciliare, laddove era stato rilevato, in senso contrario all'accertamento del ravvedimento, l'atteggiamento autoreferenziale e di supponenza mostrato da Colangelo nei confronti di altri detenuti, auto assolutorio e comunque minimizzante rispetto al proprio exursus criminale di non comune gravità.

Il Tribunale ha poi dato atto dell'avvio in seguito, secondo le informazioni acquisite, di un percorso di maggiore rivisitazione critica del passato.

Ha illustrato però che gli attuali atteggiamenti del detenuto risultavano rivolti unicamente alla considerazione del proprio nucleo familiare e poteva ravvisarsi solo un generico programma lavorativo, posto che esso si riferiva unicamente all'utilizzo delle somme da percepire per la posizione di collaboratore.

L'atteggiamento nei riguardi delle tante vittime non solo risultava privo delle progettazione di qualsiasi iniziativa (ciò, pertanto, a prescindere dall'intervento o meno del risarcimento del danno), ma anche non rivelava alcuna considerazione per tali persone.

Sulla base di questi ragionamenti il provvedimento giunge a rappresentare il convincimento circa l'impossibilità al momento di esprimere un positivo giudizio su un serio e definitivo ravvedimento.

4. A fronte di tale ragionevole percorso motivazionale, del tutto in linea con gli insegnamenti giurisprudenziali sopra richiamati che richiedono non semplicemente l'avvio ma il completamento del ravvedimento, le doglianze mosse nel ricorso citano elementi e valutazioni tutti o già considerati dai giudici di merito, o in relazione ai quali non si coglie una specifica smentita degli elementi che nel complesso supportano come sopra la decisione.

I ragionamenti difensivi, per altro verso, nel continuare a esporre gli stessi elementi e a considerarli nel loro isolato significato e secondo un limitato angolo di visuale, neppure si rapportano adeguatamente all'ampiezza degli apprezzamenti di merito che danno prova di una considerazione globale, appropriatamente ancorata alla rilevazione della gravità dei fatti già giudicati e ancora da giudicare (e dunque della radicata capacità criminale palesatasi), alla rilevazione di certi comportamenti negativi marcatamente mostrati precedentemente in carcere, alle incertezze progettuali e agli scarsi segnali di resipiscenza per come constatabili al momento della decisione.

Tutti elementi assolutamente idonei a sorreggere le valutazioni conclusive che i Giudici di merito erano chiamati a compiere.

Da ciò discende l'infondatezza delle doglianze mosse in entrambi i motivi, stante la corretta considerazione dell'assenza del requisito del ravvedimento che giustifica, come sopra rilevato, il diniego di tutte e due i benefici richiesti.

5. Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 13 gennaio 2022.

Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/07/1984 avverso l'ordinanza del 11/06/2021 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; terittlette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava la richiesta di ammissione alla detenzione domiciliare o alla liberazione condizionale nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia detenuto in esecuzione della pena con cessazione il 21 aprile 2041. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, denunciando violazione degli artt. 176 cod. pen., 47- ter Ord. pen. e 16-nonies, legge n. 82 del 1991, nonché vizi della motivazione. 2.1. Deduce, con un primo motivo, che la liberazione condizionale è stata negata in assenza di qualsiasi motivazione a supporto della decisione, pur ricorrendo tutti i presupposti di legge per l'accesso a tale beneficio, secondo le speciali disposizioni dettate per i collaboratori dal succitato art. 16-nonies. 2.2. Con un secondo motivo, lamenta che l'esclusione della detenzione domiciliare si è basata sulla sola considerazione della gravità dei reati e del lontano fine pena, asserendosi l'insufficienza della prova dell'effettivo ravvedimento in contrasto con tutte le informazioni acquisite sulla compatibilità della pena ancora da espiare con l'ammissione al beneficio, sulla risalenza dei fatti di cui alle condanne, sulla rilevanza della collaborazione, sui comportamenti in carcere ampiamente dimostrativi della partecipazione all'opera di rieducazione e di una chiara rivisitazione critica del passato, sulla positiva sperimentazione dei permessi premi, sulle ragioni della revoca della misura di prevenzione personale. All'esito di una diffusa esposizione sempre riferita ai medesimi temi, la difesa rileva conclusivamente che la decisione impugnata non si è attenuta alla ragionata verifica globale richiesta in materia dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulata sulla base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminanità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera ragionevole probabilità, l'effettiva e attuale sussistenza (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517). Tale requisito del ravvedimento deve accertarsi per i collaboratori, secondo tratti di serietà e di obiettiva affidabilità, con riguardo non solo all'ammissione delle misure alternative alla detenzione, ma anche alla concessione della liberazione condizionale in deroga, secondo quanto previsto dallo stesso art. 16- nonies sopra citato (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Celona, Rv. 281360). 3. L'articolata motivazione del provvedimento impugnato ha preliminarmente esposto quanto già rilevato nel provvedimento, in data 11 novembre 2019, di rigetto di una precedente analoga istanza volta ad ottenere la detenzione domiciliare, laddove era stato rilevato, in senso contrario all'accertamento del ravvedimento, l'atteggiamento autoreferenziale e di supponenza mostrato da Colangelo nei confronti di altri detenuti, auto assolutorio e comunque minimizzante rispetto al proprio exursus criminale di non comune gravità. Il Tribunale ha poi dato atto dell'avvio in seguito, secondo le informazioni acquisite, di un percorso di maggiore rivisitazione critica del passato. Ha illustrato però che gli attuali atteggiamenti del detenuto risultavano rivolti unicamente alla considerazione del proprio nucleo familiare e poteva ravvisarsi solo un generico programma lavorativo, posto che esso si riferiva unicamente all'utilizzo delle somme da percepire per la posizione di collaboratore. L'atteggiamento nei riguardi delle tante vittime non solo risultava privo delle progettazione di qualsiasi iniziativa (ciò, pertanto, a prescindere dall'intervento o meno del risarcimento del danno), ma anche non rivelava alcuna considerazione per tali persone. Sulla base di questi ragionamenti il provvedimento giunge a rappresentare il convincimento circa l'impossibilità al momento di esprimere un positivo giudizio su un serio e definitivo ravvedimento. 4. A fronte di tale ragionevole percorso motivazionale, del tutto in linea con gli insegnamenti giurisprudenziali sopra richiamati che richiedono non semplicemente l'avvio ma il completamento del ravvedimento, le doglianze mosse nel ricorso citano elementi e valutazioni tutti o già considerati dai giudici di merito, o in relazione ai quali non si coglie una specifica smentita degli elementi che nel complesso supportano come sopra la decisione. I ragionamenti difensivi, per altro verso, nel continuare a esporre gli stessi elementi e a considerarli nel loro isolato significato e secondo un limitato angolo di visuale, neppure si rapportano adeguatamente all'ampiezza degli apprezzamenti di merito che danno prova di una considerazione globale, appropriatamente ancorata alla rilevazione della gravità dei fatti già giudicati e ancora da giudicare (e dunque della radicata capacità criminale palesatasi), alla rilevazione di certi comportamenti negativi marcatamente mostrati precedentemente in carcere, alle incertezze progettuali e agli scarsi segnali di resipiscenza per come constatabili al momento della decisione. Tutti elementi assolutamente idonei a sorreggere le valutazioni conclusive che i Giudici di merito erano chiamati a compiere. Da ciò discende l'infondatezza delle doglianze mosse in entrambi i motivi, stante la corretta considerazione dell'assenza del requisito del ravvedimento che giustifica, come sopra rilevato, il diniego di tutte e due i benefici richiesti. 5. Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere
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